D.L. 16 giugno 1994, n.378
|
Testo del decreto-legge 16 giugno 1994, n.378, coordinato
con la legge di conversione 8 agosto 1994, n.498, recante «Modifiche
alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sulla nautica da diporto
Gazzetta Ufficiale Serie generale del 12 agosto 1994 n.188
AVVERTENZA:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre si procederà
alla ripubblicazione del presente testo coordinato, coredato dalle
relative note.
Art. 1 - Modifica della definizione di natante
1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976,
n. 51, è sostituito dal seguente:
«Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
- a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
- b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche
se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto
avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione
da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50
se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
- d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri
10 se a vela, anche se con motore ausiliario.».
2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51,
e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193,
è inserito il seguente:
«È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica
e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati
di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente
in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale
fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker,
e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente
a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.».
3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della
navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre
leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad
ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle
25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza,
fino al limite di 24 metri.».
4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976,
n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193,
è sostituito dal seguente:
«Sono natanti:
- a) le unità da diporto a remi;
- b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore
a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con
motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto
non superiore a metri 10.».
5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n.
193, è inserito il seguente:
«La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea
retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere,
il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari».
6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto
denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono
disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime
o della navigazione interna.».
7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile
1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero
massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone
componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo,
nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo
di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche
strutturali.».
Art. 2 Comando e condotta di unità da diporto
1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
è così modificata:
«Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto».
1-bis Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
«L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione
deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che
abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria
dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto,
al comando o alla condotta di quella determinata unità».
2. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato
dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo
15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
«Art. 18 Per il comando e la condotta di natanti da diporto,
a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata
superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc,
se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se
a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a
motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25
cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni
di cui all'articolo 20.
Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli
altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:
- a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore
a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione
di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
- b) anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti
a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei
quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o
uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
- c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.
Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole
di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive
nazionali, dalla Lega navale italiana, nonchè per lo svolgimento
di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto
la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età
di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti
di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per
l'avvio agli sport nautici.».
3. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, è sostituito dal seguente:
«Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si
possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di
motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo
comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la
prescritta abilitazione.».
4. Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n.
193, sono inseriti i seguenti:
«Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela
con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle
indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge,
nonchè per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti,
dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra
indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite
con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con
motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro
6 miglia di distanza dalla costa. Per il comando e la condotta
di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le
abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime
modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario
abilitate senza alcun limite».
4-bis I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della
legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
«Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza
esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività
di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma
dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso
di abilitazione al comando di unità navale.
La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti
di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze
armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale
di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal
servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali
di cui agli articoli 24 e 25».
5. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito
dal seguente:
«Art. 29 Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei
natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto,
hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida
o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate
a chi ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide
per anni cinque.
Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con
abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente
legge.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri
decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonchè
termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti,
in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono,
all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.
Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione
qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza
nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti,
nonchè sulla persistenza della idoneità tecnica al comando.».
5-bis Per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per il
comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato
un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso
della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata
sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata
dello stesso.
Art. 2-bis Disposizioni per la navigazione in acque interne
1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni
si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
per i natanti.
Art. 3 - Modalità di riscossione e di gestione della tassa di
stazionamento e disposizioni transitorie
1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento
di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni ed integrazioni, per il tempo ed alle condizioni
da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente
od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione
dei tributi con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità
dei soggetti interessati.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976,
n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito
dai seguenti:
«2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è
stabilita nei seguenti importi:
- a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro .................£.
400
- b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri
sette e mezzo...................................................................£
800
- c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzi e
fino a dodici metri ..........................................................................£
1.500
- d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a
diciotto metri...................................................................£
4.000
- e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino
a ventiquattro metri...................................................................£
6.000
- f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri ......£
8.000
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento
per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio
1995».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976,
n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata
come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.
3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore
avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due
tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati,
o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati,
o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore
a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di
stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni
a motore, di pari lunghezza.».
3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di
metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri
di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti,
devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali
di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di
cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni
della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo
una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore
o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali
si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso
dell'unitàè avvenuta in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto
pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela
o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se
iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, mediante
domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla
data di presentazione della domanda stessa.
5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri
possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative
annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore
alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore
a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono
iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione
dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi
da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore
alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiori
a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio
di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle
navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di
una nuova licenza di navigazione.
8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto
transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno
già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno
1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate
in eccedenza.
9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del
presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una
superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento
prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1 gennaio
1995.
10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo
2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento
del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità
in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto,
deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro
il 31 dicembre 1994.
10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi
potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw
o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo
18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta
alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto
di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata,
possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima
che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del
motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione,
per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio
di un nuovo certificato.
In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere
rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza
del motore.
La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato
del motore in possesso dell'interessato, nonchè dall'attestazione
del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno
degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza
e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche
e la matricola del motore nonchè la direzione "riaccertamento
potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata
dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita
dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà
nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare
per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione
stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per
la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al
presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto
dal 1 gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal
comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i
termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al
presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
10-ter. I commi 2 - quater e 2-quinquies dell'articolo 17
della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Art. 4 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
|