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D.M. n.386 del 29 Settembre 1999

 

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

D.M. n.386 del 29 Settembre 1999

 

NOTE
AVVERTENZA
:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del trsto unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
-Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente: «2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare, ai sensi del!'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche delle unità necessarie per la navigazione di cui alla lettera b)».
-Il testo dell'art. 21, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, é il seguente:
«Art. 21 (Dotazione). - 1. Le dotazioni richieste per imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite sono: da a) a p) (Omissis);
q) un riflettore radar».

-Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
-Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazìoni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
-Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 081 del 26 marzo 1988.
-Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994.
-Il comma 3, dell'art. 17 della legge D. 400/ 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Gennaio - 2007