CIRCOLARE n. 262938 del 30 Aprile 1997
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Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale
del Naviglio
Oggetto: Sicurezza della navigazione delle unità da diporto -
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da avere a bordo
in relazione alla navigazione effettivamente svolta (articolo
18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436)
A tutte le Compamare
a tutti i Circomare
a tutte le Locamare
Al Ministero degli Interni Dipartimento di P.S. D.G. AA. GG.
Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA
Gazzetta Ufficiale 11.06.1997
L'art. 18, comma 2, del decreto
legislativo 14 agosto, n. 436, in conformità al principio affermato
in alcune sentenze di giudici in merito, nonché all'indirizzo
già in luce contenuto nel regolamento di sicurezza della navigazione
da diporto (decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, relativamente alla non necessità della
presenza a bordo dei natanti del mezzo collettivo di salvataggio
finché essi navigano entro tre miglia dalla costa) ha stabilito
che
"le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio
e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla
costa ove la navigazione è effettivamente svoltà".
Poiché sono state avanzate perplessità e formulati quesiti da
parte di uffici periferici e da associazioni del mondo del diporto
nautico, relativamente alla applicazione della disposizione stessa,
si reputa opportuno fornire le seguenti indicazioni per una corretta
informazione dei diportisti ed uniformi comportamenti degli uffici
al riguardo.
La più rilevante perplessità manifestata é relativa alla
non immediata applicabilità del riportato articolo 18, in attesa
dell'emanazione del nuovo regolamento di sicurezza previsto dall'ultima
parte dell'articolo 18, 2° comma,
dello stesso decreto n. 436 del 1996.
In particolare, secondo tali tesi, l'articolo 18 sarebbe mera
norma di indirizzo per l'Amministrazione in vista dell'emanazione
delle modifiche al regolamento di sicurezza approvato con D.M.
21 gennaio 1994 n. 232, "conseguenti alle nuove specie di
navigazione introdotte" con il decreto
legislativo n. 436 del 1996.
Com'è noto, il decreto legislativo da ultimo citato, recante
attuazione della direttiva comunitaria 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità
da diporto, ha previsto nuove abilitazioni alla navigazione -
non specificamente conosciute dal vigente regolamento di sicurezza
- per le unità da diporto (più specificamente, solo entro i fiumi,
i canali e i piccoli laghi, e in mare, entro tre miglia, entro
25 miglia, ed oltre dalla costa), in relazione alle classi di
progettazione e di costruzione (A, B, C e D) di cui alla direttiva
stessa, nonché per i natanti di cui all'art. 13 della legge sulla
nautica, riconosciuti strutturalmente idonei (art.
19, comma 3, D.L.vo n. 436) fino a 12 miglia dalla costa.
È in relazione a tali nuove previsioni che va letta la disposizione
di cui all'articolo 19 comma 2 del D.L.vo n. 436 che prevede l'adeguamento
del regolamento di sicurezza, peraltro in corso di predisposizione,
ma che certamente non potrà entrare in vigore in tempo utile per
la prossima stagione estiva.
Nell'attuale periodo transitorio, così come recita il più volte
ricordato articolo 19 comma 2, prima parte, troveranno applicazione
le disposizioni dell'attuale regolamento di sicurezza (D.M.
n. 232 del 1994) applicate tuttavia proprio alla luce del
principio stabilito dall'art. 18, comma 2, dello stesso D.L.vo,
che per quanto concerne i mezzi di salvataggio e le dotazioni
di sicurezza da avere a bordo impone di fare riferimento alla
navigazione effettivamente svolta e non già alla abilitazione
e alla classificazione dell'unità.
Valga un solo esempio a fugare ogni dubbio al riguardo. Il vigente
regolamento di sicurezza non conosce i natanti abilitati a navigare
fino a 12 miglia dalla costa e, pertanto, non detta per essi alcuna
disposizione sui relativi mezzi di sicurezza e di salvataggio;
di conseguenza, una interpretazione quanto mai restrittiva e fondata
unicamente sul contenuto letterale della prima parte dell'articolo
19 comma 2 dovrebbe condurre alla conclusione non di certo corretta,
e in contrasto con le finalità della riforma dello scorso anno,
che anche la disposizione del successivo terzo comma dell'articolo
stesso, non possa essere di immediata applicazione, in attesa
dell'emanando nuovo regolamento di sicurezza.
Il disposto dell'art. 18 sulla necessità che le unità da diporto
debbano avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di
sicurezza "prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione
è effettivamente svolta", da invece un determinante contributo
alla soluzione anche di tale problema, naturalmente con le precisazioni
di seguito riportate.
Pertanto non deve sussistere dubbio alcuno che l'articolo 18
comma 2 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 436 é
norma di immediata precettività e che di conseguenza per la sua
applicazione non occorre attendere alcuna emanazione di nuova
normativa secondaria.
Quanto sopra premessi si impartiscono i seguenti indirizzi operativi.
La vigente disciplina in materia di sicurezza per la nautica
da diporto, in relazione alle diverse tipologie di mezzi (natanti
o imbarcazioni) e alle rispettive abilitazioni alla navigazione,
prevede l'obbligo di avere a bordo i seguenti mezzi di salvataggio
e dotazioni di sicurezza:
- a) per la navigazione svolta entro 300 metri dalla costa
naturalmente quando tale navigazione è consentita:
- nessun mezzo di salvataggio o dotazione di sicurezza;
- b) per la navigazione svolta entro un miglio dalla costa:
- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a
bordo e una boetta fumogena;
- c) per la navigazione svolta entro tre miglia dalla costa:
- una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a
bordo;
- un salvagente (anulare) munito di cima di almeno 30 metri
e una boetta luminosa;
- pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento;
- ancorotto con cavo di lunghezza di almeno 30 metri;
- coppia di remi o pagaie dotate anche di gaffa;
- due fuochi a mano a luce rossa e due segnali a mano a stelle
rosse;
- due boette fumogene;
- fanali regolamentari e apparecchi di segnalazione sonora;
(in caso di navigazione esclusivamente diurna è sufficiente
una torcia a luce bianca da due elementi di carica);
- estintori, in relazione alla potenza del motore di cui all'allegato
A, del D.M. n. 232 del 1994.
Le boette fumogene e quelle luminose previste dal regolamento
di sicurezza, non sono nell'immediato obbligatorie in quanto
devono essere ancora definite le relative caratteristiche tecniche
e regolamentari.
- d) per la navigazione svolta entro sei miglia dalla costa:
- in aggiunta a tutte le dotazioni si sicurezza di cui alla
precedente lett. c), è obbligatorio un mezzo collettivo di salvataggio,
idoneo a ospitare tutte le persone presenti a bordo;
- e) per navigazione svolta oltre le sei miglia dalla costa:
- le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio
e le dotazioni di sicurezza regolamentari previsti dagli articoli
20 e 21 del D.M. n. 232 del 1994;
- f) per navigazione svolta entro 12 miglia dalla costa con
i natanti di cui all'art. 13 della legge 11.2.1971 n. 50 e successive
modificazioni occorre avere a bordo in aggiunta alle dotazioni
di sicurezza regolamentari previste per la navigazione senza
alcun limite di cui alla precedente lett. e) anche la certificazione
di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità prevista
per le unità di serie omologate dall'Ente tecnico.
Per le unità già iscritte nei registri delle imbarcazioni da
diporto, e poi cancellate, la certificazione di cui sopra può
essere sostituita da estratto dai detti registri, rilasciato dalla
competente Autorità Marittima, dal quale risulti che l'unità era
in precedenza abilitata alla navigazione oltre le sei miglia dalla
costa.
Per le unità che non siano state omologate, la certificazione
di cui sopra va sostituita con apposito certificato dall'Ente
tecnico che attesti l'idoneità dell'unità alla navigazione per
il limite indicato.
Si reputa infine opportuno ricordare che ai sensi dell'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo n. 436 del 1996 per il comando
e la condotta dei natanti oltre le sei miglia dalla costa, è necessario
il possesso di patente nautica per lo stesso limite.
Si invitano le Autorità Marittime in indirizzo a voler dare immediata
attuazione a quanto sopra esposto, richiedendo, ove ritenuto utile
o necessario, alla Amministrazione centrale eventuali ulteriori
precisazioni o chiarimenti.
Le Autorità stesse sono inoltre invitate a estendere copia della
presente alle dipendenti Delemare.
Il Ministro Burlando
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