D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431
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Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche
Allegati:
Allegato
A Allegato
D Allegato
E Allegato
F
Gazzetta Ufficiale 17.12.1997 Serie Generale n. 293
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità
da diporto, che autorizza l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando
e la condotta delle unità da diporto;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27
agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana il seguente regolamento:
Art.1 - Oggetto
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il
rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni
per il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese
le navi da diporto.
2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità e
delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.
Art.2 - Comando e condotta delle unità da diporto
1. Chi assume il comando e la condotta di un'unità da diporto
di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una
delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo
dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore
a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc. se a carburazione
a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a
quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc. se a motore diesel, comunque
con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza
superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per
nave da diporto di cui all'articolo 4.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza
inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa
e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata
inferiore a quelle indicate al comma 1, lettera b), é richiesto
il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore
ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;
b) aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore nonché
per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;
c) aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie
velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le
unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa;
d) aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto
d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere
b) e c) a bordo dei quali sia stato installato un motore avente
potenza e cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera
b).
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la
partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole
di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali
e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività
agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto
la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati
alle persone imbarcate ed a terzi.
Art.3 - Patenti per il comando e la condotta di unità da diporto
1. Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto
aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti
specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta
delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario
e dei motovelieri.
3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1 possono
essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità
a motore.
Art.4 - Patente per il comando delle navi da diporto
1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità
destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore
a 24 metri.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto
possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore
a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.
Art.5 - Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti
nautiche
1. Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli
3 e 4, né la convalida delle stesse, coloro che siano affetti
da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni
psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'allegato
A) al presente regolamento che impediscono di svolgere con
sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da
convalidare.
2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è effettuato
dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente,
cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
può essere effettuato altresì da un medico responsabile
dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o
da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico
militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo
dei sanitari della polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da un ispettore medico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso
l'accertamento é effettuato presso la struttura pubblica
di appartenenza o all'interno di gabinetti medici dotati delle
necessarie attrezzature.
3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini
cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili si evidenziano
malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni
anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione
di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non
pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente
abilita. L'interessato, a proprie spese, può richiedere di essere
sottoposto a visita da parte della Commissione medica locale di
cui al comma 6.
4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio
di idoneità può essere demandato alla Commissione medica locale
di cui al comma 6, che indica anche l'eventuale termine entro
il quale effettuare il successivo controllo, cui é subordinato
il rilascio o la conferma o la revisione della patente.
5. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici é demandato
alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso
le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne é fatta richiesta dalla autorità
marittima o dal prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico
di cui al comma 2, dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della
condotta dell'unità da diporto.
6. La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni
fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire per
i soggetti indicati alla lettera a) del comma 5, termini di validità
delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6 é
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti
e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso
dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente
il Ministro decide per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione
o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici
e psichici.
8. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di
cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
9. L'accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da certificazione
di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della
domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato
medico deve essere conforme al modello previsto all'allegato B)
del presente regolamento.
Art.6 - Requisiti morali per il conseguimento delle patenti
nautiche
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3
agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché
coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore
a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione
senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da
diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti
previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni,
o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi
di cui ai commi 1 e 2 é ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art.7 - Requisiti per l'ammissione agli esami
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle
patenti di cui all'articolo 3 gli interessati devono aver compiuto
il diciottesimo anno di età.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento
della patente per navi da diporto gli interessati devono essere
in possesso della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), da almeno un triennio.
3. Nell'istanza di ammissione agli esami é dichiarata la
eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.
Art.8 - Autorità competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
a) le Capitanerie di Porto, gli Uffici circondariali marittimi
e gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione per le patenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a);
b) le Capitanerie di Porto e gli Uffici circondariali marittimi
per le patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) le Capitanerie di Porto, per le patenti di cui all'articolo
4.
2. Le patenti sono conformi al modello riportato nell'allegato
C) al presente regolamento.
Art.9 - Commissioni di esame
1. L'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), é sostenuto dinanzi ad un esaminatore
nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Capo del circondario
marittimo, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie
di porto in s.p.e., tra gli Ufficiali superiori del corpo di stato
maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo, tra i docenti
degli Istituti nautici o professionali di navigazione o di attrezzatura
e manovra, tra il personale della gente di mare in possesso del
titolo professionale non inferiore a quello di padrone marittimo
ovvero, da un esaminatore, nominato dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelto tra
i medesimi soggetti, nonché tra i funzionari del Ministero
dei trasporti e della navigazione abilitati, a norma della legge
1 dicembre 1986, n.870. Per la prova pratica di navigazione l'esaminatore
é assistito da un esperto velista designato dalla Federazione
italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è nominata dal Capo del
circondario marittimo ed è costituita:
a) dal Presidente, scelto tra gli ufficiali superiori in servizio
o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle Capitanerie di
Porto, tra i docenti degli Istituti nautici o professionali di
navigazione o di attrezzatura e manovra, ovvero tra Capitani di
lungo corso qualificati comandanti di navi mercantili dalle convenzioni
internazionali. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte
dal Capo del circondario marittimo;
b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado
non inferiore a sottotenente di vascello in possesso del titolo
professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano
di lungo corso, ovvero da un capitano di lungo corso o da un aspirante
capitano di lungo corso, in qualità di membro;
c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana
della vela o dalla Lega navale italiana, in qualità di membro,
per lo svolgimento della prova pratica di navigazione a vela.
3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per
il comando delle navi da diporto, di cui all'articolo 4, é
nominata dal Capo del compartimento marittimo, con le modalità
indicate al comma 2, lettere a) e b).
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esami sono svolte
da un sottufficiale del corpo delle Capitanerie di porto ovvero
da un impiegato civile di ruolo del Ministero dei trasporti e
della navigazione.
5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è contenuto nell'allegato
D; il programma d'esame per il conseguimento della patente
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è contenuto nell'allegato
E; il programma d'esame per il conseguimento della patente
di cui all'articolo 4, è contenuto nell'allegato
F.
Art. 10 - Domanda di ammissione agli esami
1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche presentano istanza alla competente autorità marittima
o agli uffici provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di
cui una in bollo, conforme all'allegato G), corredata dal certificato
medico di cui all'articolo 5, da due foto formato tessera e dall'attestazione
di pagamento del tributo previsto per l'ammissione agli esami.
2. Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo
dell'autorità marittima o dell'ufficio provinciale della M.C.T.C,
é restituita al candidato e costituisce, accompagnata da
un documento di identità personale, autorizzazione provvisoria
per esercitarsi a bordo delle unità da diporto ai sensi dell'articolo
27.
3. Il documento di cui al comma 2, ha validità di tre mesi, prorogabile
per ulteriori tre mesi. Le prove di esame non possono essere sostenute
prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da
diporto.
Art. 11 - Accertamento dei requisiti morali
1. Per l'accertamento del possesso dei requisiti morali di cui
all'articolo 6, l'Autorità marittima o gli uffici provinciali
della M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento,
il certificato del casellario giudiziale.
2. Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato
del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione
rilasciata dall'autorità consolare.
Art. 12 - Candidati agli esami già in possesso di una abilitazione
1. I candidati agli esami che sono in possesso di una patente
limitata al comando e alla condotta di unità da diporto per la
sola navigazione a motore, avente lo stesso limite di navigazione,
per conseguire l'abilitazione comprensiva anche della navigazione
a vela, devono sostenere la sola prova pratica.
2. l candidati agli esami, che sono in possesso di patente per
la navigazione entro 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione
senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere un
esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma
di esame previsto per l'abilitazione posseduta.
3. l soggetti di cui ai commi 1 e 2, per essere ammessi agli esami,
devono presentare istanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
corredata della documentazione indicata al medesimo comma 1, nonché
copia della patente nautica posseduta.
4. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti
l'autorizzazione provvisoria e, per poter sostenere gli esami,
devono richiedere al competente Ufficio la prenotazione, di cui
all'articolo 14.
Art. 13 - Conseguimento delle patenti senza esami
1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle Capitanerie
di porto, in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono
conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 3 e 4
del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o
volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale
ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare,
possono conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo
3, nei limiti dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti
possono essere conseguite senza esami dal personale militare della
Guardia di finanza in servizio permanente o volontari di truppa
in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di
unità navale rilasciata dai Comandi della Guardia di finanza.
3. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche al
personale delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco entro cinque anni dalla
cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti
fisici, psichici e morali di cui agli articoli 5 e 6.
4. I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono comprovati
dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando
di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati
dal possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai Comandi
della Guardia di finanza per la navigazione entro sei miglia dalla
costa abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
6. Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre
alla abilitazione indicata al comma 5, devono presentare la domanda
di cui all'articolo 10, corredata dal certificato medico, marca
da bollo, due foto formato tessera e le ricevute comprovanti il
pagamento della tassa di rilascio e dello stampato a rigoroso
rendiconto.
Art. 14 - Calendario degli esami
1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di
cui all'articolo 10, comma 2, in corso di validità, per sostenere
gli esami, devono dichiarare la propria disponibilità a sostenere
l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo
contestualmente a consegnare le attestazioni comprovanti il pagamento
della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso
rendiconto, nonché la marca da bollo. Alla dichiarazione
di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato a sostenere
l'esame.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute,
dispongono un calendario periodico dei candidati che devono essere
sottoposti ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento
delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute nei quarantacinque
giorni successivi dalla data della dichiarazione di disponibilità
all'esame.
3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando,
nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione
di disponibilità all'esame ovvero, quando il candidato regolarmente
convocato, indipendentemente dai motivi, non si sia presentato
all'esame per due volte.
Art. 15 - Svolgimento dell'esame
1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi
all'esame munito di un documento di identificazione in corso di
validità.
2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova
teorica é svolta in base ai programmi previsti per ciascuna
patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari
d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari
per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche
e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del
giudizio.
3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi
alla prova pratica.
4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui
all'articolo 3, lettera a), é svolta su unità da diporto
a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla commissione
esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente
di cui all'articolo 3, lettera b), é effettuata su unità
da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di
patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, iscritte nei
registri e appartenenti alla categoria per la quale si richiede
l'abilitazione.
5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui
all'articolo 4, é svolta su nave da diporto ovvero, in
caso di indisponibilità, su unità avente lunghezza fuori tutto
non inferiore a metri venti.
6. L'unità da diporto impiegata nella prova pratica deve essere
coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle
persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi
a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato
al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento
dell'esame.
7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il
candidato abbia superato entrambe le prove.
8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono
ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame,
presso la stessa sede e con le modalità previste dal comma 2,
dell'articolo 14.
9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non
quella pratica, può sostenere nuovamente solo la prova pratica,
dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalità
di cui all'articolo 14, comma 2.
10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella
pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o
tributi.
Art. 16 - Verbali di esame per patenti nautiche
1. Per ciascuna seduta di esame è redatto a cura del segretario
apposito verbale, firmato dall'esaminatore unico, da tutti i membri
della Commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono riportati
i nominativi dei candidati e l'esito finale delle prove dell'esame.
Per la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito
svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in
ordine cronologico dal competente Ufficio marittimo o della M.C.T.C.
Art. 17 - Rilascio delle patenti nautiche
1. Al termine della prova pratica, il presidente della commissione,
o l'esaminatore, provvede alla consegna della relativa patente
nautica, previa apposizione sul documento stesso della propria
firma e di quella del candidato.
2. Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei
alla prova teorica o a quella pratica sono tenute in sospeso per
l'eventuale rilascio dopo la ripetizione della prova ai sensi
dell'articolo 15, comma 8 e 9.
3. La patente predisposta per i candidati che non hanno superato
l'esame é annullata e allegata al relativo fascicolo.
4. Per i soggetti già in possesso di una abilitazione, il rilascio
della nuova patente é subordinato al ritiro della precedente
che é annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto
ritiro della patente é data comunicazione all'autorità
che ha provveduto al rilascio.
Art. 18 - Registro delle patenti nautiche
1. Gli Uffici marittimi e quelli della M.C.T.C. annotano i dati
relativi alle patenti rilasciate ed alle successive variazioni
in un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente regolamento.
Il modello di registro delle patenti nautiche
é stato approvato con D.M. 11 giugno 1998 (G.U. n.152/1998).
Art. 19 - Durata e convalida delle patenti
1. La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data
di rilascio o di conferma della validità. La durata é ridotta
ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della
convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La richiesta
di convalida può essere presentata anche prima della scadenza
ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
2. La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che
siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche
o funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve
in conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità
fisica di cui all'articolo 5.
3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere
il comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di
convalida della patente può essere effettuata anche successivamente
alla scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla
data di convalida.
4. Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza,
direttamente o con raccomandata, all'Ufficio che ha provveduto
al rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui
all'articolo 5. L'interessato deve inoltre dichiarare di possedere
i requisiti morali di cui all'articolo 6, nonché l'eventuale
possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unità
da diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F della
domanda di cui all'allegato G).
5. Il competente Ufficio, provvede alla convalida della patente
ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre
sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente
nautica n. _____ Validità confermata fino al_______ " seguita
dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida
devono essere annotati nel registro delle patenti.
Il modello di talloncino autoadesivo é
stato approvato con D.M. 22.12.1997 (G.U. 26/98).
6. Qualora dal certificato di idoneità fisica risultino prescrizioni,
quali l'uso di protesi o particolari limitazioni ai sensi dell'articolo
5, queste sono annotate dall'Ufficio direttamente sulla patente
ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante
la seguente dicitura: "Patente nautica n.____ validità confermata
fino al _____prescrizioni mediche_______ " seguita dalla sigla
del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le
prescrizioni devono essere annotati nel registro delle patenti.
Art. 20 - Patenti nautiche deteriorate o illeggibili
1. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere
sostituite.
2. Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al comma
1, l'interessato presenta al competente Ufficio, oltre ai documenti
previsti per la conferma della validità di cui al comma 4 dell'articolo
19, anche due foto, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti
il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto nonché
della tassa di concessione governativa per l'anno in corso. La
patente sostituita é ritirata ed annullata.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2, l'Ufficio provvede
ad effettuare la seguente annotazione: "Sostituisce la patente
n.___rilasciata in data_______.
Art. 21 - Cambio di residenza
1. In caso di cambio di residenza il titolare della patente
nautica deve darne comunicazione diretta o con raccomandata all'Ufficio
che ha provveduto al rilascio mediante la dichiarazione sostitutiva
di cui all'articolo 10, compilando a tale scopo il quadro A dell'allegato
G).
2. L'Ufficio, previa annotazione della variazione nel registro
delle patenti, provvede ad aggiornare a vista il documento, ovvero
ad inviare all'interessato un talloncino adesivo da applicare
sul medesimo documento recante la seguente dicitura: "Patente
nautica n. ____residente a____ in Via____ " seguita dalla sigla
del funzionario incaricato.
Il modello di talloncino autoadesivo é
stato approvato con D.M. 22.12.1997 (G.U. 26/98).
Art. 22 - Smarrimento o distruzione della patente nautica
1. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente
nautica, il titolare deve farne denuncia alle autorità di pubblica
sicurezza, che rilasciano attestazione della denuncia resa.
2. Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del duplicato
del documento, deve presentare al competente Ufficio oltre alla
domanda di cui all'allegato G in duplice copia, la denuncia di
cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento del tributo
previsto dalla tabella annessa alla legge 11 febbraio 1971, n.
50, e della tassa per l'anno in corso e dello stampato a rigoroso
rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il documento,
a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
é esente dal bollo.
3. Copia della domanda é restituita all'interessato e consente,
per la durata di giorni trenta, di comandare e condurre le unità
da diporto nei limiti dell'abilitazione posseduta.
4. Nel duplicato di patente l'Ufficio provvede a riportare la
seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ____rilasciata
in data_____ " seguita dalla firma del funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento
sostituito.
Art. 23 - Revisione delle patenti nautiche
1. L'Autorità marittima e quella della navigazione interna,
possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la
Commissione medica locale di cui all'articolo 5 o ad esame di
idoneità i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi
sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti. L'esito della visita medica é comunicato all'Autorità
Marittima o a quella della M.C.T.C. che ha rilasciato la patente
per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca o per
l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.
Art. 24 - Revisione straordinaria delle patenti nautiche
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può disporre
con proprio decreto la revisione straordinaria delle patenti nautiche
per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati
periodi. Le modalità ed i termini per la revisione delle patenti
sono stabiliti nel medesimo decreto.
Art. 25 Sospensione delle patenti nautiche
1. La patente nautica é sospesa dall'Autorità marittima
o della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede
di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 5.
In tal caso la patente é sospesa fino a quando l'interessato
non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero della idoneità psicofisica.
2. La patente può essere altresì sospesa dalla competente Autorità
marittima o della navigazione interna in uno dei seguenti casi:
a) assunzione del comando e della condotta di unità o nave da
diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze
inebrianti o stupefacenti;
b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia
tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;
c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione
della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi
indicati alle lett. a) e c) e quello di tre mesi nel caso indicato
alla lett. b) del medesimo comma.
4. La patente nautica é inoltre sospesa dalla competente
Autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato
procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio
colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla
violazione delle norme sul comando e condotta delle unità e delle
navi da diporto o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti
dal titolo VI, libro II del codice penale o per i reati previsti
e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia
giudiziaria che ha proceduto all'accertamento della violazione
trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto, tramite il
proprio comando o ufficio, all'Aautorità marittima del luogo dove
il fatto é stato commesso ovvero al prefetto se il fatto
é avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità, ricevute
gli atti, dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità,
la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad
un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnare
la patente medesima, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna
per lesioni personali colpose il giudice con la sentenza dispone
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi
una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione
della patente é da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione é da due mesi ad un anno. Copia
del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso
dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di
giorni quindici, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della
patente.
7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui
ai commi 2 e 4 é ammesso ricorso al Ministro dei trasporti
e della navigazione.
8. l provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati
sulla patente e comunicati all'Ufficio che ha provveduto al rilascio
per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 18.
Art. 26 Revoca della patente
1. La patente nautica é revocata dall'Autorità marittima
o della navigazione interna che l'ha rilasciata nel caso in cui
il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei
requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 5, ovvero
non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articoio
6.
2. I soggetti cui é stata revocata la patente a seguito
di sentenza del giudice non possono ottenere una nuova abilitazione
se non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.
Art. 27 - Esercitazioni pratiche
1. Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono
autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità
da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave
da diporto, purché a bordo vi sia in funzione di istruttore
persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio
con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira
a conseguire.
2. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla
disciplina delle acque interne, possono determinare con propria
ordinanza i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza
per l'effettuazione delle esercitazione.
Art. 28 - Disciplina delle scuole nautiche
1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominati: "scuole nautiche".
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte della Regione del luogo in cui hanno la
sede principale.
Le funzioni relative alla autorizzazione
e vigilanza sono state attribuite alle Province (art.105 del decreto
legislativo n.112 del 31.3.1998).
3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la camera
di commercio, industria artigianato e agricoltura che alla data
di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole
di istruzione per la nautica, la competente Regione (recte Provincia)
provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo
accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature
marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale
didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.
4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n 317, dotate di attrezzature e strumenti
nautici nonché del materiale didattico per la formazione
dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione di
cui al comma 2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono
avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione
alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento
effettuati.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 é rilasciata previo
parere del Capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione
ha sede la scuola nautica o del direttore dell'Ufficio provinciale
della M.C.T.C.
6. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo
per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché
di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio,
i docenti degli Istituti nautici o professionali per la navigazione,
gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore e delle
Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica
per la navigazione senza alcun limite.
Art. 29 - Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per
la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale
19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di: "Centri
di istruzione per la nautica". Per detti enti non é richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2.
2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle Associazioni
nautiche di cui al comma 1 é di competenza del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato
i corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al
comma 1, un rappresentante dell'Ente o dell'associazione può far
parte della commissione di esame, senza diritto di voto.
Art. 30 - Commissioni di esame fuori sede
1. Le scuole nautiche, gli enti e le associazioni nautiche a
livello nazionale di cui agli articoli 28 e 29 possono richiedere
che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano
svolti presso le loro sedi. Il numero dei candidati non deve essere
inferiore a dieci. Le spese di viaggio e di missione per i componenti
delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
Art. 31 - Persone in possesso di titoli professionali
1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna
e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità,
possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e
con le modalità stabilite con D.M. 5 luglio 1994, n. 536.
2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono
abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati
a bordo delle unità da diporto, escluse le navi da diporto.
3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
per i servizi di macchina, possono condurre motori a combustione
interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti
della potenza stabilita per ciascun titolo.
Art. 32 - Disposizioni transitorie e complementari
1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto
rilasciate ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettere a)
e b) della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando
ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela
con motore ausiliario e dei motovelieri con i limiti di navigazione
indicati rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b). Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate
ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettere c) e d) della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta
delle unità a motore, con i limiti di navigazione indicate rispettivamente
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Alla sostituzione del documento di abilitazione alla navigazione
di cui al comma 1, provvede l'autorità marittima o quella della
M.C.T.C. in occasione della convalida della patente.
3. Coloro che sono in possesso delle patenti nautiche per il comando
e la condotta delle imbarcazioni da diporto, conseguite in data
anteriore al presente regolamento, all'atto della convalida devono
dichiarare l'eventuale possesso di altra abilitazione, rilasciata
con documento separato. In tal caso, ove le abilitazioni rilasciate
con documenti separati abbiano gli stessi limiti di navigazione
i documenti posseduti devono essere presentati alla competente
Autorità marittima o a quella della M.C.T.C., per essere unificati.
4. La competenza a svolgere la procedura di unificazione dei documenti
é devoluta all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
5. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione per la condotta
di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del Regio
decreto legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20
dicembre 1932, n. 1884, in data anteriore al 24 aprile 1990 possono
conseguire, senza sostenere gli esami, la patente a motore, di
cui all'articolo 3, comma 3, per la navigazione entro dodici miglia,
purché in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti
dal presente regolamento.
6. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione,
motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono
capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella
per la quale la medesima omologazione é stata richiesta.
Art. 33 - Disposizioni abrogative e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si intendono abrogati:
a) gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
primo, terzo e quarto comma, 30, 31, 32 50 e 51 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) l'articolo 3, comma 10, della legge 8 agosto 1994, n. 498;
c) l'articolo 11 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. Sono altresì abrogati i decreti ministeriali 6 dicembre 1990,
n. 458, e 16 marzo 1991, n. 173, recanti i regolamenti sulla composizione
delle commissioni, i programmi e le modalità di svolgimento degli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche per le imbarcazioni
e navi da diporto, nonché il decreto ministeriale 6 giugno
1973, recante norme per l'accertamento dei requisiti fisici per
il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta
delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori.
3. Gli allegati A,
B, C, D, E,
F e G costituiscono
parte integrante del presente regolamento.
Art. 34 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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