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Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478

 

Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478

 

NOTE
AVVERTENZA
:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
-La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca «Norme sulla navigazione da diporto».
-Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
-Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 436 del 1996, è il seguente:

«Art. 19 (Disposizioni transitorie).
-1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto a componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologizione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo».
-Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

 

Note all'art. 1:
-Per il titolo del decreto legislativo n. 436/1996 v. nelle premesse del presente decreto.
-Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:
«I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente».

 

Note all'art. 2:
-Il testo dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 436 del 1996 è il seguente:
«3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorita competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonché gli elementi dl individuazione dell'unità;
b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione «CE del tipo» rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da un Paese terzo».
-Il decreto legislativo 3 agosto 1999, n, 314, reca attuazione alla direttiva 94/57 CE relativa alle disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

 

Nota all'art 3:
-La legge n. 50 del 1971 é citata nelle note alle premesse.

 

Nota all'art. 5:
-L'art 23 del citato decreto ministeriale n. 232 del 1994 è il seguente:
«Art. 23 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi dì salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole).
-1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;
b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
-2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali».

 

Nota all'art. 7:
-II testo dell'art. 16 della citata legge n. 50 del 1971, come motificato dall'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, è il seguente:
«Art. 16. - 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.
1-bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità».

 

Nota all'art. 9:
-Il testo degli articoli 7 e 19 del citato decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:
«Art. 7 (Visita iniziale della nave da diporto).
- 1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.
2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.
5. il decreto di cui ai comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale».
«Art. 19 (Protezione contro gli incendi).
-1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55° C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in fun- zione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimen- tati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55° C o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato di potenza com- plessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa mec- canica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regola- mento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

 

Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:
«Art. 14. - 1. In occasione di manifestarioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcarioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali é necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equi- paggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».

 

Nota all'art. 12:
-Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 (Modifiche alla legge n. 50/1971, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 494, è il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne).
- 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti».

 

Nota all'art. 13:
-Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è il seguente:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposi- zioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navi- gazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.
5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su ido- nee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW é superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. E' motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bor- date contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in C V o in kW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2, 72.
6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'o- mologazione, a collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione».

 

 

 

Gennaio - 2007