Decreto Ministeriale 5 ottobre
1999, n. 478
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Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione
da diporto.
Decreto Ministeriale
5 ottobre 1999, n. 478
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca «Norme sulla navigazione
da diporto».
-Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è pubblicato
nella Gazzella Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
-Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo
11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative
e correttive del citato decreto legislativo n. 436 del 1996,
è il seguente:
«Art. 19 (Disposizioni transitorie).
-1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio
e in servizio unità da diporto a componenti conformi alle
prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si
applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto, approvato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994,
n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti
alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto
stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge sulla
nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico
per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato
di omologizione e di dichiarazione di conformità al prototipo,
possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente
possono navigare entro tale limite le unità costruite in
singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità
rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia
delle certificazioni deve essere tenuta a bordo».
-Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
21 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
-Per il titolo del decreto legislativo n. 436/1996 v. nelle
premesse del presente decreto.
-Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 11 febbraio
1971, n. 50, è il seguente:
«I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa,
salvo quelli indicati nel comma seguente».
Note all'art. 2:
-Il testo dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 436 del 1996 è il seguente:
«3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni
da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante,
deve presentare all'autorita competente:
a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata,
dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità
delle parti contraenti nonché gli elementi dl individuazione
dell'unità;
b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore
o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario,
conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente
all'attestazione «CE del tipo» rilasciata, ove prevista,
da un organismo notificato;
c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità
era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro
o da un Paese terzo».
-Il decreto legislativo 3 agosto 1999, n, 314, reca attuazione
alla direttiva 94/57 CE relativa alle disposizioni e norme
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite
di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime.
Nota all'art 3:
-La legge n. 50 del 1971 é citata nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 5:
-L'art 23 del citato decreto ministeriale n. 232 del 1994
è il seguente:
«Art. 23 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi dì salvataggio
dei segnali di soccorso e delle bussole).
-1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità
dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;
b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche
delle zattere di salvataggio;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a
bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
-2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà
in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore
o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei,
che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole
commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle
predette prescrizioni ministeriali».
Nota all'art. 7:
-II testo dell'art. 16 della citata legge n. 50 del 1971,
come motificato dall'art. 2 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 378, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 498,
è il seguente:
«Art. 16. - 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata
dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale
della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive
competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la
navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento.
L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento
di bordo.
1-bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione
deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona
che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria
dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto,
al comando o alla condotta di quella determinata unità».
Nota all'art. 9:
-Il testo degli articoli 7 e 19 del citato decreto ministeriale
21 gennaio 1994, n. 232, è il seguente:
«Art. 7 (Visita iniziale della nave da diporto).
- 1. La visita iniziale della nave è intesa ad accertare
che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento
in relazione alle specie di navigazione cui deve essere
destinata.
2. La visita è effettuata prima che la nave entri in esercizio
e comprende una ispezione completa della struttura, delle
macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione
a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche,
le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni
ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano
integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative
alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai
dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione,
alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte
le parti della nave.
5. il decreto di cui ai comma 4 stabilisce, altresì, la
documentazione da presentare ai fini della visita iniziale».
«Art. 19 (Protezione contro gli incendi).
-1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere
realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale
5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare,
sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono
essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica
se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità
minore o uguale a 55° C. Qualora esista un impianto fisso
di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la
ventilazione del locale prima dell'entrata in fun- zione
dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina
e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate
in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose
secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico,
ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori
sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo
alimen- tati con combustibile avente punto di infiammabilità
minore o uguale a 55° C o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato
di potenza com- plessiva maggiore di 500 kW devono essere
dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato
secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico,
ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate
a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una
pompa mec- canica da incendio e almeno due prese antincendio
convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto
dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente
accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere
in accordo al regola- mento da emanare, sentito l'ente tecnico,
ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400».
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio 1971,
n. 50, è il seguente:
«Art. 14. - 1. In occasione di manifestarioni sportive,
preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate
dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela,
dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici
affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di
cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti
ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite
di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcarioni
ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti
ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art.
13 per i quali é necessaria apposita autorizzazione
rilasciata dall'autorità marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una
dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità
non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente
nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo,
da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica
e che si trova in allenamento con un determinato equi- paggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti
devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione
dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».
Nota all'art. 12:
-Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 giugno 1994,
n. 378 (Modifiche alla legge n. 50/1971, e successive modificazioni,
sulla nautica da diporto), convertito dalla legge 8 agosto
1994, n. 494, è il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne).
- 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni
si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
per i natanti».
Nota all'art. 13:
-Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50,
è il seguente:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in
quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi
o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che
non sia espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano le disposi- zioni contenute nel codice della navigazione,
nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi
speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate
alla navi- gazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni
costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni
costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario,
destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori
tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto:
ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente
lunghezza fuori tutto superiore a metri 7.50 se a motore
o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri
10 se a vela, anche se con motore ausiliario.
5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella
in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati
di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente
in navigazione su ido- nee attrezzature fisse, compresi
l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo
spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW é
superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. E' motoveliero l'unità
da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui
il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le
vele che possono essere bor- date contemporaneamente in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale
fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello
spinnaker, e la potenza del motore in C V o in kW sia superiore
o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a
2 o a 2, 72.
6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della
navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle
altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate,
ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda
non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica
ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera
detta stazza, fino al limite di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge,
si intende la potenza massima di esercizio come definita
con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto
con il Ministro per i trasporti.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto
con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative
all'o- mologazione, a collaudo ed all'accertamento della
potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per
ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo
sia stato omologato una dichiarazione attestante che detto
esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello
stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la
fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile
e penale.
10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà
di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso
le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita
situate nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti
di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero
accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono
al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni
delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio
con il costruttore o con il venditore, oppure con persona
munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro,
i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto
di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha
luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità
che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche
parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al
tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato
adottato più di un provvedimento di sospensione».
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