Decreto Ministeriale 5 ottobre
1999, n. 478
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Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione
da diporto.
Gazzetta Ufficiale 17.12.1999 Serie Generale n. 295
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
recante «Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia
di progettazione, costruzione e immissione in commercio
delle unità da diporto», come modificato dal decreto
legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e dalla legge 30 novembre
1998, n. 413;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232, recante approvazione del «regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto»;
Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo
n. 436 del 1996 che prevede l'adozione di modifiche del
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto,
in considerazione delle disposizioni introdotte con il decreto
legislativo medesimo;
Considerata pertanto la necessità di armonizzare
la disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione
da diporto con le modifiche introdotte dal citato decreto
legislativo n. 436 del 1996;
Considerato altresì che l'evoluzione normativa e
tecnologica verificatasi nel settore della nautica richiede
un aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento
di sicurezza della navigazione da diporto, approvato con
decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, per la parte
riguardante le unità da diporto rientranti nella categoria
delle imbarcazioni e dei natanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 20 settembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;
Adotta il seguente regolamento:
Art.1 - Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per
il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i
mezzi di salvataggio nonchè le dotazioni di sicurezza minime
che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto
in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta
nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli
ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche
necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla
distanza da porti sicuri per la navigazione che intende
effettivamente intraprendere. La disciplina del presente
regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle
acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito
indicate:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i
24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni
e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto
rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo
13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano
limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio
e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone
trasportabili, nonchè per il motore ausiliario.
Art.2 - Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato
A, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità
da diporto alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorita'
marittima o della navigazione interna competente, all'atto
della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da
diporto:
a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai
fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata,
per i fini e con le modalità indicate all'articolo 9, da
un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo
n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario
dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base
della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione
nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza
ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello
indicato all'articolo 3. Per le unita' usate di cui all'articolo
1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione
europea; la documentazione tecnica è valida solo se equivalente
a quella nazionale.
4. AI rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza
provvede l'autorità marittima o della navigazione interna
del luogo in cui si trova l'unità, sulla base di una attestazione
di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalità di cui
all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi
del decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436
del 1996, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale
rappresentante. Per le unità che si trovino in un porto
estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza
provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel
presente regolamento.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati
sulla licenza di navigazione dell'unità. Copia del certificato
è inviata all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni
di sicurezza rilasciate alle unità da diporto anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per tali unità al rilascio del certificato provvede l'autorità
marittima o della navigazione interna con le modalità indicate
al comma 4.
Art.3 - Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto
di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:
a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie
di progettazione A) e B) e per le unità di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate
alla navigazione senza limite dalla costa;
b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie
di progettazione C) e D) e per le unità di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate
alla navigazione entro sei miglia dalla costa.
2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di
cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità
del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione
di idoneità.
3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano
state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle
caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali,
il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida
con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni
apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche
tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti
essenziali in base ai quali e' stato rilascato il certificato
di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario
ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente
alla nuova licenza di navigazione.
4. Pe le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), il certificato di sicurezza può avere una validità
inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme
prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata
da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma
2.
5. L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora
ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito
il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente
che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del
certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo
2, comma 4.
Art.4 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio
del certificato di sicurezza
1. AI fine di assicurare il mantenimento delle condizioni
intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario
ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di
uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato
motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione
delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze
tali da comprometterne l'efficienza.
Art.5 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi
di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
1. l mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le
dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi
ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro
dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23
del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonchè
dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari
di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti
a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione
per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione,
o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione
periodica, ove previsto.
Art.6 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1 , devono
avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi
e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato
B) al presente regolamento, in relazione alla navigazione
effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali
e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle
persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. l conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter
e unità similari, devono indossare permanentemente un mezzo
di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza
dalla costa in cui la navigazione é svolta. Detta
disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. l mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo
che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti
per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate
ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità
durante la navigazione.
Art.7 - Navigazione occasionale e di prova
1. La competente autorità marittima o della navigazione
interna può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione
scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di
trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione
sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla
durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza
della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La competente autorità marittima o della navigazione
interna può autorizzare prove di navigazione con unità da
diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori
di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali
o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione
alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo
16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari
in relazione alla durata e al percorso della prova, alle
condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione
ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art.8 - Navigazione con battelli al servizio delle unità
da diporto (tender)
1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter,
rientranti nella categoria dei natanti e individuati con
la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto
al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere
muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio
previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di
salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione
entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si
trovi.
Art.9 - Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici
per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato
di sicurezza
1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), l'attestazione di idoneità é rilasciata
ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa
licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con
riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto
elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si
applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato
o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità
comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali
il certificato di sicurezza è stato rilasciato.
Art. 10 - Motore ausiliario
1. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può
essere installato un motore ausiliario di emergenza, da
impiegare in caso di avaria al motore principale.
2. Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti
condizioni:
a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto
dello specchio poppiero;
b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del
motore principale;
c) sia munito del certificato d'uso del motore.
Art. 11 - Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
1. Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle
condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione
del presente regolamento.
2. Le unità da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni
sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute,
durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate
dall'applicazione del presente regolamento. A dette unità
si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati
dalle federazioni o dagli organismi citati.
3. Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei
fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art. 12 - Navigazione nelle acque interne
1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della
facoltà prevista dall'articolo 2-bis del decreto
legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le disposizioni del presente
regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito
per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza,
nonché le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti
il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.
Art. 13 - Persone trasportabili su natanti non omologati
ed omologati
1. Il numero delle persone trasporlabili dai natanti prototipi
non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, è determinato come segue:
a) per lunghezza f.t. fino a m 3,50 n. 3 persone;
b) per lunghezza f.t. compresa tra m t 3,51 e 4,50 n. 4
persone;
c) per lunghezza f.t. compresa tra m t 4,51 e 6,00 n. 5
persone;
d) per lunghezza f.t. compresa tra m t 6,00 e 7,50 n. 6
persone;
e) per lunghezza f.t. superiore a m t 7 ,50 n. 7 persone.
2. l natanti prototipi, per trasportare un numero di persone
superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti
di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno
degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone
trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione
che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere
tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate
é superiore a quello indicato al comma 1.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano
attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone
trasportabili é ridotto in ragione di una persona
per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Art. 14 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio
1994, n 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto, restano applicabili alle unità da diporto di
lunghezza f.t. superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e
alle unità da diporto di cui al presente regolamento si
applicano le disposizioni del decreto n. 232 del 1994 espressamente
richiamate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli; Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 58.
NOTE ed AVVERTENZE:
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