D. L. 20 settembre 1995 n. 397
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Disposizioni urgenti per la nautica da diporto
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, convertito,
senza modificazioni, nella legge n.484 del 15 novembre 1995, (Gazzetta
Ufficiale Serie gen.-n.273 del 22 novembre 1995).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni transitorie in materia di potenza dei motori per
la nautica da diporto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1 Disposizione transitoria
1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc.,
se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione
a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro
tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati
per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati
nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995,
ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data,
denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-bis,
del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
378, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione
fino al 31 ottobre 1995.
Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1995
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: Mancuso
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