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Decreto Ministeriale 1 giugno 1994

 

Proroga del termine ed integrazione delle disposizioni transitorie previsti dal decreto ministeriale 18 aprile 1994 concernente le cinture di salvataggio per la nautica da diporto

 

Gazzetta Ufficiale 08.06.94 n. 132


Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Il dirigente superiore direttore della divisione sicurezza della navigazione
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto;
Considerato che l'attuale situazione emersa dal mercato non consente di soddisfare la richiesta di acquisto immediato di cinture di salvataggio corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1 del predetto decreto del 18 aprile 1994;
Ravvisata, pertanto, l'opportunitā di prorogare il termine di cui all'art. 2, terzo comma, del citato decreto ministeriale del 18 aprile 1994 e di integrare lo stesso art. 2 con la previsione della possibilitā da parte dell'utente di conservare a bordo anche le cinture di salvataggio di tipo approvato in applicazione della SOLAS '74 non emendata;


Decreta:

Art. 1

1. Il termine stabilito dall'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, per ottenere da parte dell'utente la dichiarazione di conformitā al prototipo delle cinture di salvataggio, costruite ai sensi del decreto ministeriale del 2 dicembre 1977, al fine del loro mantenimento a bordo, č prorogato al 15 ottobre 1994.

 

Art. 2

1. Le cinture di salvataggio di "tipo approvato" in conformitā alla convenzione internazionale SOLAS '74, non emendata, esistenti a bordo delle unitā da diporto, possono essere conservate fino a quando non se ne ritenga necessaria la loro sostituzione.

 

Art. 3

1. Le restanti disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1994 rimangono invariate.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 1994
Il dirigente superiore: LASCO

 

 

 

Gennaio - 2007