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Indice Navigare in Regola

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CIRCOLARE n. 260120 del 15 Gennaio 1998

 

del Ministero dei trasporti e Navigazione - D.G. Naviglio Tutte le Capitanerie di Porto
Tutti gli Uffici Circondariali Marittimi
LORO SEDI

e, p. c. : Alla Direzione Genrale M.C.T.C. -S.A.N.I. - ROMA
Al Comando Generale delle capitanerie di Porto SEDE
Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni operative e di coordinamento relative al D.P.R. 9 ottobre 1997 n.431 recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997 è stato pubblicato il nuovo regolamento sulla disciplina delle patenti che a norma dell'art. 34 entra in vigore il 16 gennaio 1998.

La nuova disciplina, improntata al principio della semplificazione amministrativa e dello snellimento delle procedure, prevede in particolare:

  • un diffuso ricorso delle autocertificazioni ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • una modulistica standardizzata;
  • l'immediato rilascio della patente nautica ai candidati che hanno superato le prove di esame;
  • la fissazione di tempi certi (massimo 45 giorni) tra la data di prenotazione dell'esame e l'effettuazione dello stesso;
  • procedure per la convalida delle patenti o per la annotazione del cambio di residenza a mezzo posta - oltre che direttamente presso l'ufficio - con l'invio al domicilio del titolare di un apposito talloncino di aggiornamento, a similitudine di quanto già avviene per le patenti automobilistiche.

Tenuto conto delle novità introdotte dal regolamento, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni, nonchè istruzioni operative in vista dell'applicazione della nuova normativa.

 

A) - Nuove patenti nautiche

Questa Direzione Generale ha già provveduto ad interessare il Provveditorato Generale dello Stato per la sollecita fornitura dei nuovi modelli di patente sulla base dei fabbisogni già comunicati da ciascun Ufficio.

Nelle more, naturalmente, continueranno ad essere utilizzati i precedenti modelli con i necessari adattamenti: in particolare a cura di codesti Uffici sarà indicato il nuovo limite di navigazione di 12 miglia introdotto dal regolamento; sarà annotato, per coloro che sosterranno l'esame per il comando delle unità da diporto a vela, che l'abilitazione è da intendersi estesa anche al comando di unità da diporto a motore, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 - comma 2 - del regolamento. A tale scopo, a pag. 1 dei Modelli M. M. 60 e M. M. 61 , dopo le parole "a vela con motore ausiliario" aggiungere "ed a motore" con la nota di approvazione della correzione.

Per le patenti che abilitano al solo comando di unità a motore verrà utilizzata l'apposita sezione dei modelli, procedendo a depennare la parte riservata all'abilitazione a vela. A pag. 7 del modello deve essere apposta la seguente annotazione: "Patente provvisoria da sostituire con lo stampato regolamentare".

Le patenti rilasciate nel periodo transitorio utilizzando vecchi modelli, dovranno essere sostituite, a cura di codesti Uffici, con quelli regolamentari non appena questi ultimi saranno pervenuti dal Provvediltorato Generale.

Nella compilazione del nuovo modello di patente, va indicata oltre la validità della patente (10 anni ridotto a 5 per Coloro che hanno superato il 60° anno di età) anche la data di inizio della validità di ciascuna abilitazione conseguita.

A tale scopo, la data "valida dal_____", da riportare nella sezione corrispondente all'abilitazione, va riportata come segue:

  • a) per i candidati che conseguono l'abilitazione per la prima volta: va apposta la stessa data di rilascio della patente, provvedendo a barrare con un tratto lineare trasversale le restanti sezioni relative alle abilitazioni che non interessano;
  • b) per i candidati già in possesso di una abilitazione che conseguono anche l'altra, avente lo stesso limite di navigazione (a motore, o a vela con m.a.): va indicata la data di rilascio originario della vecchia patente (da ritirare) e annullate le restanti abilitazioni, con le modalità indicate alla precedente lett.a), fermo restando che la validità complessiva sarà quella di 10 o 5 anni decorrenti dalla data del conseguimento della nuova abilitazione.

Sulla fotografia della patente va apposto, agli angoli superiore e inferiore, il "timbro a secco" dell'Ufficio.

La medesima procedura verrà adottata anche nel caso di sostituzione del documento (per smarrimento, o altre cause).

 

B. - Talloncini autoadesivi per l'aggiomamento della patente

Per l'aggiomamento della patente (convalida o cambio di residenza) il regolamento prevede l'invio al domicilio del titolare dell'abilitazione di un apposito talloncino autoadesivo. A tale scopo è stato predisposto l'unito fac-simile di modello (che farà parte del modulario ex Marina mercantile) recante una lettera pre-stampata con le istruzioni per l'interessato nonchè un talloncino autoadesivo sul quale dovranno essere riportate le indicazioni previste rispettivamente dall'art. 19 per la convalida (seguite dalle eventuali prescrizioni mediche) e dall'art. 21 per il cambio di residenza.

Per l'informatizzazione della procedura di convalida e di variazione della residenza, da apportare sulle patenti con l'impiego dei talloncini autoadesivi, con plico a parte viene trasmesso il programma software correlato con le relative istruzioni per l'installazione.

Per una uniformità di applicazione della normativa, si rappresenta la necessità che le prescrizioni mediche per i portatori di handicap, da riportare sulle patenti nautiche all'atto del rilascio o in occasione della convalida, vadano indicate come segue:

  • 1) Obbligo di lenti;
  • 2) Obbligo di apparecchio acustico;
  • 3) Patente speciale limitata ad anni____;
  • 4) Navigazione fino a ______miglia costa;
  • 5) Durata navigazione fino a_____ore;
  • 6) Comando di solo unità a________(a motore, a vela);

Per la convalida delle patenti, le indicazioni da riportare sul talloncino autoadesivo, sono le seguenti:
- patente nautica n.________
- valida fino al_________

- eventuali prescrizioni riportate nel certificato medico, di cui ai precedenti nn. da 1) a 6).

Per quanto concerne l'annotazione del cambio di residenza, si richiama quanto previsto dall'art. 21 - comma 2 - del regolamento. Nel caso che il documento venga presentato direttamente all'Ufficio, all'aggiornamento si provvederà, a vista senza ulteriori formalità, mediante annotazione della variazione nell'apposito spazio riservato al "cambio di residenza" e contestuale annotazione sul registro delle patenti rilasciate.

Non appena il Provveditorato Generale dello Stato avrà provveduto alla fornitura dei predetti modelli, già richiesti da questa Direzione Generale, codesti Comandi daranno inizio alla nuova procedura per la convalida o l'aggiornamento con invio direttamente al domicilio dell'interessato, e con spese postali a suo carico.

Nel frattempo, purtroppo, dovranno continuare ad applicarsi le procedure attualmente in vigore.

 

C) - Modulistica standardizzata

Nel quadro della semplificazione delle procedure e di trasparenza amministrativa, il regolamento prevede un unico modello per l'autocertificazione dei dati personali, per la nchiesta di ammissione agli esami, per la convalida delle abilitazioni, per il rilascio delle patenti al personale militare ed a coloro che sono in possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio del duplicato della patente nonché per la comunicazione del cambio di residenza.

Per prontezza operativa, si allega una sintesi delle istruzioni per la compilazione del Modello "Allegato G" al regolamento e per la documentazione da presentare all'Ufficio unitamente ad ogni singola domanda.

Codesti Comandi avranno cura di duplicare tale sintesi per metterla a disposizione dell'utenza.

I fac-simile delle domande del modulario per la nautica, (indicati con la lettera M da 1 a 5), inviati con dispaccio n. 262809 del 23.11.1995, devono ritenersi superati e non più utilizzabili.

 

D) - Prenotazioni e Commissioni di esame

Com'è noto, l'art. 14 del regolamento prevede che i candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche devono essere chiamati a sostenere le relative prove entro 45 giorni dalla data della prenotazione. Nella lettera di convocazione, da inviare a ciascun interessato, dovranno essere indicati, la sede, il giorno e l'ora in cui si svolge la prova di esame.

Per i candidati presentati dalle "Scuole nautiche" autorizzate o dai "Centri di istruzione per la nautica", la convocazione potrà essere fatta anche tramite la relativa scuola o centro.

Si ricorda che, onde consentire ai candidati di essere chiamati a sostenere l'esame nel termine stabilito, il regolamento prevede la possibilità di formare più commissioni - che possono operare anche contemporaneamente - in relazione al numero delle domande presentate.

Si ricorda, altresi, che la medesima normativa consente la formazione delle commissioni d'esame anche con soggetti estranei all'Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti. Sarebbe opportuno che ciascun comando provvedesse ad acquisire la disponibilità di un congruo numero di detti esperti da nominare poi di volta in volta , allorchè se ne presenti la necessità.

Si evidenzia che la nuova normativa prevede che per gli esami per conseguire la patente nautica per la naviazione entro le 12 miglia dalla costa, o quella senza alcun limite, rispettivamente l'esaminatore unico o la commissione, debbano essere assistiti, per la prova pratica in mare, da un esperto velista. Pertanto per gli esami di abilitazione al solo comando di unità a motore (sia entro 12 miglia che senza alcun limite), l'assistenza dell'esperto velista non è richiesta.

Con l'occasione, si reputa opportuno far presente che è all'esame del Parlamento una proposta di legge (Atto Senato n. 2935), per l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti la commissione di esame, in misura più adeguata all'attuale e più rispondente all'impegno richiesto.

 

E) - Autocertificazione

Ai fini dell'applicazione della normativa per lo snellimento dei procedimenti dell'attività amministrativa, prevista dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, si richiamano la circolare esplicativa del Ministero dell'lnterno n. 11 del 15. 7. 1997, pubblicata nella G.U. n. 175/97 e la lettera circolare del Comando Generale delle Capitanerie di Porto n. 30680 del 9.6.1997 che, per prontezza di consultazione, si allegano in fotocopia.

In relazione all'apposizione della firma delle domande e della relativa fotografia, da parte dei candidati agli esami, si nchiama quanto previsto dall'art. 3- commi 3 e 9 - della citata legge 127/1997 che per prontezza di lettura si trascrivono di seguito:

- Comma 3 - L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 25.1.1994 n. 130, è sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto"

- Comma 9 - All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, è aggiunto, infine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

In relazione a quanto sopra, considerata la procedura in atto presso gli Uffici della M.C.T.C., relativamente alle patenti automobilistiche, cui deve essere omogeneizzata quella delle patenti nautiche, si precisa che qualora la dichiarazione venga resa al rappresentante della scuola nautica, regolarmente autorizzata, alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità.

 

F) - Disciplina delle scuole nautiche

Altra novità recata dal regolamento è costituita dal riconoscimento giuridico delle "scuole nautiche". Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le scuole nautiche che attualmente operano nell'ambito della giurisdizione di ciascun ufficio, in attesa dell'emanazione delle norme esecutive regionali per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del regolamento, potranno continuare a svolgere la propria attività con l'osservanza della normativa vigente.

Per lo svolgimento dell'attività stessa non è richiesta l'iscrizione delle società/ditte nel registro di cui all'art. 68 del Codice della navigazione. Si accenna da ultimo che l'art. 2 - cornrna 3 - lett. c) del regolamento, per un mero errore materiale, riporta delle inesattezze nel testo per il quale lo scrivente ha in corso le opportune procedure di rettifica. Il testo corretto aveva la seguente formulazione: "c) aver compiuto i 14 anni di età _____ con esclusione delle unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa".

Si segnala inoltre l'ulteriore errore materiale al paragrafo 3 - comma 3. 8 "requisiti visivi" dell' Allegato A al regolamento, che fa riferimento al comma 8 che deve essere invece inteso correttamente come riferito al comma 3.7.

 

G) - Spese di viaggio e missione per esami fuori sede

Alle Scuole nautiche ed ai Centri di istruzione per la nautica, di cui agli artt. 28, 29 e 30 del regolamento, che presentino la richiesta di far sostenere gli esami presso le loro sedi, semprechè il numero dei candidati non sia inferiore a dieci, ai fini della liquidazione del trattamento economico (missione e spese di viaggio e di soggiorno) dovuto ai componenti delle Commissioni di esame, si applicano le disposizioni stabilite con la circolare n- 82/45643 del 18 ottobre 1995 di Maricogecap, che ad ogni buon fine si allega in fotocopia.

 

H) - Candidati agli esami che hanno presentato domanda prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento

Sono pervenute allo scrivente numerose richieste di istruzioni sul comportamento da tenere per i candidati che hanno presentato la domanda per conseguire la patente nautica in un periodo antecedente l'entrata in vigore del nuovo regolamento, ed in particolare se essi debbano ora rinnovare la domanda, con gli allegati documenti e versamenti e sostenere gli esami con le nuove modalità.

Lo scrivente, tenuto conto che la documentazione (domanda, certificazione medica, ecc..) è stata prodotta con le modalità previste dalla normativa vigente alla data della presentazione, dando così inizio alla relativa procedura, ed allo scopo di evitare intralci agli interessati oramai pronti a sostenere l'esame, nonché un aggravio di ulteriori oneri burocratici, ritiene che possa essere consentita eccezionalmente, per motivi di interesse pubblico, l'ultrattività della vecchia normativa (procedure, commissioni, programmi previsti dai DD. MM 6 dicembre 1990 n. 458 e 16 marzo 1991 n. 173) strettamente necessaria a consentire lo smaltimento delle domande di esame giacenti; codesti Comandi provvederanno pertanto a chiamare sollecitamente i candidati agli esami, esaurendo detti arretrati al massimo nei prossimi 90 giorni.

 

l) - programma di esame

Un'ultima precisazione si reputa opportuna considerate le richieste in tal senso già pervenute.

Il nuovo programma di esame per la navigazione senza alcun limite dalla costa (All E al regolamento), prevede, anche, "cenni di astronomia".

Al riguardo, anche se sembri pleonastico doverlo precisare, la dizione "cenni" comporta che il candidato nel corso della prova, deve dimostrare di avere una conoscenza teorica elementare dei fondamentali argomenti della materia, con esclusione quindi in maniera tassativa della assegnazione di problemi comportanti calcoli per la definizione di rette di altezza o del "punto nave astronomico" mediante l'ausilio di strumenti nautici.

Tenuto conto della complessità del provvedimento, eventuali quesiti o richieste di chiarimenti, dovranno essere prontamente formulati a questa Direzione Generale per le ulteriori istruzioni del caso.

Si pregano infine i Comandi in indirizzo di voler estendere quanto sopra ai dipendenti Uffici minori per la sua diffusione nell'ambito dell'utenza della nautica.

Direttore Generale

Vincenzo Mucci

 

 

 

Gennaio - 2007