CIRCOLARE n. 26523 del 30 aprile 1997
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Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Direzione Generale
per le Concessioni e Autorizzazioni, divisione IIª
Oggetto: articolo 18 DL 14.8.96, n. 436 - Stazioni radio a bordo
di imbarcazioni da diporto
A tutti gli Ispettorati di questo Ministero
e p.c. Comando Generale Capitanerie di Porto,
Telecom Italia
e Compagnia Generale Telemar
Come ben noto l'articolo 18 del D.L. in oggetto ha stabilito
al IV° comma che "gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
di imbarcazioni da diporto che non vengano utilizzati per traffico
di corrispondenza pubblica non hanno l'obbligo di essere affidati
in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il
relativo canone".
Tale disposto ha, pertanto, introdotto delle innovazioni nella
materia di cui trattasi, generando delle perplessità interpretative
concernenti, tra l'altro, l'obbligo del collaudo e delle ispezioni
presso le stazioni radio a bordo delle citate imbarcazioni da
diporto (chiarito ora dal decreto legislativo di Burlando, di
cui si parla nell'articolo, n.d.r.), nonché circa la validità
delle licenze di esercizio già rilasciate alle stazioni radio
di cui sopra, i cui proprietari, a seguito dell'entrata in vigore
della suddetta normativa, hanno disdetto il contratto di gestione
stipulato con una delle società concessionarie di questo ministero,
limitando l'uso della stazione radio ai soli fini della sicurezza
della navigazione, con conseguente esclusione del traffico di
corrispondenza pubblica.
Pertanto, in attesa della regolamentazione definitiva della
materia in questione si stabilisce quanto segue per il particolare
regime di transizione. Le licenze di esercizio rientranti nella
fattispecie sopra menzionata potranno essere ritenute ancora valide,
ancorché intestate alle società concessionarie, purché i proprietari
delle imbarcazioni in questione producano una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi degli aricoli 4 e 20 della legge
04.01.68, n. 15 contenente l'assuzione di responsabilità diretta
da parte dei suddetti proprietari della funzionalità degli apparati
di bordo e l'impegno a limitare l'uso della stazione radio ai
soli fini della sicurezza della navigazione.
A tal fine sarà compito di codesti Ispettorati individuare i
proprietari delle suddette imbarcazioni tramite le Società Concessionarie
e diffidare i medesimi dall'utilizzo della stazione radio di bordo
per le comunicazioni riguardanti il traffico di corrispondenza
pubblica.
Copia della suddetta dichiarazione notoria dovrà essere inviata
all'Ispettorato Territoriale di competenza, fermo restando che
l'originale dovrà essere conservato a bordo dell'imbarcazione
insieme alla licenza di esercizio della stazione radio stessa.
In conseguenza di ciò le suddette stazioni potranno, eccezionalmente
ritenersi, anche esonerate dall'obbligo del collaudo prescritto
per tutte le stazioni radio a bordo di imbarcazioni da diporto
non gestite dalle Società concessionarie."
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