CIRCOLARE n. 262584 del 14 Aprile 1997
|
Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale
del Naviglio
Oggetto: Nautica da diporto - Artt. 6 - 10 -11 - 15 e 17 del D.L.
535 del 21.10.1996 convertito in legge n. 647 del 23.12.1996
A tutte le Compamare
a tutti i Circomare
a tutte le Locamare LORO SEDI
e p. c. Alla Direzione Generale della M.C.T.C. - S.A.N.I. - ROMA
al Comando Generale delle Capitanerie di Porto - SEDE
a tutte le Direzioni Marittime - LORO SEDI
La Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.1996, ha pubblicato la
legge n. 647 del 23.12.1996 che
ha convertito il D.L. n. 535 del 21 ottobre 1996 recante disposizioni
urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale.
Gli articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del provvedimento dettano disposizioni
in materia di nautica da diporto, per le quali si forniscono,
per uniformità di indirizzo, i criteri di applicazione di carattere
generale che seguono;
A) L'articolo 6, comma 1, recita:
«A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa
di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976
n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, le unità da diporto
possedute e utilizzate da enti e da associazioni di volontariato,
esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua,
di assistenza e soccorso».
In assenza di una normativa che disciplini espressamente l'attività
del volontariato, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni
per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento
della tassa di stazionamento per le unità di cui trattasi.
1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti
presso gli organismi provinciali della Protezione Civile che provvedono
a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere
indicate specificatamente le unità da diporto che l'ente o l'associazione
pone a disposizione dell'organo provinciale ai fini della prevenzione
degli incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonché
per l'assistenza a persone o al loro soccorso.
2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare
dette unità, sia in caso di emergenza sia per esercitazioni, nell'ambito
della Provincia nella quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono
utilizzare dette unità anche in Province diverse previa autorizzazione
dell'organismo della Protezione Civile di iscrizione.
La dichiarazione di cui al punto 1), nonché le autorizzazioni
di cui al punto 2), rilasciate dall'organismo provinciale per
operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente
autorità marittima o a quella delle acque interne, nella cui circoscrizione
l'unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza
o per esercitazioni.
B) Il medesimo articolo 6, comma 2, recita:
«In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di
stazionamento, la sovrattassa e il tributo evaso, di cui all'articolo
13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, sono versati all'ufficio
del registro competente per territorio».
La norma in questione supera il disposto dell'articolo
6, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 1991 n. 77,
che è, quindi, da ritenersi tacitamente abrogato.
Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative
per la violazione alle norme che disciplinano la tassa di stazionamento
sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite
per le altre stazioni previste dal codice della navigazione e
dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto concerne
la riscossione coattiva.
C) L'articolo 10 prevede la
«Istituzione del titolo professionale di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio per le acque marittime
e interne».
Il titolo si aggiunge agli altri titoli professionali marittimi
e della navigazione interna già previsti dagli articoli 123 e
130 del codice della navigazione, e abilita esclusivamente alla
assunzione del comando e della condotta delle imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio.
I commi da 2 a 5 definiscono i requisiti necessari per il conseguimento
del titolo di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite
a noleggio per il personale della navigazione marittima e per
quello della navigazione nelle acque interne.
Al riguardo si precisa che per conseguire il titolo professionale
di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
é richiesto il possesso di entrambe le abilitazioni (a
motore e a vela - senza limiti ovvero entro sei miglia) di cui
all'articolo 20 della Legge n. 50 del 1971 e successive modificazioni,
a seconda che trattasi di navigazione marittima o di quella nelle
acque interne.
Al fine di superare talune incertezze in passato manifestate,
sull'applicazione della precedente normativa, il comma 6 dell'articolo
10 chiarisce definitivamente che anche coloro che sono in possesso
di altri titoli professionali marittimi di cui ai ricordati articoli
123 e 130 del codice della navigazione, possono comandare imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nei limiti di navigazione stabiliti
da ciascun titolo.
Applicati al settore del diporto, i limiti di navigazione di
ciascun titolo professionale per assumere il comando delle unità
da diporto in noleggio, sono i seguenti:
- Capitano di lungo corso e Aspirante C.L.C., navigazione illimitata;
- Padrone marittimo, entro il Mediterraneo;
- Capo barca per il traffico nello Stato, lungo le coste continentali
e insulari dell'Italia e comunque entro il limite del mare territoriale;
- Capo barca per il traffico locale, navigazione all'interno
della giurisdizione del Compartimento di iscrizione dell'unità
e dei due compartimenti limitrofi;
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 130 del
C.N. possono comandare le imbarcazioni da diporto in noleggio
solo nelle acque interne. Il comma 7 dell'articolo 10 individua
le autorità marittime o quelle della navigazione interna competenti
al rilascio del titolo professionale di cui trattasi.
Il modello di attestato per il conferimento del titolo professionale
è quello pubblicato nella G.U. n. 80 del 7 aprile 1997. Il comma
8 dell'articolo 10 nel definire il contenuto dei contratti di
locazione e di noleggio di unità da diporto, alla lett. b), stabilisce
che le unità da diporto utilizzate nell'esercizio del noleggio
non possono trasportare più di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.
Il ricordato limite dei dodici passeggeri costituisce anticipata
attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio della
Unione Europea in materia di sicurezza per il trasporto passeggeri,
con la quale, al fine di un più elevato grado di sicurezza in
mare dei cittadini dell'Unione, si è previsto quale discrimine
per l'applicabilità o meno della normativa di cui alla Convenzione
S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) proprio il numero dei passeggeri
trasportati (superiore o inferiore a 12), qualsivoglia siano le
dimensioni dell'unità o la classificazione amministrativa della
stessa (da diporto o da traffico).
Con il recepimento di tale disposizione vengono così del tutto
superati i dubbi e le incertezze in passato sollevate sulla distinzione
tra time charter di unità per trasporto passeggeri, e noleggio
di unità da diporto; il dato oggettivo oggi fornito dalla norma
da garanzia di chiara distinzione tra le due categorie di attività
quanto mai importante sia per la sicurezza dei trasportati, sia
per una corretta concorrenza commerciale tra operatori. Le unità
da diporto, impiegate nell'attività di noleggio, per poter trasportare
un numero di passeggeri superiore a quello stabilito devono essere
preventivamente trasferite nei registri delle navi minori e galleggianti
di cui agli articoli 146 del codice della navigazione, non potendosi
più a esse applicare la speciale normativa sul diporto.
Secondo il chiaro dettato della norma di cui alla ricordata
lett. b) del comma 8 la limitazione dei 12 passeggeri trova applicazione
per le sole unità da diporto in noleggio. Si ricorda infine che
ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 50 del 1971, e successive
modificazioni, per le navi da diporto, la competente autorità
marittima provvede al rilascio del "ruolino di equipaggio" nel
quale devono essere annotati i membri dell'equipaggio, aventi
titoli professionali marittimi, e le relative qualifiche rivestite
a bordo; naturalmente la disposizione trova applicazione anche
per le imbarcazioni da diporto in noleggio per quanto concerne
i soggetti in possesso del titolo professionale di cui all'articolo
10 in esame.
Per il rilascio e il rinnovo del ruolino di equipaggio alle unità
in questione si osservano le norme in materia previste per l'armamento
delle navi minori e galleggianti.
Il comma 10 del medesimo art. 10, prevede:
«l'utilizzazione dei natanti da diporto per l'esercizio
della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché
per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche
per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti
delle competenti autorità marittime o locali».
La norma è volta a consentire una disciplina necessariamente
più flessibile e maggiormente aderente alle realtà e agli usi
locali, per l'utilizzazione di piccoli mezzi nautici finalizzata
allo svolgimento di attività turistiche locali.
A titolo esemplificativo e di orientamento, si ricordano: lo
sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di
piccoli gommoni (c.d. banane-boat), le brevi gite turistiche in
mare, le visite alle bellezze naturale delle coste (grotte marine,
ecc.) o di fondali marini anche con il trasporto di sportivi.
In relazione a quanto sopra, le Autorità Marittime (Compamare
e Circomare) d'intesa con gli Enti locali (Regione, Comune, Aziende
di Soggiorno, operatori turistici del settore, ecc.) provvederanno
a individuare quelle micro attività di carattere stagionale che
vengono svolte nella zona con l'impiego dei natanti da diporto.
Le ordinanze di cui trattasi dovranno essenzialmente preoccuparsi
di dettare la disciplina dell'utilizzo dei mezzi stessi con particolare
riferimento alla sicurezza della navigazione e alla incolumità
degli utenti di detti servizi e infine alla salvaguardia delle
persone impegnate in attività balneari o ricreative.
Si evidenzia con l'occasione che la norma stessa conferisce all'Autorità
Marittima il potere-dovere di stabilire una disciplina differenziata
che tenga conto delle caratteristiche meteo-marine della zona,
del concreto utilizzo dei mezzi per lo svolgimento delle attività
di cui trattasi, stabilendo al riguardo i limiti dalla costa dalla
quale i mezzi possono allontanarsi o entro i quali non debbono
avvicinarsi alla riva le dotazioni di sicurezza per tutti i trasportati,
i requisiti di coloro che assumono il comando o la condotta delle
unità da diporto interessate, le autorizzazioni di polizia e di
commercio di cui devono essere muniti i soggetti che svolgono
le attività in questione, le polizze assicurative necessarie a
garanzia dei clienti di dette attività, nonché per responsabilità
civile verso terzi.
Il comma 11 del medesimo art. 10 ha sostituito l'articolo della
legge 5.5.1989 n. 171. Il provvedimento in esame, innovando la
precedente normativa, consente l'utilizzazione mediante contratti
di locazione o di noleggio oltre che delle imbarcazioni e dei
natanti anche delle navi da diporto.
Per l'esercizio dell'attività non è richiesta alcuna specifica
autorizzazione. Le società o ditte individuali, aventi stabile
organizzazione nel territorio comunitario, per poter esercitare
l'attività di locazione o di noleggio con le unità da diporto,
devono essere iscritte presso la competente Camera di Commercio.
Il certificato d'iscrizione ovvero una dichiarazione sostitutiva
di notorietà contenente gli estremi della iscrizione dell'impresa
per tale attività unitamente alla domanda e alla licenza di navigazione,
devono essere presentati all'Ufficio marittimo d'iscrizione (per
le navi e le imbarcazioni).
Il predetto Ufficio provvede ad apporre nel Registro e sulla
licenza di navigazione la seguente annotazione:
"L'unità è impiegata nell'attività di locazione/noleggio dalla
Soc./ditta____________________ con sede in________________ iscritta
al n°_________ del registro delle imprese della Camera di
Commercio di_______________.
La medesima è autorizzata a trasportare fino a 12 passeggeri,
escluso l'equipaggio"
(quest'ultima annotazione solo in caso di noleggio dell'unità).
Per le unità abilitate a trasportare un numero di passeggeri
inferiore a 12, il numero delle persone trasportabili è quello
annotato sulla licenza di navigazione.
Le successive variazioni o cancellazioni possono essere effettuate
solo dall'Ufficio d'iscrizione.
A tale scopo gli Uffici marittimi periferici, anche in relazione
a eventuali indagini conoscitive sullo sviluppo del fenomeno in
esame, devono istituire un apposito elenco, da tenere costantemente
aggiornato, in cui dovranno essere annotate le unità da diporto
iscritte nei propri Registri (navi e imbarcazioni) impiegate nell'attività
di locazione e/o noleggio.
In attesa della emanazione del regolamento per la disciplina
delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto impiegate
nell'attività di noleggio, annunciato al successivo comma 13,
alle unità in questione devono essere strettamente applicate le
norme regolamentari e di sicurezza attualmente vigente (D.M.
21.1.1994 n. 232) con particolare riferimento ai mezzi di
salvataggio e alle dotazioni di sicurezza nonché al numero massimo
delle persone che possono essere trasportate.
D) L'articolo 11 della legge fissa definitivamente il
limite della potenza massima del motore e le relative cilindrate
oltre le quali è richiesto il possesso della patente nautica.
Si ritiene opportuno evidenziare - onde prevenire ulteriori quesiti
in merito - che il comma 4 del medesimo articolo 11, il quale
ha introdotto il divieto di procedere alla omologazione dei motori,
da installare a bordo delle unità da diporto, in grado di sviluppare
potenze superiori al 30% e quelle per le quali l'omologazione
è stata richiesta, è diretto agli enti tecnici che devono procedere
al collaudo dei motori e al rilascio del relativo certificato
di omologazione.
E) L'articolo 15 della citata legge, nell'apportare alcune
semplificazioni relative alla procedura da osservare all'arrivo
e alla partenza delle navi dal porto, al 4° comma prevede che
gli artt. 179 e 181 del Codice della Navigazione non si applicano
alle unità da diporto.
La norma in esame, chiarisce definitivamente alcune incertezze
riguardanti le formalità richieste all'arrivo o alla partenza
delle unità da diporto.
Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo, per tutte
le unità da diporto, comprese le navi da diporto, resta definitivamente
confermato che non trova applicazione il disposto del 2° comma
dell'art. 380 del Regolamento al Codice della Navigazione, né
conseguentemente sono dovuti i tributi previsti dalla legge n.
255/1991.
F) L'articolo 17 della legge reca la sanatoria per quei
diportisti che, erroneamente, negli anni 1992 e 1993, avevano
effettuato compensazione tra somme in eccedenza versate e quelle
invece dovute negli anni stessi per tassa di stazionamento di
cui alla legge 202/1991.
Com'è noto tale ultima legge prevedeva la possibilità di compensazione
solamente tra importi dovuti nell'anno 1992 e quelli versati in
eccedenza nel 1991.
I Comandi in indirizzo sono invitati a rappresentare a questo
Ministero eventuali problematiche che dovessero insorgere in sede
di applicazione delle disposizioni di cui sopra o a inoltrare
richiesta di ulteriori chiarimenti ritenuti necessari o utili
ai fini di una corretta applicazione della normativa di cui trattasi.
Si pregano infine i medesimi Comandi di estendere le direttive
di cui sopra alle dipendenti Delemare autorizzate alla tenuta
dei Registri delle Imbarcazioni da Diporto.
Il Ministro Claudio Burlando
|