D.M. n.386 del 29 Settembre 1999
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Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche
tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto.
D.M. n.386 del 29 Settembre
1999
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del trsto
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
-Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 gennaio
1994, n. 232, è il seguente: «2. Con decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione da emanare, ai sensi del!'art. 17,
terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le caratteristiche delle unità necessarie per la navigazione di
cui alla lettera b)».
-Il testo dell'art. 21, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale
21 gennaio 1994, n. 232, é il seguente:
«Art. 21 (Dotazione). - 1. Le dotazioni richieste per imbarcazioni
e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite
sono: da a) a p) (Omissis);
q) un riflettore radar».
-Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Attuazione
della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
-Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo
1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazìoni tecniche è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
-Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo
1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. L 081 del 26 marzo 1988.
-Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale
della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100
del 19 aprile 1994.
-Il comma 3, dell'art. 17 della legge D. 400/ 1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4
dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di «regolamento»,
siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
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