D.L. 14 agosto 1996, n. 436
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Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione,
di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" -
198 del 24 agosto 1996 Serie generale
(IN FONDO PAGINA VI E L'ELENCO DEGLI ALLEGATI
DISPONIBILI NEL PRESENTE SITO)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed, in particolare,
l'articolo 49, e l'allegato A;
Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti
le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;
Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193;
Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171;
Vista la legge 8 agosto 1994, n. 498;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle
poste e telecomunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unità
da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo
2 nonché ai componenti delle unità da diporto, sia separati che
installati, indicati nell'allegato I.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
unità da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione
o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purché immesse
in commercio per finalità ricreative.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a) alle unità da diporto destinate unicamente alle regate,
comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio,
qualificate in tal senso dal fabbricante;
- b) canoe e kayak, gondole e pedalò;
- c) tavole a vela;
- d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unità analoghe
a motore;
- e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche,
progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i
materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
- f) unità da diporto sperimentali sempreché non vi sia una
successiva immissione sul mercato comunitario;
- g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse
sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
- h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere
dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali,
in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre
1987, n. 572;
- i) sommergibili;
- j) veicoli a cuscino d'aria;
- k) aliscafi.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
- a) unità da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza compresa
tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione,
destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi;
- b) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita
dallo scafo e da uno o più componenti;
- c) imbarcazione da diporto: ogni unità iscritta nei registri
di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e
successive modificazioni;
- d) natante da diporto: ogni unità esente dall'obbligo di iscrizione
come specificato nell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni;
- e) legge sulla nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni.
Art. 3 - Requisiti essenziali di sicurezza
1. Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1
devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza,
salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato
II.
2. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformità
delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati
al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo
1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora
soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione
delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i
riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate,
sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4 - Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per
uso conforme alla loro destinazione, le unità da diporto che soddisfano
i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 3 e che recano
la marcatura "CE" di cui all'articolo 5.
2. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente
completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 3,
destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile
dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere i seguenti
elementi:
- a) nome e indirizzo del fabbricante;
- b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito
nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
- c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;
- d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto è destinata
ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti
essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato
II.
4. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i
componenti di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura
"CE" di cui all'articolo 5, quando sono destinati ad essere incorporati
nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero,
in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul
mercato comunitario.
5. La dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti
elementi:
- a) nome e indirizzo del fabbricante;
- b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito
nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
- c) descrizione dei componenti;
- d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi
ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
6. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere
presentati i prodotti di cui all'articolo 1 anche se non conformi
alle disposizioni del presente decreto purché sia indicato in
modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in
commercio e messi in servizio finché non siano resi conformi.
Art. 5 - Marcatura "CE" di conformità
1. Le unità da diporto ed i componenti di cui all'articolo 1,
per essere immessi in commercio, devono recare la marcatura "CE"
di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione
europea, secondo le modalità di cui all'allegato III.
2. La marcatura "CE" deve essere apposta sulle unità da diporto
secondo quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato II, nonché
sui componenti ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile,
sul loro imballaggio. La marcatura "CE" deve essere apposta in
modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere corredata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile
dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati V, XII, XIII,
XIV e XV.
3. È vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre
in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura
"CE". Sulle unità da diporto e sui componenti di cui all'allegato
I, ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio,
può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti
la visibilità e la leggibilità della marcatura "CE".
4. Qualora le unità da diporto e i componenti siano disciplinati
da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione
della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono
conformi alle disposizioni di tali direttive. Nel caso in cui
una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà
di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio,
la marcatura CE indica che tali prodotti soddisfano soltanto le
disposizioni applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti,
nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare
gli stessi, sono riportati i riferimenti concernenti le direttive
applicate.
Art. 6 Valutazione della conformità
1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto
e dei componenti di cui all'articolo 1, che non siano già provvisti
della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato
membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure
per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B,
C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:
- a) per le categorie A e B: 1) per le unità da diporto con
scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione
interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V; 2) per
le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12
metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato
VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G
o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
- b) per la categoria C: 1) per le unità da diporto con scafo
di lunghezza inferiore ai 12 metri: a) in caso di rispetto delle
norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato
II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui
all'allegato IV; b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate
relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della
fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato
V; 2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa
tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di
cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo
C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B
e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e
XV;
- c) per la categoria D: 1) per le unità da diporto con scafo
di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della
fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
- d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti
moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati
VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonchè la documentazione
relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere
redatte anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero
dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni
rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle
unità da diporto e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico
del richiedente.
Art. 7 - Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione
di conformità di cui all'articolo 6 nonché i compiti specifici
per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano
i requisiti fissati con regolamento del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 21, con lo stesso regolamento è disciplinato
il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore
del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedimentali
sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede
all'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione
alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione
è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione
entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale
e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti
di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate
gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonché all'aggiornamento
dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull'attività
degli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli
affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri
Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare
le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli
organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8 che, entro 60
giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti,
con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del
richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a
carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni
dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1.
Art. 8 - Vigilanza e verifica della conformità
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e al Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito
delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra
loro.
2. Al fine di verificare la conformità delle unità da diporto
e dei componenti alle prescrizioni del presente decreto, le amministrazioni
vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche
e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo
a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori.
A tal fine è consentito:
- a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
dei prodotti;
- b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
- c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni
di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello
Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000
specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero
dei trasporti e della navigazione.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica,
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza,
per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
6. Ogni constatazione da parte delle amministrazioni vigilanti
della non conformità delle unità da diporto e dei loro componenti
di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente decreto comporta
per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, l'obbligo di far cessare l'infrazione.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
10, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità
alle disposizioni del presente decreto delle unità da diporto
o dei loro componenti ordinano al fabbricante o al suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario o al responsabile dell'immissione
in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno
la situazione di infrazione fissando un termine non superiore
a trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le amministrazioni
vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio delle unità
da diporto o dei loro componenti, a cura e spese del soggetto
destinatario dell'ordine.
9. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero
dei trasporti e della navigazione adotta le misure atte a limitare
o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire
il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione
in commercio.
Art. 9 - Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8, qualora
ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza
o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7, che i
prodotti oggetto del presente decreto, ancorchè recanti marcature
"CE" ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano
mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei
beni e dell'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio
e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a
cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti
stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto
ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata comunicazione
ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate
nello stesso comma 1 e le avvisano dell'avvio del provvedimento
per l'adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime
o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato.
Art. 10 - Sanzioni
1. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che
pongono in commercio o in servizio unità da diporto o loro componenti
non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia
stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma
1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.
2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che
non ottemperino agli ordini di cui agli articoli 8 e 9 sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquanta milioni a lire trecento milioni.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga
indebitamente la marcatura "CE" in violazione delle disposizioni
dell'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta
milioni.
4. Chiunque venda unità da diporto o loro componenti non conformi
alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata
la pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.
5. Chiunque installi componenti non conformi alle disposizioni
del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire venti milioni a lire centoventi
milioni.
6. La violazione degli obblighi di conservazione e di esibizione
della documentazione di cui all'articolo 8, comma 5, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. Le amministrazioni vigilanti
possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione
delle unità da diporto e dei componenti fino alla produzione della
documentazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N.50, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LE UNITÀ DA DIPORTO MUNITE DI MARCATURA
CE
Art. 11 - Iscrizione nei registri
1. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità,
aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore
o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero,
sono iscritte nei registri delle imbarcazioni di cui all'articolo
5 della legge sulla nautica da diporto.
2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità,
aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate
al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo
13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte
nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo
regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente
alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla
relativa certificazione.
3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni
da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve
presentare all'autorità competente:
- a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata,
dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità
delle parti contraenti nonché gli elementi di individuazione
dell'unità;
- b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore
o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario,
conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione
"CE del tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
- c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità
era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o
da un Paese terzo.
4. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità
da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato
di cui al comma 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione
del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante.
Art. 12 - Abilitazione alla navigazione
1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo
11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita
licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata
conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato
II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata
dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario per le seguenti specie di navigazione:
- a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria
di progettazione A);
- b) costiera, entro 25 miglia dalla costa, per le unità appartenenti
alla categoria di progettazione B);
- c) locale, in acque interne e in quelle marittime entro 3
miglia dalla costa, per le unità appartenenti alla categoria
di progettazione C);
- d) speciale, per la navigazione nei fiumi, canali e piccoli
laghi, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione
D).
2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma
1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore
a quella di progettazione.
3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione
A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui
all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate
a navigare entro 12 miglia dalla costa.
4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione
C), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo
13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare
nelle acque interne e in quelle marittime entro 3 miglia dalla
costa; quelle appartenenti alla categoria di progettazione D),
sono abilitate alla navigazione speciale, di cui al comma 1, lettera
d).
Art. 13 Licenza di navigazione e documentazione di bordo
1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione
di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c) è rilasciata dalle
Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli
uffici locali marittimi e dalle Delegazioni di spiaggia autorizzate
dal Direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e
galleggianti.
2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione
di cui all'articolo 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi
indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della
motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione
di cui all'articolo 12, lettera d), è rilasciata dagli uffici
provinciali della motorizzazione civile.
4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorità
marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unità
da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali
della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie
di progettazione A), B) e C), possono navigare anche nelle acque
marittime.
5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all'atto della
prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione,
è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validità
non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui
ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con
il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità,
rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13
della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione
devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato
II, punto 2.5.
Art. 14 - Visite di idoneità e di sicurezza
1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima
commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti
alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni
dall'iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie
di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione.
Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.
2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di
danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato
motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità
o di sicurezza.
3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare
la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione
CE.
4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità,
l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede
al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato
al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.
5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato
di sicurezza provvede la competente Autorità marittima o della
Motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita
di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall'Ente tecnico.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 15 - Comando delle unità da diporto
1. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione è dettata la disciplina
per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da
diporto, in relazione ai limiti di navigazione previsti dall'articolo
12, ai requisiti fisici e morali per il loro conseguimento, ai
contenuti delle prove di esame e al loro svolgimento nonché alla
durata di validità, di revisioni periodiche e straordinarie, alla
decadenza, revoca e sospensione delle abilitazioni rilasciate
o da rilasciare sulla base dei seguenti criteri:
- a) snellimento delle procedure e ricorso all'autocertificazione
senza necessità di autenticazione della firma del dichiarante;
- b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio
delle patenti nautiche da parte dell'autorità marittima a quelle
previste per gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione;
- c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le
prove di esame, del titolo abilitativo;
- d) mantenimento per le abilitazioni al comando ed alla condotta
delle unità a motore, o a vela e motore, dei limiti di potenza
previsti dagli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni;
- e) espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate
alla data di entrata in vigore dei regolamenti.
2. Per il comando e la condotta delle unità da diporto è richiesto
il possesso di una delle abilitazioni stabilite dall'articolo
20 della legge sulla nautica da diporto, in relazione alla navigazione
effettivamente svolta, indipendentemente dai limiti di navigazione
cui l'unità è abilitata.
3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche ai natanti
che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa.
Art. 16 - Costruzione delle unità da diporto
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
"Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore
a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa".
Art. 17 - Certificato d'uso del motore
1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità
da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di
cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel
quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione
o al collaudo".
Art. 18 - Dotazioni di sicurezza
1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n.50, come sostituito
dall'articolo 26, primo comma, della Legge 26 aprile 1986, n.
193, è sostituito dal seguente: "Art. 49 - Su tutte le unità da
diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo
di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia,
ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore
ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia dalla
costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità
competente. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza
pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad
una società concessionaria e di corrispondere relativo canone.
Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico
è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata
all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo le
modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle Poste
e delle telecomunicazioni".
2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio
e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla
costa ove la navigazione è effettivamente svolta.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 - Disposizioni transitorie
1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio
e in servizio unità da diporto e componenti conformi alle prescrizioni
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano
le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche
regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte
con il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla
nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per
la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione
e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare
entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro
tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite
della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico.
Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere
tenuta a bordo.
Art. 20 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unità da
diporto ed ai componenti muniti di marcatura CE di conformità,
si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni applicative del presente decreto sono adottate
con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Fino all'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni
contenute negli allegati al presente decreto.
Art. 21 - Norma di rinvio
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle
unità da diporto e dei componenti e a quelle finalizzate alla
designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità,
alla vigilanza sugli organismi stessi nonché all'effettuazione
dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo
47 della legge 6 febbraio 1996, n 52.
Art. 22 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nelle Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1996.
A L L E G A T I
ALLEGATO I. - Componenti.
ALLEGATO II. - Requisiti essenziali
di sicurezza per la progettazione e la costruzione di unità
da diporto.
ALLEGATO III. - Marcatura «CE».
ALLEGATO IV. - Controllo di fabbricazione
interno.
ALLEGATO V. - Controllo di fabbricazione
interno e prove.
ALLEGATO VI. - Esame «CE del
tipo».
ALLEGATO VII. - Conformità
al tipo.
ALLEGATO VIII. - Dichiarazione scritta
di conformità.
ALLEGATO IX. - Documentazione tecnica
fornita dal fabbricante.
ALLEGATO X. - Criteri minimi che
devono essere osservati per la notifica degli organismi.
ALLEGATO XI. - Modalità e
contenuti delle domande per la richiesta di autorizzazione alla
certificazione.
ALLEGATO XII. - Garanzia qualità
produzione.
ALLEGATO XIII. - Verifica su prodotto.
ALLEGATO XIV. - Verifica di un unico
prodotto
ALLEGATO XV. - Garanzia qualità
totale.
NOTE - Alla premessa e ai vari
articoli
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