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CIRCOLARE n. 261897 del 4 Marzo 1998

 

QUESITI INTERPRETATIVI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLE PATENTI NAUTICHE INVIATI PER IL COORDINAMENTO ALLE AUTORITA' MARITTIME

 

con lettera circolare n. 261897 del 4 marzo 1998 della Direzione Generale Naviglio

Alla Capitaneria di Porto di Ancona

e, p. c. : Al Comando Generale delle capitanerie di Porto

Prot. n. 261299 del 4 marzo 1998

 

OGGETTO: D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431 - Quesiti interpretativi.
Riferimento foglio n. 3597 in data 6 febbraio u.s.
In relazione ai quesiti formulati con il foglio suindicato, riguardanti l'attuazione del nuovo regolamento sulle patenti nautiche, approvato con D.M. 431/1997, si forniscono i seguenti chiarimenti:

 

1) Navigazione entro 6 miglia dalla costa con imbarcazioni a vela, senza motore ausiliario (art. 2 reg.).

L'art. 2 lett. b) del nuovo regolamento sulle patenti nautiche stabilisce che chi assume il comando e la condotta di un'unitą da diporto di lunghezza fino a. mt. 24, per la navigazione entro 6 miglia dalla costa, deve essere munito di patente nautica solo quando a bordo dell'unitą sia installato un motore di potenza superiore a 30 Kw, ecc.

Pertanto, anche se il comma 3 lett a.) e b) del menzionato art. 2 non indica espressamente le imbarcazioni a vela senza motore ausiliario, tra quelle che possono essere condotte, senza patente, per la navigazione entro 6 miglia dalla costa, tali unitą devono ritenersi ugualmente ricomprese tra quelle per la cui condotta non č richiesto il possesso di alcuna abilitazione.

 

2) Persone in possesso di titoli professionali marittimi (art. 31 Reg.)

La nuova normativa, riproduce al riguardo, in linea di massima, quella precedentemente in vigore, con la precisazione che il libretto di navigazione deve essere "in regolare corso di validitą".

Con tale terminologia, com'č noto, si intende che il libretto deve essere corredato dalla certificazione prevista dalla Convenzione internazionale STCW 78 (ovviamente se previsto in relazione al titolo professionale marittimo), dalla certificazione di idoneitą fisica biennale (per i marittimi iscritti nella 1 a categoria della gente di mare) e, infine, dall'attestazione che l'ultimo sbarco non sia avvenuto da oltre 10 anni.

In presenza di tali requisiti coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, possono comandare le unitą da diporto - portando con sč, a bordo, il libretto di navigazione - nei limiti indicati all'art. 1 del D.M. 5.7.1994 n. 536. Gli stessi possono anche ottenere - ove lo richiedano - il rilascio della patente nautica, con le modalitą stabilite nel successivo art. 3 del medesimo D. M. 536/1994. A tale scopo si richiama anche la circolare n. 261908 del 26.9.1994.

 

3) Conseguimento di patenti nautiche - senza esami - da parte del personale militare (art.13 reg.)

Le categorie del personale militare, in possesso di abilitazioni rilasciate dalla Marina Militare, che possono conseguire la patente nautica - senza esame sono tassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 13 del regolamento. Dalla lettura della norma si ricava che possono ottenere il rilascio delle patenti nautiche i militari, in servizio permanente, quelli del ruolo ad esaurimento e i volontari di truppa in ferma breve, con esclusione quindi del personale in ferma di leva.

 

4) Versamenti delle tasse, tributi e pagamento stampato

Si ricorda che il pagamerrto dello stampato a rigoroso rendiconto va effettuato con versamento sul c.c.p. della competente Tesoreria Provinciale dello Stato, con la causale - Capo IX - Cap. 3484 -(e mai in contanti), come specificato nelle "istruzioni" per la compilazione del Modello "All.4" al regolamento, richiamato alla lett. c) del dispaccio n. 260120 del 15 gennaio 1998 di questa Direzione Generale.

Nel caso in cui il candidato non si presenti per due volte all'esame, relativamente alle sorte delle somme corrisposte, si forniscono le seguenti istruzioni:

  • a) il versamento per il rimborso del costo dello stampato a rigoroso rendiconto č acquisito unitamente alla patente predisposta e poi debitamente annullata;
  • b) il rimborso delle somme versate alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul Capo XV - Capitolo 3570, va richiesto dall'interessato con istanza a questo Ministero - D. G. Naviglio - corredata dai documenti previsti dall'art. 394 delle I.G.S.T. con nulla-osta al rimborso dell' Autoritą marittima interessata. Al riguardo si richiama anche la circolare n. 121 del 18.3.1995 di Maricogecap, che ad ogni buon fine si allega in fotocopia;
  • c) il rimborso delle somme versate, invece, all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma, va richiesto dall'interessato con motivata istanza diretta alla competente Direzione Regionale per le Entrate del Ministero delle Finanze, tramite la medesima Autoritą marittima che provvederą all'inoltro della domanda integrandola del nulla-osta al rimborso stesso. Le domande di cui alle lettere b) e c), complete delle generalitą e del codice fiscale dell'interessato, vanno prodotte in carta libera. Si allega al riguardo copia della nota n° 118924 del 12. 6. 1994 del Ministero del Tesoro;
  • d) Si accenna da ultimo che al candidato va restituita anche la marca da bollo, non utilizzata per il rilascio della patente, mediante consegna diretta ovvero con l'invio a domicilio dell'interessato (con tassa a carico).

Nel caso invece che il candidato venga dichiarato non idoneo per due volte all'esame, deve essere restituita la sola tassa di CC.GG. , corrisposta per il rilascio della patente, unitamente alla marca da bollo con la procedura dianzi indicata.

5) Acquisizione agli atti delle prove di carteggio

L'art. 16 del regolamento stabilisce che per la prova di carteggio nautico, prevista dal programma di esame per patente senza alcun limite dalla costa, "il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato". La norma non richiede al riguardo alcuna acquisizione agli atti di documenti o pubblicazioni nautiche che possono essere state utilizzate dal candidato per sostenere la prova. Per quanto concerne specificatamente la "carta nautica" sulla quale si svolge il compito di navigazione, si ricorda che la medesima, č contraddistinta da uno specifico numero di riferimento attribuito dall' l.l. della Marina Militare; ai fini di quanto interessa basta indicare nel compito assegnato il numero della carta nautica impiegata per lo svolgimento del compito di navigazione.

 

6) Patenti nautiche scadute nella validitą

Non si ha nulla da aggiungere a quanto previsto dall'art. 19 - comma 3 del regolamento. Tra i motivi che comportano la revoca della patente, chiaramente indicati all'art. 26 del regolamento, non č compreso " l'eccessivo ritardo nella richiesta di convalida del documento".

II Direttore Generale

F: to Vincenzo Mucci

 

 

 

Gennaio - 2007