D.M. 29 settembre 1999 n. 412
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Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche
ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali
mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto
Gazzetta Ufficiale n.265 del 11 novembre 1999 Serie generale
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 23,
comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994,
n. 232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche
tecniche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili),
quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione
della direttiva n. 83/189/CEE, modificata con le direttive numeri
88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge
n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4830 del 27 settembre
1999.
ADOTTA il seguente regolamento
Art.1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della
navigazione;
- b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
- c) "apparecchio galleggiante gonfiabile": un mezzo galleggiante
(che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio,
salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere
un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua e
di costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche.
Art.2 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli apparecchi galleggianti
gonfiabili, destinati esclusivamente alle unità da diporto.
Art.3 - Requisiti
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere conformi
al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unità da diporto
apparecchi galleggianti gonfiabili di tipo approvato per il diporto
da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico
europeo.
Art.4 - Caratteristiche
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve:
- a) avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire
la caduta in acqua da un'altezza non inferiore a metri 6 senza
subire danni sia quando racchiuso nella sua custodia che quando
gonfiato;
- b) essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia
con cui galleggia;
- c) avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere
d'aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione
di gas o aria in pressione, in cui é suddiviso l'apparecchio;
- d) essere costruito in tessuti impermeabilizzati con mescole
di gomma ovvero di materiali sintetici idonei;
- e) poter essere gonfiato a mezzo di due bombole a gas compresso
ciascuna dotata di valvola e testina operativa le quali devono
poter essere azionate simultaneamente con un'unica manovra di
strappo di un cavetto od altro mezzo equivalente, da effettuarsi
senza dover previamente estrarre l'apparecchio galleggiante
dalla propria custodia. La forza da applicare per l'azionamento
del dispositivo di gonfiamento non deve essere superiore a 150
N. Il dispositivo di gonfiamento deve garantire che entrambi
i compartimenti raggiungano la pressione di esercizio alle temperature
di -18° C e +65° C. La valvola della bombola deve essere
dotata di dischetto tarato o sistema equivalente, che si rompa
nel caso in cui la pressione del gas all'interno della bombola
superi la pressione di collaudo della bombola stessa;
- f) essere contenuto in una valigia o custodia in modo da
poter resistere alle condizioni di usura che si incontrano in
mare. La custodia con all'interno l'apparecchio galleggiante
deve poter galleggiare per almeno 30 minuti;
- g) poter galleggiare per 24 ore consecutive in acqua dolce
con appesa una massa di ferro di 14,5 kg per quante persone
l'apparecchio stesso si intenda abilitare;
- h) essere munito di una barbetta di 10 metri di lunghezza
e di un cavetto a festoni in cavo di fibra, saldamente fissato
tutt'intorno all'esterno, entrambe di diametro non inferiore
a 14 mm;
- i) essere dotato di materiale retroriflettente;
- l) essere dotato di valvole di sovrappressione per ogni compartimento
progettate in modo tale che la pressione non raggiunga un valore
superiore a due volte quello di esercizio durante il gonfiamento
a +65° C;
- m) in acqua dolce, con uno qualsiasi dei compartimenti sgonfi,
poter essere caricato sui festoni con masse di ferro di 7 kg
distanti tra loro 30 cm, disposti in modo da provocare la massima
inclinazione senza che si immerga l'orlo superiore del tratto
perimetrale corrispondente ai festoni caricati.
2. Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante
é autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti
come segue:
a) dividendo per 14,5 il numero dei chilogrammi di ferro che è
capace di sostenere in acqua dolce; oppure
b) dividendo il perimetro esterno dell'apparecchio, espresso in
centimetri, per 30.
3. Non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e orali.
Art.5 - Marcatura
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve essere marcato
in modo indelebile e leggibile con:
- a) nome del fabbricante e dell'eventuale importatore;
- b) nome o sigla del modello;
- c) numero delle persone che è autorizzato a portare;
- d) istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
- e) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione
di conformità al medesimo;
- f) mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
Art.6 - Revisioni periodiche
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti
a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta
dallo stesso autorizzata.
2. Il controllo verrà certificato da apposita targhetta adesiva
fustellata, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia, recante
la data di controllo ed il nominativo della ditta che l'ha eseguito.
3. Qualora per il gonfiaggio siano usate bombole di gas compresso
di tipo non ricaricabile queste devono essere sostituite dopo
nove anni dalla data di carica.
Art.7 - Norme transitorie e finali
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili conformi al decreto
ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 338 del 13 dicembre 1977, possono
continuare ad essere utilizzati a bordo delle unità da diporto
fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per
cattivo stato di conservazione.
2. È abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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