Decreto Ministeriale 1 giugno 1994
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Proroga del termine ed integrazione delle disposizioni transitorie
previsti dal decreto ministeriale 18 aprile 1994 concernente le
cinture di salvataggio per la nautica da diporto
Gazzetta Ufficiale 08.06.94 n. 132
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Il dirigente superiore direttore della divisione sicurezza della
navigazione
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante disposizioni
transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle
cinture di salvataggio per la nautica da diporto;
Considerato che l'attuale situazione emersa dal mercato
non consente di soddisfare la richiesta di acquisto immediato
di cinture di salvataggio corrispondenti ai requisiti previsti
dall'art. 1 del predetto decreto del 18 aprile 1994;
Ravvisata, pertanto, l'opportunitā di prorogare il termine
di cui all'art. 2, terzo comma, del citato decreto ministeriale
del 18 aprile 1994 e di integrare lo stesso art. 2 con la previsione
della possibilitā da parte dell'utente di conservare a bordo anche
le cinture di salvataggio di tipo approvato in applicazione della
SOLAS '74 non emendata;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine stabilito dall'art. 2, terzo comma, del decreto
ministeriale 18 aprile 1994, per ottenere da parte dell'utente
la dichiarazione di conformitā al prototipo delle cinture di salvataggio,
costruite ai sensi del decreto ministeriale del 2 dicembre 1977,
al fine del loro mantenimento a bordo, č prorogato al 15 ottobre
1994.
Art. 2
1. Le cinture di salvataggio di "tipo approvato" in conformitā
alla convenzione internazionale SOLAS '74, non emendata, esistenti
a bordo delle unitā da diporto, possono essere conservate fino
a quando non se ne ritenga necessaria la loro sostituzione.
Art. 3
1. Le restanti disposizioni contenute nel decreto ministeriale
18 aprile 1994 rimangono invariate.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 1994
Il dirigente superiore: LASCO
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