D.L. 21 ottobre 1996 n. 535
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Coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996,
n.647, recante: «Disposizioni urgenti per i settori
portuale, marittimo, nonchè interventi per assicurare taluni
collegamenti aerei».
Gazzetta Ufficiale 28 Dicembre 1996 Serie generale
n. 303
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
I commi 4, 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge di conversione
così recitano:
«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre
1992, n. 409, 19 dicembre 1992, 484, 18 febbraio 1993, n.
36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, 197, 12 agosto
314, 19 ottobre 1993, 419 e 16 dicembre, n.525, recanti
disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonché
dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n.100, 14 aprile 1994,
n.231, 21 giugno 1994, n.100, 21 febbraio 1994, n.100, 8
Agosto 1994, n.508, 21 ottobre 1994, n.586, 22 dicembre
1994, n.696, 21 febbraio 1995, n.348, 18 ottobre 1995, n.65,
12 aprile 1996, n,202, 17 giugno 1996, n.322 e 8 agosto
1996, n.430.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n.559,
26 febbraio 1996, n.88, e 26 aprile 1996, n.223.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n.146,
e 17 maggio 1996, n.279.
5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n.322,
sono produttive di effetti sino alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n.430».
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996 si procederà
alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato
delle relative note.
Art. 1 - Interventi urgenti a favore del settore portuale,
marittimo e dell'armamento
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato
di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti
contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del
1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti
degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro
dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito
delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie
e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda
e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto
determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise
per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici
progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti
da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento
dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori
delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero
volontario delle marche contributive relative al periodo
di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto
di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra
gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e
favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio
del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato
di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in
impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21,
del presente decreto, nonchè di ulteriori 150 dipendenti
delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata
legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre
1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre
1996 prorogato al 31 marzo 1997.
4. Al fine di completare il processo di adeguamento
delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende
dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo
anche alla costituzione delle Autorità portuali, gli enti
portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorità
portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad
adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni
incentivate di personale non posto in prepensionamento.
Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli
enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero
delle relative Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994
in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare
modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.
5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità
di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino
ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo
annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali
e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorità portuale
è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative
per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua termini, criteri e modalità,
riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna
dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a
coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti
entro il 31 dicembre 1994.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, determina altresi le dotazioni organiche e relative
eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali,
tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento
dei servizi e del contingente necessario, nonchè delle esigenze
operative di ciascun porto.
Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non
abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995,
è consentito il recupero volontario delle marche contributi
ve relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere
per lo Stato.
Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli
dipendenti delle Autorità portuali che risultino in esubero
rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa
deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i),
della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza
alle dotazioni organiche.
7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis
e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed
agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge
17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato,
è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un
periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla
differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di
cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo
anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento
di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti
pensionistici di cui al presente articolo si applicano i
vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti
per i trattamenti pensionistici di anzianità.
Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità
a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per
il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di pensione
secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.
Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla
CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora
non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo
versamento volontario dei relativi oneri contributivi da
parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi
del presente decreto.
8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1,
comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano
al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi
del presente decreto.
9. I trattamenti di pensionamento anticipato di
cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo
1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di
navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi
accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria
marittima (Finmare), nonchè delle società Italia e Lloyd
Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato
sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione
del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo
anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento
di quaranta anni di contribuzione previdenziale.
Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni
di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono
i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento
della domanda comporta la corresponsione di un supplemento
di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al
presente comma.
10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi
di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonchè quelli derivanti
dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti
previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione
annuale.
11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento
di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento
di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a
favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, nonchè dei lavoratori
dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres
già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo,
fa carico alla gestione di cui al comma 10.
A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede,
con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo
per un importo pari a lire 91 miliardi.
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni
relative alla corresponsione delle competenze dovute ai
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono
riferite al solo trattamento di fine rapporto.
L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti
dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici
è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito
dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente
agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non
abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte
a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri
oneri finanziari.
12. La gestione commissariale del Fondo di cui al
comma 10 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi
portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota
del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato
al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare
pari a lire 54.775.587.663.
La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare
all'INPS la somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo
di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei
lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, nel triennio 1990-1992.
13. I termini per la presentazione delle domande
per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale
di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè le sospensioni dal
lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi
altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
14. Il beneficio di integrazione salariale di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992,
n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428,
è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800
unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno
1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente
nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995.
Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di
cui al comma 10 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.
15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede
agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali
in Dovadola fino al 31 dicembre 1995.
L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
è posto a carico della gestione commissariale di cui al
comma 10.
16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione
commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori
limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli
anni 1995 e 1996.
Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e
di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi
conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali,
ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, non concorrono a formare i redditi di impresa.
18. Agli oneri connessi alla corresponsione del
trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali
e del trattamento di fine rapporto relativa al pensionamento
anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario
liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche
attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con
le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58.
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazione, dalla
legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni
relative alla corresponsione delle competenze dovute ai
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono
riferite al solo trattamento di fine rapporto.
Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione
del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione
delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente
comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo,
non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore
dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali,
ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto
di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2,
comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio
di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel
limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a favore
dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base
di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non
utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al
30 giugno 1997.
20. Il commissario liquidatore, provvede altresì,
all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni,
a favore dell'armamento per la concessione di un contributo
equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo
di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente
di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi
ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività
del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore
del Fondo di cui comma 10, è autorizzato, anche mediante
la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma
11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire
20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori
attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti
mezzi, nonchè per la ristrutturazione dei cantieri.
Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre
amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati,
per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti
marittimi nazionali, nonchè il gettito scaturente dai canoni
di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo
16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti
non sedi di Autorità portuali, affluisce su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di
escavazione.
Nei casi di necessità e di urgenza le risorse finanziarie
di cui al presente comma possono essere utilizzate anche
per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero
se necessario armati, in Italia e all'estero.
21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre
amminitrazioni statali, con enti pubblici e con i privati
per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti
marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una
maggiore produttività del servizio medesimo le stesse amministrazioni
statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente
alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di
una parte delle stesse a favore del personale da adibire
al lavoro oggetto della convenzione.
21-ter. L 'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, é sostituito dal seguente:
Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo).
- 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici
della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della
riforma della legge 23 ottobre 1960, n.1369:
a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità
marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario
aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e
21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle
fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni
imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali
o, laddove non istituite, le Autorità marittime possono
autorizzare una o più imprese consorziate, anche
in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera
a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione
in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere
concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato
personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione
di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali,
tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di
razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla
presente legge;
b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio
volontario cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio
non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non istituite,
le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare
variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono
l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera.
Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere
prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata
legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito,
ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione
delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli
articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi,
il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea
prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui
all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione
e il funzionamento delle Agenzie di cui al precedente articolo.
Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima
della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti
commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta
giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto
di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione
disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960.
22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono
autorizzati, in favore, della gestione commissariale del
Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali
di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998,
restando per tali anni confermata la gestione commissariale.
Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di
lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 2 - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,
recante disposizioni per il riordino della legislazione
in materia portuale
01. All'articolo 3 comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, dopo le parole :« ed integrazioni» sono aggiunte le
seguenti: «esercita altresì le competenze in materia
di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei
trasporti e della navigazione».
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con
lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei
porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
<< a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione
e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo
16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali
esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di
ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto
a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni
di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;».
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
« b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero
dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi
all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima
amministrazione;».
3-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28
gennaio 1994, n.84, sono aggiunte in fine, le parole: <<nonché
le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni,
fatta eccezione per quanto specificatamente previsto dal
comma 2 dell'articolo 23 della presente legge».
4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:
"In sede di prima applicazione della presente legge la terna
di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti
e della navigazione entro il 31 marzo 1995.
Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere
comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non
intendano procedere a nuova designazione."
4-bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della
legge 28 gennaio 1994, n.84, é abrogata.
5. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 8
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "negli
articoli da 36 a 55" sono aggiunte le seguenti: "e 68".
6. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
« m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede,
con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo
26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo
6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8
e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente
ufficio speciale del genio civile per le opere marittime,
nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche
adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza,
provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi
urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo
a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma
5.
Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei
fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza
di servizi con le amministrazioni interessate;».
7. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. I presidenti,
nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti
dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.".
8. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle
seguenti:
« i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
- 1) armatori;
- 2) industriali;
- 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
- 4) spedizionieri;
- 5) agenti e raccomandatari marittimi;
- 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del
rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato
centrale dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque
eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto
ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione.
In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti
dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano
in carica per un quadriennio.».
9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti
nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale».
10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti
di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni
dalla data di nomina del presidente.».
11. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
« 6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità
portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni
del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo
II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti
collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità
con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti
contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa
delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale
delle Autorità portuali per la parte sindacale.
12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino
al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo
sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti
prescritti per l'iscrizione e al registro dei revisori contabili
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15».
13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Le Autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione
coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di
loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
13-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe
dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio
sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione
sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal
comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e
dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei
soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina
e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono
stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità
portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei
trasporti e della navigazione».
14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva
composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese
che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti
dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale e
da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati
secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere
i) ed l). Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti
dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione
è presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero,
laddove non istituita, dal comandante del porto.».
15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori
delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate
al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della
navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile
decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».
16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
« 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione è istituita la commissione consultiva centrale,
composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale
del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la
presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali
di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni
marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento
e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti
e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando
generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da
un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente
dell'Associazione porti italiani.
La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi
sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed
alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal
Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle
Autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni
consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire
entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del
termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».
16-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio
1994, n.84, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici
allo stato libero, nonché di altri prodotti affini,
siti in ambito portuale».
17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
« 1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero
prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali
e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese
di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle
operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili
da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.
È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità
portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima,
la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività
marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli
specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da
considerarsi a tal fine ambito portuale, purchè interessati
dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali
anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni
di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo
4, comma 3.
Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei
relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici
portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità,
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto.
Con il medesimo decreto sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo
della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo
concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti
a versare in rapporto alla durata della concessione, agli
investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti
utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici
portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora
il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».
18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è aggiunto in fine il seguente comma: " 10. Le disposizioni
del presente articolo e le disposizioni dell'articolo 16
si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonchè di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.".
19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Costituzione delle Autorità portuali e successione
delle società alle organizzazioni portuali).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove
già non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna
organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi
competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze
economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali
considerate nonchè, ove ritenuto necessario, commissari
aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli
organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto
della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei
commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i
decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità
portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro
insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione
delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante
la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto
o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro
V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente,
mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino
un programma di utilizzazione del personale e dei beni e
delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per
l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di
impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione
e dei servizi, dei servizi portuali nonchè in altri settori
del trasporto o industriali.
A tali fini, a seconda dei casi, provvedono: a) alla collocazione
presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni
medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla
trasformazione; b) all'incorporazione in tali società delle
società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società
costituite o controllate; c) alla cessione a titolo oneroso,
anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero
a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli
16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati
o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione
delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse
ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonchè alla gestione delle Autorità ai sensi della presente
legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero
dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo
della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti,
i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della
navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e
comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale,
economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite
al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio
dei revisori dei conti. 4. Fino all'entrata in vigore delle
norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti in materia.
5. Le Autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2,
sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono
tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita
l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi
nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi
dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti
dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei
porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì
preposti alla gestione delle Autorità portuali e ne esercitano
i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione
secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali
e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari,
un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità
portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà
e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in
tutti i rapporti in corso. 6. I commissari di cui al comma
1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti
di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara.
Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli
8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili,
essi sono preposti alla gestione delle Autorità portuali
al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale;
assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e
provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture
e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente,
e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri
compiti previsti dalla presente legge.
I commissari di cui al presente comma possono avvalersi,
nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e
del personale delle locali autorità marittime".
20. La parola: "commissari" di cui all'articolo
3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8
agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere
interpretata come: "ufficio commissariale", comprensiva
di eventuali commissari aggiunti.
21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Trasformazione
in società delle compagnie e gruppi portuali).
1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995
debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni
di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una società o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile,
per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo
1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni
di lavoro, fino al 31 dicembre 1996;
c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della
mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle
compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie
ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti
di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad
operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo
di incorporare tutte le società e le cooperative costituite
su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
nonchè di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla
predetta data. Le società o cooperative di cui al comma
1, devono avere una distinta organizzazione operativa e
separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali
e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro
nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di
costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle
società costituite da addetti si applica quanto disposto
nei commi successivi per le società costituite dai soci
delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi
portuali possono procedere, secondo la normativa vigente
in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti
viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior
traffico un organismo societario in grado di svolgere attività
di impresa.
7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali
e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la
messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali
che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato
la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui
al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione
al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie
non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo
1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione
nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie
e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione
ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8
dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi,
nonchè le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo
attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di
enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.".
22. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
" 1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso
le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità
di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo
21.".
23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal
seguente: "Tali società ed imprese qualora debbano procedere
ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad
impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.".
23-bis. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio
1994, n.84, le parole: "in sede di prima applicazione della
presente legge" sono soppresse.
24. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, é sostiruito dal seguente:
"6. Le Autorità portuali concedono alle società
e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione
degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo
conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri
previdenziali e pensionistici che si determinano a carico
delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità
temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti
delle autorità portuali".
25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso.
26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie
locali competenti per territorio, nonchè le competenze degli
uffici periferici di sanità marittima del Ministero della
sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza
e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi
poteri di polizia amministrativa.
2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati
a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo
comitato portuale dell'Autorità portuale e comunque non
oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga
da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorità
portuale.".
27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, le parole: "1 gennaio 1993" e le parole: "dal
1991" sono sostituite con le seguenti: "1 gennaio 1995"
e "dal 1994".
28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente: " 8. Sono abrogate
le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto
2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione,
approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che
siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.
L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma,
del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto
previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21,
comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995,
gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma;
111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma,
n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonchè
gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV,
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli
109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a
decorrere dal 1 gennaio 1996.".
29. Dal 1 luglio 1994 la tassa di cui al comma 6
dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si
applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13
marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.
30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: "6-bis.
La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel
capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè la tassa erariale istituita
dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate
ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione
della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio
1896, n. 65.".
Art. 3 - Aumento del contributo annuo in favore del Centro
internazionale radio-medico
1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore
della fondazione "Centro internazionale radio-medico - CIRM",
istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato
in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è
elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1 gennaio
1994.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno
1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Art. 4 - Interventi a favore del settore armatoriale
1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991,
n. 431, è sostituito dal seguente: " 4. Le condizioni ed
il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei
mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero
del tesoro.".
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione
esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza
delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore
spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per
l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per
l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L'espressione: "adeguata remunerazione del capitale
investito", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita
al capitale originario investito.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n.
287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Agli
interventi di cui al comma 3, lettera c), con esclusione
di quelli previsti per i corsi di formazione del personale
polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare che, successivamente
alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie
spese i corsi. 4-ter. A valere sulle risorse del comma 1,
anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i
contributi per la riconversione professionale degli ufficiali
radiotelegrafisti.".
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è
prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 5 - Decimi di senseria
1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte
di terzi, ancorchè per il tramite dei datori di lavoro,
a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie
marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi
di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale
e assistenziale obbligatoria.
I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano
salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6 - Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza
e soccorso
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa
di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da
associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione
degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa
di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di
cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono
versati all'ufficio del registro competente per territorio.
Art. 7 - Ammodernamento e potenziamento del porto di
Ancona
1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti
dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa
Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria
e Marche, nonchè per fronteggiare le necessità conseguenti
alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre
1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte
in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997
e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno finanziario 1994, nonchè le somme
iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli
7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre
1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e
1997.
Art. 8 - Disposizioni in materia di demanio marittimo
e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo
59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi,
non oltre il 31 dicembre 1998, delle capitanerie di porto
e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita
convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti
e della navigazione che escluda, in ogni caso, oneri a carico
delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali.
Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio
marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione
funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data
della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio
continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie
di porto.
2-3. (Soppressi dalla legge di conversione).
4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare
la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo
23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano
gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e
del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo
48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni,
ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n.
41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio
1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993
compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento
di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03,
comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con
decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri
del tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 158 dell'8 luglio 1996.
Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a
quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con
quelle da versare allo stesso titolo.
Art. 9 - Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994
sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione
dei Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute
in bilancio fino al 31 dicembre 1995.
2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui
al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509,
7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio
fino al 31 dicembre 1997.
3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio
finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate
al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi
1995 e 1996.
4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno
1994, nonchè quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello
stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno,
possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui
iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni
1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono
esserlo entro il 31 dicembre 1996.
5-bis. Le somme relative al finanziamento del Servizio
escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto
residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo
2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici, nonché le somme non impegnate alla data
del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento
del Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640,
sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul
capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione a decorrere dal 1° gennaio
1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul
capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate
entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo
entro il 31 dicembre 1997.
Art. 10 - Istituzione del titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le
acque marittime ed interne
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli
115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti,
rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il
titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
occorrono i seguenti requisiti:
- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza
dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto
prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
di validità e conseguite da almeno tre anni;
- c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
- d) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
- e) essere iscritto nella terza categoria della gente
di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle
acque interne occorrono i seguenti requisiti:
- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza
dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
- c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo
49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione
interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1949, n. 631;
- d) essere iscritto nella terza categoria del personale
navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la
navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di
distanza dalla costa, nonchè nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita
al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la
navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime
entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi
e dei titoli professionali della navigazione interna, per
i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli
123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare
o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio,
nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio
di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque
interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore
di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione
di unità da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si
obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un
dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa
in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con
essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui
una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga
a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione,
ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione
ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal
contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso
l'equipaggio.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante
alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità
in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di
sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa
in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni
ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto
in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti
per la responsabilità civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo
13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità
ricreative nonchè per gli usi turistici di carattere locale
è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della
loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità
marittime o locali.
11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è
sostituito dal seguente: " 1. In deroga a quanto stabilito
dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono
essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di
locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione
delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte
individuali o società, esercenti l'attività di locazione
o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro
delle imprese della competente camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione
sono riportati sulla licenza di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle
condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate
in attività di noleggio, nonchè per la attuazione delle
disposizioni del presente articolo.
Art. 11 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni
1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente: "Per il comando e la condotta
di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato
un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a
carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione
a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione
a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel,
comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario
essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo
20".
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: " c) imbarcazioni
a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle
indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione
entro sei miglia dalla costa;".
3. La lettera d) del primo comma dell'articolo 20 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: " d) imbarcazioni
a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.".
4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza
abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche
costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore
del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione
è stata richiesta.
5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, prima delle parole: "Nessuna abilitazione"
sono inserite le seguenti: "Salvo quanto è disposto dal
successivo articolo 20".
Art. 12 - Informatizzazione dei servizi marittimi
1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113
e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni
per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni
per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo
stato di previsione per la realizzazione, con la procedura
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre
1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997
per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato
dal piano triennale 1996-1998, nonchè del sistema di governo
e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi
ultimi aspetti di quanto stabilito dall'articolo 2, lettera
b), della legge 28 febbraio 1992, n. 220.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato,
con proprio decreto, a costituire una commissione di cui
fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia
di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro
dell'ambiente, con compiti di consulenza per la realizzazione
ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione
dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la
durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti
ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di
funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da
imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti
si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli
anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto
al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000
milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle
relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo
nei due esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 - Oneri di servizio pubblico per servizi aerei
di linea
1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie
conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio,
ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del
Consiglio del 23 luglio 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato
in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni
annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14 Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria
cantieristica ed armatoriale
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al
sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con
l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE
del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel
triennio 1996-l998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:
- a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge
14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni
per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;
- b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27
della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire
10.000 milioni per l'anno 1997;
- c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000
milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno
1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;
- d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio
1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno
1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire
40.000 milioni per l'anno 1998.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero
dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare
nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli
anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità,
comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento
nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui
alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio
finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.
3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE)
n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre
1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le
disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n.
564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante
provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della
ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione
e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli
stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1.
In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo
OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali
condizioni di concorrenza nel settore della costruzione
e riparazione navale, nonchè ai fini della pianificazione
della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche
potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo
3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito
dalla legge 12 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità
produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre
1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della
legge 14 giugno 1989, n. 234.
4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli
3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito
dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti
di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno
1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande
presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti
e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.
5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431,
e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.
6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio
1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo
3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio
1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 343, la parola: "decennale" è sostituita
dalla seguente: "dodecennale".
8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3,
pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000
milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo
utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15 - Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice
della navigazione
1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione
dopo la parola: "comunicazione" sono inserite le seguenti:
", che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici,
".
2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della
navigazione dopo le parole: "da consegnarsi, " sono inserite
le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici,
".
3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della
navigazione è sostituito dal seguente: "Il rilascio delle
spedizioni si effettua mediante apposizione del visto -
con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione
integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o
trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave,
il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo
fino al successivo approdo.".
3-bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione
non si applicano alle unità da diporto.
Art. 16 - Differimento di termini
1. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo
13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione
in materia portuale, è differito al 1 gennaio 1995.
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo
28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente
il riordino della legislazione in materia portuale, è differito
al 1 luglio 1994.
3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della
delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi
dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre
1995.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 1995.
Art. 17 - Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202
1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991,
n. 202, è soppressa la parola: "8" e, dopo il medesimo comma,
è inserito il seguente: "3-bis. Coloro che in applicazione
di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento
somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza
in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa
stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione
si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori
somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.".
Art. 18 - Interventi a favore del porto di Genova
1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere
e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati
dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994,
è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura
d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione
degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti
in materia di lavori pubblici. 3. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento
iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.
Art. 19 - Gestione commissariale liquidatoria dell'ente
"Colombo '92"
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo
'92" di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n.
373, è prorogata al 31 dicembre 1995.
Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per
la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico,
nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione
liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed
integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme
richiesta del commissario liquidatore.
La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione
portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite
in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento
di oneri per interessi e rivalutazioni.
Art. 20 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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