CIRCOLARE n. 261897 del 4 Marzo 1998
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QUESITI INTERPRETATIVI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLE PATENTI
NAUTICHE INVIATI PER IL COORDINAMENTO ALLE AUTORITA' MARITTIME
con lettera circolare n. 261897 del 4 marzo 1998 della Direzione
Generale Naviglio
Alla Capitaneria di Porto di Ancona
e, p. c. : Al Comando Generale delle capitanerie di Porto
Prot. n. 261299 del 4 marzo 1998
OGGETTO: D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431 - Quesiti interpretativi.
Riferimento foglio n. 3597 in data 6 febbraio u.s.
In relazione ai quesiti formulati con il foglio suindicato, riguardanti
l'attuazione del nuovo regolamento sulle patenti nautiche, approvato
con D.M. 431/1997, si forniscono i
seguenti chiarimenti:
1) Navigazione entro 6 miglia dalla costa con imbarcazioni
a vela, senza motore ausiliario (art. 2 reg.).
L'art. 2 lett. b) del nuovo regolamento sulle patenti nautiche
stabilisce che chi assume il comando e la condotta di un'unitą
da diporto di lunghezza fino a. mt. 24, per la navigazione entro
6 miglia dalla costa, deve essere munito di patente nautica solo
quando a bordo dell'unitą sia installato un motore di potenza
superiore a 30 Kw, ecc.
Pertanto, anche se il comma 3 lett a.) e b) del menzionato art.
2 non indica espressamente le imbarcazioni a vela senza motore
ausiliario, tra quelle che possono essere condotte, senza patente,
per la navigazione entro 6 miglia dalla costa, tali unitą devono
ritenersi ugualmente ricomprese tra quelle per la cui condotta
non č richiesto il possesso di alcuna abilitazione.
2) Persone in possesso di titoli professionali marittimi (art.
31 Reg.)
La nuova normativa, riproduce al riguardo, in linea di massima,
quella precedentemente in vigore, con la precisazione che il libretto
di navigazione deve essere "in regolare corso di validitą".
Con tale terminologia, com'č noto, si intende che il libretto
deve essere corredato dalla certificazione prevista dalla Convenzione
internazionale STCW 78 (ovviamente se previsto in relazione al
titolo professionale marittimo), dalla certificazione di idoneitą
fisica biennale (per i marittimi iscritti nella 1 a categoria
della gente di mare) e, infine, dall'attestazione che l'ultimo
sbarco non sia avvenuto da oltre 10 anni.
In presenza di tali requisiti coloro che sono in possesso di
un titolo professionale marittimo, possono comandare le unitą
da diporto - portando con sč, a bordo, il libretto di navigazione
- nei limiti indicati all'art. 1 del D.M. 5.7.1994 n. 536. Gli
stessi possono anche ottenere - ove lo richiedano - il rilascio
della patente nautica, con le modalitą stabilite nel successivo
art. 3 del medesimo D. M. 536/1994. A tale scopo si richiama anche
la circolare n. 261908 del 26.9.1994.
3) Conseguimento di patenti nautiche - senza esami - da parte
del personale militare (art.13 reg.)
Le categorie del personale militare, in possesso di abilitazioni
rilasciate dalla Marina Militare, che possono conseguire la patente
nautica - senza esame sono tassativamente indicate nei commi 1
e 2 dell'art. 13 del regolamento. Dalla lettura della norma si
ricava che possono ottenere il rilascio delle patenti nautiche
i militari, in servizio permanente, quelli del ruolo ad esaurimento
e i volontari di truppa in ferma breve, con esclusione quindi
del personale in ferma di leva.
4) Versamenti delle tasse, tributi e pagamento stampato
Si ricorda che il pagamerrto dello stampato a rigoroso rendiconto
va effettuato con versamento sul c.c.p. della competente Tesoreria
Provinciale dello Stato, con la causale - Capo IX - Cap. 3484
-(e mai in contanti), come specificato nelle "istruzioni" per
la compilazione del Modello "All.4" al regolamento, richiamato
alla lett. c) del dispaccio n. 260120 del 15 gennaio 1998 di questa
Direzione Generale.
Nel caso in cui il candidato non si presenti per due volte all'esame,
relativamente alle sorte delle somme corrisposte, si forniscono
le seguenti istruzioni:
- a) il versamento per il rimborso del costo dello stampato
a rigoroso rendiconto č acquisito unitamente alla patente predisposta
e poi debitamente annullata;
- b) il rimborso delle somme versate alla Tesoreria Provinciale
dello Stato sul Capo XV - Capitolo 3570, va richiesto dall'interessato
con istanza a questo Ministero - D. G. Naviglio - corredata
dai documenti previsti dall'art. 394 delle I.G.S.T. con nulla-osta
al rimborso dell' Autoritą marittima interessata. Al riguardo
si richiama anche la circolare n. 121 del 18.3.1995 di Maricogecap,
che ad ogni buon fine si allega in fotocopia;
- c) il rimborso delle somme versate, invece, all'Ufficio del
Registro Tasse CC.GG. - Roma, va richiesto dall'interessato
con motivata istanza diretta alla competente Direzione Regionale
per le Entrate del Ministero delle Finanze, tramite la medesima
Autoritą marittima che provvederą all'inoltro della domanda
integrandola del nulla-osta al rimborso stesso. Le domande di
cui alle lettere b) e c), complete delle generalitą e del codice
fiscale dell'interessato, vanno prodotte in carta libera. Si
allega al riguardo copia della nota n° 118924 del 12. 6.
1994 del Ministero del Tesoro;
- d) Si accenna da ultimo che al candidato va restituita anche
la marca da bollo, non utilizzata per il rilascio della patente,
mediante consegna diretta ovvero con l'invio a domicilio dell'interessato
(con tassa a carico).
Nel caso invece che il candidato venga dichiarato non idoneo
per due volte all'esame, deve essere restituita la sola tassa
di CC.GG. , corrisposta per il rilascio della patente, unitamente
alla marca da bollo con la procedura dianzi indicata.
5) Acquisizione agli atti delle prove di carteggio
L'art. 16 del regolamento stabilisce che per la prova di carteggio
nautico, prevista dal programma di esame per patente senza alcun
limite dalla costa, "il tema assegnato ed il compito svolto
sono acquisiti al fascicolo del candidato". La norma non richiede
al riguardo alcuna acquisizione agli atti di documenti o pubblicazioni
nautiche che possono essere state utilizzate dal candidato per
sostenere la prova. Per quanto concerne specificatamente la "carta
nautica" sulla quale si svolge il compito di navigazione, si ricorda
che la medesima, č contraddistinta da uno specifico numero di
riferimento attribuito dall' l.l. della Marina Militare; ai fini
di quanto interessa basta indicare nel compito assegnato il numero
della carta nautica impiegata per lo svolgimento del compito di
navigazione.
6) Patenti nautiche scadute nella validitą
Non si ha nulla da aggiungere a quanto previsto dall'art. 19
- comma 3 del regolamento. Tra i motivi che comportano la revoca
della patente, chiaramente indicati all'art. 26 del regolamento,
non č compreso " l'eccessivo ritardo nella richiesta di convalida
del documento".
II Direttore Generale
F: to Vincenzo Mucci
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