D.L. 14 agosto 1996, n. 436
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Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione,
di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" -
198 del 24 agosto 1996 Serie generale
(IN FONDO PAGINA VI E L'ELENCO DEGLI ALLEGATI
DISPONIBILI NEL PRESENTE SITO)
A L L E G A T O XV
(Articolo6)
GARANZIA QUALITÀ TOTALE
(modulo H)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2 si accerta e dichiara
che i prootti in questione soddisfano i requisiti del presente
decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione
di conformità. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile
della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo
del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualità.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema qualità ad un organismo notificato. La domanda deve contenere:
- - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti
prevista,
- - la documentazione relativa al sistema qualità.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti
ai requisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti
e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati
in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure
e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
qualità deve permettere una interpretazione uniforme di programmi,
schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione
deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- - degli obiettivi di qualità, della struttura orgnizzativa,
delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione
e di qualità dei prodotti;
- - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse,
che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente
le norme di cui all'articolo 3, comma 3, nonché degli
strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti
essenziali di cui all'allegato II;
- - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici
in materia di controllo e verifica della progettazione, che
verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti
alla categoria in questione;
- - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici
che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo
di qualità e nella garanzia della qualità;
- - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza
con cui si intende effettuarli;
- - della documentazione in materia di qualità, ad esempio i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale;
- - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta
e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
3.3. L 'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare
se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo
3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno
un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione.
La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa
agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al
fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame
e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità
di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato
valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se
è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica
la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in
particolare:
- - la documentazione relativa al sistema qualità;
- - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione»
del sistema di garanzia della qualità, ad esempio risultati
di analisi, calcoli, prove;
- - la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione»
del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi
il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle
verifiche effettuate;
4.4. L 'organismo notificato può anche effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere
in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il
corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante
un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla
prova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima
data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle
autorità nazionali:
- - la documentazione di cui al paragrafo 3.1; secondo capoverso,
secondo trattino;
- - le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso;
- - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato dicui
al paragafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi
qualità rilasciate o ritirate.
ALLEGATO I. - Componenti.
ALLEGATO II. - Requisiti essenziali
di sicurezza per la progettazione e la costruzione di unità
da diporto.
ALLEGATO III. - Marcatura «CE».
ALLEGATO IV. - Controllo di fabbricazione
interno.
ALLEGATO V. - Controllo di fabbricazione
interno e prove.
ALLEGATO VI. - Esame «CE del
tipo».
ALLEGATO VII. - Conformità
al tipo.
ALLEGATO VIII. - Dichiarazione scritta
di conformità.
ALLEGATO IX. - Documentazione tecnica
fornita dal fabbricante.
ALLEGATO X. - Criteri minimi che
devono essere osservati per la notifica degli organismi.
ALLEGATO XI. - Modalità e
contenuti delle domande per la richiesta di autorizzazione alla
certificazione.
ALLEGATO XII. - Garanzia qualità
produzione.
ALLEGATO XIII. - Verifica su prodotto.
ALLEGATO XIV. - Verifica di un unico
prodotto
ALLEGATO XV. - Garanzia qualità totale.
NOTE - Alla premessa e ai vari
articoli
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