CIRCOLARE n. 260120 del 15 Gennaio 1998
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del Ministero dei trasporti e Navigazione - D.G. Naviglio Tutte
le Capitanerie di Porto
Tutti gli Uffici Circondariali Marittimi
LORO SEDI
e, p. c. : Alla Direzione Genrale M.C.T.C. -S.A.N.I. - ROMA
Al Comando Generale delle capitanerie di Porto SEDE
Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI
OGGETTO: Istruzioni operative e di coordinamento relative al
D.P.R. 9 ottobre 1997 n.431 recante il regolamento sulla disciplina
delle patenti nautiche.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997 è stato
pubblicato il nuovo regolamento sulla disciplina delle patenti
che a norma dell'art. 34 entra in vigore il 16 gennaio 1998.
La nuova disciplina, improntata al principio della semplificazione
amministrativa e dello snellimento delle procedure, prevede in
particolare:
- un diffuso ricorso delle autocertificazioni ai sensi della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
- una modulistica standardizzata;
- l'immediato rilascio della patente nautica ai candidati che
hanno superato le prove di esame;
- la fissazione di tempi certi (massimo 45 giorni) tra la data
di prenotazione dell'esame e l'effettuazione dello stesso;
- procedure per la convalida delle patenti o per la annotazione
del cambio di residenza a mezzo posta - oltre che direttamente
presso l'ufficio - con l'invio al domicilio del titolare di
un apposito talloncino di aggiornamento, a similitudine di quanto
già avviene per le patenti automobilistiche.
Tenuto conto delle novità introdotte dal regolamento, si ritiene
opportuno fornire alcune informazioni, nonchè istruzioni operative
in vista dell'applicazione della nuova normativa.
A) - Nuove patenti nautiche
Questa Direzione Generale ha già provveduto ad interessare il
Provveditorato Generale dello Stato per la sollecita fornitura
dei nuovi modelli di patente sulla base dei fabbisogni già comunicati
da ciascun Ufficio.
Nelle more, naturalmente, continueranno ad essere utilizzati
i precedenti modelli con i necessari adattamenti: in particolare
a cura di codesti Uffici sarà indicato il nuovo limite di navigazione
di 12 miglia introdotto dal regolamento; sarà annotato, per coloro
che sosterranno l'esame per il comando delle unità da diporto
a vela, che l'abilitazione è da intendersi estesa anche al comando
di unità da diporto a motore, in conformità a quanto previsto
dall'art. 3 - comma 2 - del regolamento. A tale scopo, a pag.
1 dei Modelli M. M. 60 e M. M. 61 , dopo le parole "a vela
con motore ausiliario" aggiungere "ed a motore" con la nota di
approvazione della correzione.
Per le patenti che abilitano al solo comando di unità a motore
verrà utilizzata l'apposita sezione dei modelli, procedendo a
depennare la parte riservata all'abilitazione a vela. A pag. 7
del modello deve essere apposta la seguente annotazione: "Patente
provvisoria da sostituire con lo stampato regolamentare".
Le patenti rilasciate nel periodo transitorio utilizzando vecchi
modelli, dovranno essere sostituite, a cura di codesti Uffici,
con quelli regolamentari non appena questi ultimi saranno pervenuti
dal Provvediltorato Generale.
Nella compilazione del nuovo modello di patente, va indicata
oltre la validità della patente (10 anni ridotto a 5 per Coloro
che hanno superato il 60° anno di età) anche la data di inizio
della validità di ciascuna abilitazione conseguita.
A tale scopo, la data "valida dal_____", da riportare nella
sezione corrispondente all'abilitazione, va riportata come segue:
- a) per i candidati che conseguono l'abilitazione per la prima
volta: va apposta la stessa data di rilascio della patente,
provvedendo a barrare con un tratto lineare trasversale le restanti
sezioni relative alle abilitazioni che non interessano;
- b) per i candidati già in possesso di una abilitazione che
conseguono anche l'altra, avente lo stesso limite di navigazione
(a motore, o a vela con m.a.): va indicata la data di rilascio
originario della vecchia patente (da ritirare) e annullate le
restanti abilitazioni, con le modalità indicate alla precedente
lett.a), fermo restando che la validità complessiva sarà quella
di 10 o 5 anni decorrenti dalla data del conseguimento della
nuova abilitazione.
Sulla fotografia della patente va apposto, agli angoli superiore
e inferiore, il "timbro a secco" dell'Ufficio.
La medesima procedura verrà adottata anche nel caso di sostituzione
del documento (per smarrimento, o altre cause).
B. - Talloncini autoadesivi per l'aggiomamento della patente
Per l'aggiomamento della patente (convalida o cambio di residenza)
il regolamento prevede l'invio al domicilio del titolare dell'abilitazione
di un apposito talloncino autoadesivo. A tale scopo è stato predisposto
l'unito fac-simile di modello (che farà parte del modulario ex
Marina mercantile) recante una lettera pre-stampata con le istruzioni
per l'interessato nonchè un talloncino autoadesivo sul quale dovranno
essere riportate le indicazioni previste rispettivamente dall'art.
19 per la convalida (seguite dalle eventuali prescrizioni mediche)
e dall'art. 21 per il cambio di residenza.
Per l'informatizzazione della procedura di convalida e di variazione
della residenza, da apportare sulle patenti con l'impiego dei
talloncini autoadesivi, con plico a parte viene trasmesso il programma
software correlato con le relative istruzioni per l'installazione.
Per una uniformità di applicazione della normativa, si rappresenta
la necessità che le prescrizioni mediche per i portatori di handicap,
da riportare sulle patenti nautiche all'atto del rilascio o in
occasione della convalida, vadano indicate come segue:
- 1) Obbligo di lenti;
- 2) Obbligo di apparecchio acustico;
- 3) Patente speciale limitata ad anni____;
- 4) Navigazione fino a ______miglia costa;
- 5) Durata navigazione fino a_____ore;
- 6) Comando di solo unità a________(a motore, a vela);
Per la convalida delle patenti, le indicazioni da riportare
sul talloncino autoadesivo, sono le seguenti:
- patente nautica n.________
- valida fino al_________
- eventuali prescrizioni riportate nel certificato medico, di
cui ai precedenti nn. da 1) a 6).
Per quanto concerne l'annotazione del cambio di residenza, si
richiama quanto previsto dall'art. 21 - comma 2 - del regolamento.
Nel caso che il documento venga presentato direttamente all'Ufficio,
all'aggiornamento si provvederà, a vista senza ulteriori
formalità, mediante annotazione della variazione nell'apposito
spazio riservato al "cambio di residenza" e contestuale annotazione
sul registro delle patenti rilasciate.
Non appena il Provveditorato Generale dello Stato avrà provveduto
alla fornitura dei predetti modelli, già richiesti da questa Direzione
Generale, codesti Comandi daranno inizio alla nuova procedura
per la convalida o l'aggiornamento con invio direttamente al domicilio
dell'interessato, e con spese postali a suo carico.
Nel frattempo, purtroppo, dovranno continuare ad applicarsi le
procedure attualmente in vigore.
C) - Modulistica standardizzata
Nel quadro della semplificazione delle procedure e di trasparenza
amministrativa, il regolamento prevede un unico modello per l'autocertificazione
dei dati personali, per la nchiesta di ammissione agli esami,
per la convalida delle abilitazioni, per il rilascio delle patenti
al personale militare ed a coloro che sono in possesso di titoli
professionali marittimi, per il rilascio del duplicato della patente
nonché per la comunicazione del cambio di residenza.
Per prontezza operativa, si allega una sintesi delle istruzioni
per la compilazione del Modello "Allegato G" al regolamento e
per la documentazione da presentare all'Ufficio unitamente ad
ogni singola domanda.
Codesti Comandi avranno cura di duplicare tale sintesi per metterla
a disposizione dell'utenza.
I fac-simile delle domande del modulario per la nautica, (indicati
con la lettera M da 1 a 5), inviati con dispaccio n. 262809 del
23.11.1995, devono ritenersi superati e non più utilizzabili.
D) - Prenotazioni e Commissioni di esame
Com'è noto, l'art. 14 del regolamento prevede che i candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche devono
essere chiamati a sostenere le relative prove entro 45 giorni
dalla data della prenotazione. Nella lettera di convocazione,
da inviare a ciascun interessato, dovranno essere indicati, la
sede, il giorno e l'ora in cui si svolge la prova di esame.
Per i candidati presentati dalle "Scuole nautiche" autorizzate
o dai "Centri di istruzione per la nautica", la convocazione potrà
essere fatta anche tramite la relativa scuola o centro.
Si ricorda che, onde consentire ai candidati di essere chiamati
a sostenere l'esame nel termine stabilito, il regolamento prevede
la possibilità di formare più commissioni - che possono operare
anche contemporaneamente - in relazione al numero delle domande
presentate.
Si ricorda, altresi, che la medesima normativa consente la formazione
delle commissioni d'esame anche con soggetti estranei all'Amministrazione,
in possesso dei necessari requisiti. Sarebbe opportuno che ciascun
comando provvedesse ad acquisire la disponibilità di un congruo
numero di detti esperti da nominare poi di volta in volta , allorchè
se ne presenti la necessità.
Si evidenzia che la nuova normativa prevede che per gli esami
per conseguire la patente nautica per la naviazione entro le 12
miglia dalla costa, o quella senza alcun limite, rispettivamente
l'esaminatore unico o la commissione, debbano essere assistiti,
per la prova pratica in mare, da un esperto velista. Pertanto
per gli esami di abilitazione al solo comando di unità a motore
(sia entro 12 miglia che senza alcun limite), l'assistenza dell'esperto
velista non è richiesta.
Con l'occasione, si reputa opportuno far presente che è all'esame
del Parlamento una proposta di legge (Atto Senato n. 2935), per
l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti la commissione
di esame, in misura più adeguata all'attuale e più rispondente
all'impegno richiesto.
E) - Autocertificazione
Ai fini dell'applicazione della normativa per lo snellimento
dei procedimenti dell'attività amministrativa, prevista dalla
legge 15 maggio 1997 n. 127, si richiamano la circolare esplicativa
del Ministero dell'lnterno n. 11 del 15. 7. 1997, pubblicata nella
G.U. n. 175/97 e la lettera circolare del Comando Generale delle
Capitanerie di Porto n. 30680 del 9.6.1997 che, per prontezza
di consultazione, si allegano in fotocopia.
In relazione all'apposizione della firma delle domande e della
relativa fotografia, da parte dei candidati agli esami, si nchiama
quanto previsto dall'art. 3- commi 3 e 9 - della citata legge
127/1997 che per prontezza di lettura si trascrivono di seguito:
- Comma 3 - L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 25.1.1994 n. 130,
è sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto"
- Comma 9 - All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
è aggiunto, infine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza
delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
In relazione a quanto sopra, considerata la procedura in atto
presso gli Uffici della M.C.T.C., relativamente alle patenti automobilistiche,
cui deve essere omogeneizzata quella delle patenti nautiche, si
precisa che qualora la dichiarazione venga resa al rappresentante
della scuola nautica, regolarmente autorizzata, alla domanda dovrà
essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento
dell'interessato, in corso di validità.
F) - Disciplina delle scuole nautiche
Altra novità recata dal regolamento è costituita dal riconoscimento
giuridico delle "scuole nautiche". Al riguardo si ritiene opportuno
sottolineare che le scuole nautiche che attualmente operano nell'ambito
della giurisdizione di ciascun ufficio, in attesa dell'emanazione
delle norme esecutive regionali per il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art. 28 del regolamento, potranno continuare a svolgere
la propria attività con l'osservanza della normativa vigente.
Per lo svolgimento dell'attività stessa non è richiesta l'iscrizione
delle società/ditte nel registro di cui all'art. 68 del
Codice della navigazione. Si accenna da ultimo che l'art. 2 -
cornrna 3 - lett. c) del regolamento, per un mero errore materiale,
riporta delle inesattezze nel testo per il quale lo scrivente
ha in corso le opportune procedure di rettifica. Il testo corretto
aveva la seguente formulazione: "c) aver compiuto i 14 anni
di età _____ con esclusione delle unità a remi che navigano entro
un miglio dalla costa".
Si segnala inoltre l'ulteriore errore materiale al paragrafo
3 - comma 3. 8 "requisiti visivi" dell' Allegato A al regolamento,
che fa riferimento al comma 8 che deve essere invece inteso correttamente
come riferito al comma 3.7.
G) - Spese di viaggio e missione per esami fuori sede
Alle Scuole nautiche ed ai Centri di istruzione per la nautica,
di cui agli artt. 28, 29 e 30 del regolamento, che presentino
la richiesta di far sostenere gli esami presso le loro sedi, semprechè
il numero dei candidati non sia inferiore a dieci, ai fini della
liquidazione del trattamento economico (missione e spese di viaggio
e di soggiorno) dovuto ai componenti delle Commissioni di esame,
si applicano le disposizioni stabilite con la circolare n- 82/45643
del 18 ottobre 1995 di Maricogecap, che ad ogni buon fine si allega
in fotocopia.
H) - Candidati agli esami che hanno presentato domanda prima
dell'entrata in vigore del nuovo regolamento
Sono pervenute allo scrivente numerose richieste di istruzioni
sul comportamento da tenere per i candidati che hanno presentato
la domanda per conseguire la patente nautica in un periodo antecedente
l'entrata in vigore del nuovo regolamento, ed in particolare se
essi debbano ora rinnovare la domanda, con gli allegati documenti
e versamenti e sostenere gli esami con le nuove modalità.
Lo scrivente, tenuto conto che la documentazione (domanda, certificazione
medica, ecc..) è stata prodotta con le modalità previste dalla
normativa vigente alla data della presentazione, dando così inizio
alla relativa procedura, ed allo scopo di evitare intralci agli
interessati oramai pronti a sostenere l'esame, nonché un
aggravio di ulteriori oneri burocratici, ritiene che possa essere
consentita eccezionalmente, per motivi di interesse pubblico,
l'ultrattività della vecchia normativa (procedure, commissioni,
programmi previsti dai DD. MM 6 dicembre 1990 n. 458 e 16 marzo
1991 n. 173) strettamente necessaria a consentire lo smaltimento
delle domande di esame giacenti; codesti Comandi provvederanno
pertanto a chiamare sollecitamente i candidati agli esami, esaurendo
detti arretrati al massimo nei prossimi 90 giorni.
l) - programma di esame
Un'ultima precisazione si reputa opportuna considerate le richieste
in tal senso già pervenute.
Il nuovo programma di esame per la navigazione senza alcun limite
dalla costa (All E al regolamento), prevede, anche, "cenni
di astronomia".
Al riguardo, anche se sembri pleonastico doverlo precisare,
la dizione "cenni" comporta che il candidato nel corso della
prova, deve dimostrare di avere una conoscenza teorica elementare
dei fondamentali argomenti della materia, con esclusione quindi
in maniera tassativa della assegnazione di problemi comportanti
calcoli per la definizione di rette di altezza o del "punto nave
astronomico" mediante l'ausilio di strumenti nautici.
Tenuto conto della complessità del provvedimento, eventuali
quesiti o richieste di chiarimenti, dovranno essere prontamente
formulati a questa Direzione Generale per le ulteriori istruzioni
del caso.
Si pregano infine i Comandi in indirizzo di voler estendere
quanto sopra ai dipendenti Uffici minori per la sua diffusione
nell'ambito dell'utenza della nautica.
Direttore Generale
Vincenzo Mucci
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