Decreto Ministeriale 10 maggio 1996
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Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i
requisiti delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 11.05.1996 n. 109
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Il Direttore della Divisione Sicurezza della Navigazione
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996 recante,
tra l'altro, la delega per la firma dei provvedimenti conseguenti
all'attuazione del regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto;
Visto l'art. 23, primo comma, del decreto ministeriale
21 gennaio 1994, n. 232 "Regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto" secondo il quale il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche
e i requisiti dei mezzi di salvataggio;
Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, come modificata, in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 con
il quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 89/686/CEE;
Considerato che sono in corso i prescritti adempimenti
procedurali per l'adozione del regolamento che stabilisce le caratteristiche
delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle
unità da diporto;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni transitorie concernenti la medesima materia;
Visto il parere espresso dal Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'Artigianato con foglio prot. 161798 del 29
aprile 1996 relativo all'adozione del provvedimento in parola;
Decreta:
Art. 1
1. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con
marcatura CE possono essere utilizzati a bordo delle unità da
diporto.
Art. 2
1. le cinture di salvataggio devono essere del tipo a "giubbotto",
o a stola adatte alla taglia dell'utilizzatore. In particolare:
a) sono consentiti giubbotti modelli 100 (EN 395), 150 (EN 396),
275 (EN 399);
b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative,
per le quali è obbligatorio indossare permanentemente una cintura
di salvataggio oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito
anche il modello 50 (EN 393).
2. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità
da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse
e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile
un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali
di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché
non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per
i bambini e i ragazzi.
Art. 3
1. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti
al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali
e/o orale.
Art. 4
1. Le cinture di salvataggio devono essere provviste di strisce
retroriflettenti.
Art. 5
1. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla
SOLAS '74 come emendata, possono continuare ad essere utilizzate
a bordo delle unità da diporto.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
Roma, 10 maggio 1996
Il dirigente superiore
Direttore della divisione
LASCO
AVVERTENZA:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante:
«Regolamento di sicurezza per la navigalione da diporto»,
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 87 del 15 aprile 1994.
- La direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
n. 399/18 del 30 dicembre 1992.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 289 del 9 dicembre 1992.
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