D.M. n.386 del 29 Settembre 1999
|
Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche
tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto.
Gazzetta Ufficiale 2.11.1999 Serie Generale
n. 257
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 21, comma 1,
lettera q), del regolamento di sicurezza per la navigazione da
diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232;
Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche
ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione
della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE
e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge
n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4827 del 27 settembre
1999;
Adotta il seguente regolamento:
Art.1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e
della navigazione;
b) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata
alla navigazione da diporto;
c) «riflettore radar»: qualsiasi apparecchio passivo
progettato per rafforzare gli echi dei piccoli bersagli radar;
d) «sezione di riflessione»: il rapporto moltiplicato
4 tra la potenza per unità di angolo solido che viene irradiata
in una determinata direzione e la densità di potenza irradiata
di un'onda piatta che da una determinata direzione colpisce un
oggetto irradiato;
e) «diagramma polare azimutale»: il diagramma polare
che pone in rapporto la sezione di riflessione di un riflettore
radar con l'angolo all'azimut su un asse verticale.
Art.2 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al riflettore radar e relativi
accessori, destinato esclusivamente alle unità da diporto;
Art.3 - Requisiti
1. Il riflettore radar deve essere conforme al prototipo approvato
dall'Amministrazione.
2. Può essere utilizzato a bordo delle unità da diporto anche
un riflettore radar di tipo approvato per il diporto da uno degli
Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Art.4 - Caratteristiche
1. Il riflettore radar deve:
a) essere costruito con materiali di robustezza e qualità adeguate
in modo tale che il riflettore possa conservare le sue proprietà
di riflessione in condizioni ambientali di moto ondoso, vibrazioni,
umidità e variazioni di temperatura prevedibili in mare. Sono
esclusi i materiali in ferro;
b) avere una colorazione altamente visibile con esclusione del
nero;
c) soddisfare ai requisiti minimi per tutte le frequenze comprese
tra 9320 e 9500 Mhz;
d) avere una sezione massima di riflessione di almeno 10 m²;
e) avere un diagramma polare azimutale tale che la riflessione
su un angolo di 240° non sia inferiore a - 6 dB in rapporto
alla sezione di riflessione massima. Per nessun angolo superiore
ai 10° essa potrà rimanere sotto questo livello. Le misurazioni
vanno riferite al diagramma polare azimutale corrispondente sull'asse
verticale del riflettore con inclinazione non superiore a ±
3° rispetto alla verticale;
f) avere proprietà di riflessioni tali da permettere alla sezione
di riflessione di rimanere fino ad almeno ± 15° dall'orizzontale
in ogni angolo di inclinazione ed entro un angolo totale di 240°
al di sopra di - 12 dB in rapporto alla sua sezione di riflessione
massima.
Art.5 - Marcatura
1. Ogni riflettore radar deve essere marcato, in modo indelebile
e leggibile, con le seguenti indicazioni:
a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) altezza di installazione consigliata;
e) peso;
f) sezione massima di riflessione;
g) distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;
h) orientamento consigliato per il montaggio;
i) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione
di conformità al medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 29 settembre 1999.
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 357
NOTE ed AVVERTENZE:
|