Decreto Ministeriale 21 gennaio 1994,
n. 232
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REGOLAMENTO DI SICUREZZA
per la navigazione da diporto.
Gazzetta Ufficiale 15.04.1994 Serie Generale n. 87.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla
navigazione da diporto;
Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193, recante le modifiche
ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo
1976, n. 51, sul diporto nautico;
Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171, recante modifiche
alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile
1986, n. 193, nonché la nuova disciplina sulla nautica
da diporto;
Visto l'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede
l'emanazione di apposito regolamento contenente le norme di sicurezza
per le unità da diporto;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977 con il quale
sono state approvate le direttive per l'effettuazione delle visite
di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle
unità da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del
30 agosto 1977;
Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1977 con
il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la
navigazione da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
274 del 7 ottobre 1977;
Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1988, n. 279,
recante le modificazioni alle disposizioni concernenti i medicinali,
gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
provviste le navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 21 luglio 1988;
Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1990, n.
421, con il quale è stato approvato il regolamento concernente
la sistemazione dei fanali e le caratteristiche degli apparecchi
di segnalazione sonora sulle unità da diporto di lunghezza uguale
o inferiore a 50m, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4 gennaio 1991;
Considerato che l'evoluzione normativa e tecnologica verificatasi
nel frattempo nel settore richiede un aggiornamento delle disposizioni
di cui al citato decreto interministeriale 15 settembre 1977;
Ritenuta la necessità di emanare un nuovo regolamento che
sostituisca quello approvato con decreto ministeriale 15 settembre
1977, già citato;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 346/93 espresso
dall'adunanza generale del 22 luglio 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui alla nota n. 310002 in data 4 gennaio 1994;
Emana il seguente regolamento:
Art.1
1. E' approvato l'unito regolamento di sicurezza per la navigazione
da diporto.
2. Il decreto ministeriale 15 settembre 1977 è abrogato.
Art.2
1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 gennaio 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1994
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 12
REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LA NAVIGAZIONE
DA DIPORTO
Art.1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
unità da diporto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono soggette alle prescrizioni delle disposizioni di cui al
precedente comma:
a) le navi e le imbarcazioni nuove;
b) le navi e le imbarcazioni esistenti sempreché l'applicazione
della norma non comporti modifiche sostanziali o strutturali;
c) i natanti, limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di
salvataggio e le dotazioni di sicurezza.
3. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le dotazioni, le apparecchiature ed i requisiti di sicurezza delle
unità esistenti.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle
unità da diporto appartenenti a cittadini stranieri purché
le stesse non battano bandiera italiana.
Art.2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «ente tecnico»: il Registro Italiano Navale;
b) «certificato di sicurezza»: il certificato «Annotazioni
di sicurezza» per le unità da diporto;
c) «Colreg 72»: il regolamento internazionale del
1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con legge 27
dicembre 1977, n. 1085, e successive modifiche ed integrazioni;
d) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata
alla navigazione da diporto;
e) «unità da diporto esistente»: ogni unità che prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento;
1) sia già abilitata alla navigazione;
2) sia già in costruzione;
3) appartenga ad una serie il cui prototipo sia già stato omologato
e non siano comunque decorsi cinque anni dall'entrata in vigore
del presente regolamento;
f) «natante, imbarcazione e nave da diporto»: unità
come definita dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni ed integrazioni;
g) «cantiere» o «maestro d'ascia»: la
ditta costruttrice dell'unità da diporto, ovvero, nel caso di
ditta straniera, il rappresentante a tutti gli effetti legali
della impresa costruttrice.
Art.3 - Navigazione nelle acque interne
1. Alle unità da diporto che effettuano la navigazione nelle
acque interne si applicano le disposizioni contenute nel presente
regolamento relative alle unità di corrispondenti caratteristiche
ed impiego.
2. All'attuazione delle disposizioni indicate nel comma 1 provvedono
gli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione; in tal caso le funzioni dell'ente tecnico sono
esercitate dagli uffici compartimentali e provinciali della motorizzazione
civile, ovvero dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli
e dispositivi o dai centri prove autoveicoli del Ministero dei
trasporti.
Art.4 - Esclusioni
1. Le unità da diporto ammesse a partecipare a manifestazioni
sportive indette dalla Federazione italiana della motonautica
o dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana
e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, sono
esentate dall'applicazione del presente regolamento limitatamente
ai periodi di gara e di allenamento riconosciuti da tali sodalizi,
nonché di trasferimento per raggiungere o rientrare dai
campi di gara o di allenamento durante le soste nelle aree portuali
o negli specchi acquei in genere, sempre nell'ambito della autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le unità di cui al comma 1 restano salve le disposizioni
di cui alla Colreg 72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990,
n. 421, per quanto concerne l'obbligo dei fanali e degli apparecchi
di segnalazione sonora.
Art.5 - Specie di navigazioni
1. In applicazione del presente regolamento di sicurezza le
specie di navigazione cui possono essere abilitate le unità da
diporto sono le seguenti:
a) fino a 6 miglia dalla costa;
b) senza alcun limite.
2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione
da emanare, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le caratteristiche delle unità
necessarie per la navigazione di cui alla lettera b).
Art.6 - Tipi di visite
1. Le navi e le imbarcazioni, ai fini degli accertamenti per
il rilascio del certificato di sicurezza previsto dal successivo
art. 16, sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità delle
annotazioni di sicurezza;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di
un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità
é iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità
si trova.
3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima deve inviare copia
del certificato di sicurezza, unitamente alla copia della dichiarazione
ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata dall'ente tecnico,
all'ufficio di iscrizione.
4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di cui
sopra possono essere richieste all'autorità consolare che provvede
al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla
sua convalida con l'assistenza dell'ente tecnico o di un tecnico
di sua fiducia.
5. Detto certificato ha la stessa validità di quello rilasciato
dalla autorità marittima. Copia del certificato e copia della
dichiarazione devono essere inviate dall'autorità consolare all'autorità
marittima del porto di iscrizione o di prevista iscrizione per
l'opportuna annotazione sul registro.
6. Il certificato deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta
delle autorità di vigilanza in mare; lo stesso deve essere presentato
all'autorità marittima italiana del primo approdo, la quale provvederà
ad annotare gli estremi sulla licenza.
Art.7 - Visita iniziale della nave da diporto
1. La visita iniziale della nave é intesa ad accertare
che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in
relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata.
2. La visita é effettuata prima che la nave entri in esercizio
e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine,
del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della
carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le
installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i
dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente
conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle
sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti
delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità,
all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave.
5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, altresì, la documentazione
da presentare ai fini della visita iniziale.
Art.8 - Visita iniziale delle imbarcazioni
1. La visita iniziale delle imbarcazioni si effettua con i criteri
di cui al precedente art. 7.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni costruite in serie ed
omologate dall'ente tecnico si effettua a cura dell'autorità marittima
per accertare l'esistenza a bordo dei mezzi e delle dotazioni
di sicurezza previste dai successivi articoli 20 e 21.
3. La rispondenza dell'esemplare di una imbarcazione prodotta
in serie alle caratteristiche del prototipo omologato, è attestata
mediante la dichiarazione di conformità firmata dal rappresentante
legale del cantiere, corredata di una copia del certificato di
omologazione. Qualora il cantiere abbia cessato l'attività, il
proprietario dell'unità può nominare, ai fini della suddetta dichiarazione,
un rappresentante qualificato regolarmente abilitato a firmare
i progetti di costruzione ai sensi dell'art. 3 della legge 11
febbraio 1971, n. 50.
4. In mancanza di tale dichiarazione di conformità l'ente tecnico
provvede all'accertamento tecnico della rispondenza dell'esemplare
al prototipo omologato.
5. Nel caso in cui le condizioni dell'imbarcazione non corrispondano
alle indicazioni contenute nella dichiarazione di conformità,
l'autorità competente, in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento,
revoca il certificato di sicurezza, salvo rapporto all'autorità
giudiziaria, qualora si configuri un illecito penale; non potrà
farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di sicurezza se non
previa visita iniziale dell'imbarcazione.
Art.9 - Visite periodiche delle navi e delle imbarcazioni
1. Le imbarcazioni e le navi debbono essere sottoposte a visite
periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni
esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dal terzo
comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito
da ultimo dall'art. 8 della legge 5 maggio 1989, n. 171.
Art. 10 - Visite occasionali delle navi e delle imbarcazioni
1. Nel caso in cui una nave o una imbarcazione abbia subito
gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad esse apportati notevoli
mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali
é stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso
perde di validità ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre
la nave o l'imbarcazione a visita occasionale.
2. La visita occasionale di una nave o di una imbarcazione deve
essere, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorché
sussistano altri fondati motivi per cui essa ritenga siano venuti
meno i requisiti in base ai quali fu rilasciato il certificato
di sicurezza. L'autorità comunica preventivamente la data della
visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave o dell'imbarcazione
non provveda a sottoporre il mezzo alla visita occasionale disposta
dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di
validità.
Art. 11 - Visite alle navi dopo un periodo di disarmo
1. Le navi dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad
un anno devono essere sottoposte ad una visita mirante ad accertare
il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla
certificazione in vigore.
Art. 12 - Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti
1. Agli accertamenti previsti dagli articoli che precedono provvede
il capo del circondario marittimo o dell'ispettorato della motorizzazione
civile o un dipendente, con specifica competenza, dagli stessi
delegato, sentito l'ente tecnico, salvo quanto previsto dal quarto
comma dell'art. 6 per le unità che si trovino in porti esteri.
2. La visita deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
richiesta, previo avviso all'interessato.
Art. 13 - Accertamenti per il certificato di sicurezza
1. Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli 8, secondo
comma, 11 e 12, per il certificato di sicurezza delle navi e delle
imbarcazioni da diporto deve essere sentito l'ente tecnico quando
si tratti di accertamenti per verificare la conformità alle norme
di cui ai successivi articoli 18 e 19.
Art. 14 - Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze
relative alle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21,
22 e 23 il certificato di sicurezza non può essere rilasciato,
rinnovato o convalidato.
2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti
diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente
tollerati, il capo del circondario marittimo dispone a proprio
giudizio, tenendo conto delle risultanze del verbale di visita,
il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione
delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso l'autorità
marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza
la cui validità verrà meno se entro il termine indicato
sul certificato di sicurezza, non siano stati eliminati le deficienze
o gli inconvenienti riscontrati.
Art. 15 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite o le
dichiarazioni sostitutive
1. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere la nave o l'imbarcazione
in buone condizioni e di sostituire immediatamente le dotazioni
che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne
l'efficienza.
Art. 16 - Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati
sulla licenza dall'autorità marittima, attesta la corrispondenza
della nave o dell'imbarcazione alle norme del presente regolamento.
Art. 17 - Durata del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza ha la validità come prevista
dall'art. 8 della legge 5 maggio 1989, n. 171, di:
a) otto anni in caso di primo rilascio per navigazione senza
alcun limite;
b ) dieci anni in caso di primo rilascio per navigazione entro
sei miglia dalla costa;
c) cinque anni in caso di rinnovo.
2. Il rinnovo del certificato di sicurezza può essere richiesto
nei tre mesi che precedono la sua scadenza. Il periodo di validità
del nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del precedente.
Art. 18 - Apparato motore, impianti ed allestimento
1. I motori delle navi e delle imbarcazioni devono essere omologati
in conformità al disposto degli articoli 1 e 15 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e dei relativi regolamenti di attuazione,
ovvero collaudati se in unico esemplare, ed essere dotati di dispositivo
di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore
a 4,4 kW che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere
muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo, in base al regolamento
da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli apparati motori devono essere sottoposti a prova di funzionamento
intesa ad accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza, secondo
il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art.
17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. l macchinari ausiliari e gli impianti (esaurimento delle sentine
ed elettrico) devono corrispondere al regolamento da emanare,
sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione alla specie di navigazione
cui le imbarcazioni e le navi sono abilitate.
4. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie devono
essere sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi
di appiglio per le persone.
5. Quando la distanza fra il galleggiamento ed il punto più basso
dell'opera morta da cui sia possibile risalire a bordo dall'acqua
é maggiore di 500 mm, le imbarcazioni devono essere dotate
di mezzi adeguati fissi o manovrabili dall'acqua per la risalita.
6. Le imbarcazioni e le navi con un solo motore entrobordo e timone
comandato a distanza o con un solo motore entrofuoribordo, o le
imbarcazioni e le navi a vela devono essere provviste di un sistema
di emergenza che permetta di manovrare l'unità a velocità ridotta,
secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai
sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
7. Le imbarcazioni e le navi devono avere, allo stato integro,
caratteristiche di stabilità adeguate alla navigazione assegnata,
secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai
sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
8. Ogni imbarcazione e nave deve essere sopposta, con il controllo
dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinarne le
caratteristiche di stabilità. Alla visita si procede secondo quanto
stabilito nel precedente art. 12.
9. Per unità costruite in serie la prova può essere effettuata
sul solo prototipo. Alla visita si procede secondo quanto stabilito
nel precedente art. 12.
Art. 19 - Protezione contro gli incendi
1. l serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere
realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre
1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente
tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere
provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto
l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o
uguale a 55° C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione
incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale
prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e
per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo
da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il
regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art.
17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle
imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati
con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale
a 55° C o aventi motori a ciclo Diesel sovralimentato di potenza
complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto
fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento
da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate
a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa
meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente
ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Estintori portatili di capacità e in numero come richiesto
dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente
accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere
in accordo al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico,
ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 20 - Mezzi di salvataggio
1. Mezzi collettivi di salvataggio:
a) le imbarcazioni e le navi abilitate alla navigazione senza
alcun limite devono essere fornite di zattere di salvataggio,
anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo
di persone che l'unità é abilitata a trasportare
compreso l'equipaggio. Per le navi, le zattere, comunque, devono
essere almeno due;
b) le imbarcazioni e le navi abilitate a navigare fino a sei
miglia dalla costa devono essere fornite di apparecchi galleggianti
sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità
è abilitata a trasportare compreso l'equipaggio;
c) le imbarcazioni i cui proprietari facciano domanda di limitare
la navigazione fino a tre miglia dalla costa, non hanno l'obbligo
di essere dotati di mezzi di salvataggio collettivi; il provvedimento
é annotato sulla licenza ai sensi del precedente art. 16;
d) i natanti in navigazione fino a tre miglia dalla costa nonché
le imbarcazioni ed i natanti in navigazione nelle acque interne
non hanno l'obbligo di essere dotati di mezzi di salvataggio collettivi.
2. Mezzi individuali di salvataggio:
a) le imbarcazioni e le navi devono essere dotate di una cintura
di salvataggio per ogni persona presente a bordo;
b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente munito
di una cima lunga 30 m, e di una boetta luminosa, ad attivazione
automatica, collegata;
c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno per lato,
muniti di una cima lunga 30 m e di una boetta luminosa, ad attivazione
automatica, collegata.
3. l mezzi di salvataggio devono essere sistemati in posizione
facilmente accessibile in qualsiasi momento per una loro pronta
utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere sistemati in
modo tale che non esistano impedimenti strutturali al loro libero
galleggiamento e devono essere dotati di adeguate ritenute che,
in navigazione, ne consentano il rapido distacco dall'unità.
Art. 21 - Dotazioni
1. Le dotazioni richieste per imbarcazioni
e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite
sono:
a) una bussola;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio, se manuale, opportunamente graduato;
f) le carte nautiche ed i relativi strumenti necessari in relazione
alla navigazione che si vuole intraprendere;
g) strumento di radioposizionamento per unità aventi lunghezza
fuori tutto maggiore o uguale a 15 m;
h) tre fuochi a mano a luce rossa;
i) tre razzi a paracadute a luce rossa o una pistola Very con
tre cariche a paracadute;
l) due boette fumogene;
m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio secondo il regolamento
da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come
da decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;
o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Colreg
72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421 ;
p) estintori come da allegato
A, che fa parte integrante del presente regolamento;
q) un riflettore radar.
2. Le dotazioni richieste per le imbarcazioni
da diporto abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla
costa sono:
a) pompa a mano o altro attrezzo di esaurimento;
b) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non
inferiore a 30 m;
c) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa;
d) due fuochi a mano a luce rossa, nonché due segnali a
mano a stelle rosse ovvero una pistola Very con due cariche;
e) due boette fumogene;
f) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Colreg
72 o al decreto ministeriale 5 settembre 1990, n. 421. Nel caso
di navigazione esclusivamente diurna, almeno una torcia, a luce
bianca, con due elementi di carica;
g) estintori come da allegato
A, che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Le dotazioni richieste per le navi da
diporto abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla costa,
in aggiunta a quelle previste dal comma 2
sono:
a) una bussola;
b) uno scandaglio;
c) le carte nautiche ed i relativi strumenti necessari in relazione
alla navigazione che si vuole intraprendere.
Art. 22 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza dei natanti
1. I mezzi di salvataggio e le dotazioni richieste per i natanti
autorizzati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa, sono
quelli previsti ai precedenti articoli 20 e 21 per navigazione
entro lo stesso limite.
2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni
richieste per i natanti autorizzati alla navigazione fino a un
miglio dalla costo sono:
a) una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo;
b) una boetta fumogena.
3. l natanti che non si allontanano oltre 300 m dalla costa, non
hanno l'obbligo delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 2.
4. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, le tavole a vela
e gli scooters acquatici devono essere utilizzati da persone che
indossino permanentemente le cinture di salvataggio.
5. Non hanno l'obbligo di essere dotati del mezzo collettivo di
salvataggio le imbarcazioni ed i natanti di cui all'art. 20, primo
comma, rispettivamente, lettere c) e d) e quelli non pontati:
a) appartenenti a serie il cui prototipo omologato sia stato dichiarato
inaffondabile dall'ente tecnico e siano dotati di idonei appigli,
utilizzabili anche con unità capovolta, in numero almeno pari
alle persone che il natante é autorizzato a trasportare;
b) non omologati, ma riconosciuti inaffondabili dal Ministero
dei trasporti e della navigazione sulla base del regolamento da
emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e siano dotati di idonei
appigli, utilizzabili anche con unità capovolta, in numero almeno
pari alle persone che il natante é autorizzato a trasportare.
Art. 23 - Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio
dei segnali di soccorso e delle bussole
1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei
mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso;
b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle
zattere di salvataggio;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo
e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potrà in ogni
momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore,
secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio,
i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia
siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.
Art. 24 - Installazioni radioelettriche
1. Le unità da diporto di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate
devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche,
che potrà essere limitata al traffico di sicurezza secondo quanto
stabilito con regolamento adottato di concerto con il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Le imbarcazioni da diporto di stazza lorda inferiore o uguale
a 25 tonnellate, abilitate alla navigazione senza alcun limite,
devono essere dotate almeno di una stazione radiotelefonica ad
onde metriche (VHF) che potrà essere limitata al traffico di sicurezza
secondo quanto stabilito con regolamento adottato di concerto
con il Ministero della poste e delle telecomunicazioni.
Art. 25 - Unità esistenti già abilitate alla navigazione fino
a venti miglia dalla costa
1. Le unità da diporto già abilitate, ai sensi della legge 11
febbraio 1971, n. 50, alla navigazione fino a venti miglia dalla
costa, devono adeguare i mezzi di salvataggio e le dotazioni di
sicurezza a quelli previsti per le unità abilitate alla navigazione
senza alcun limite, entro il termine di scadenza del certificato
di sicurezza.
Art. 26 - Trasferimento per lavori
1. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della
durata del viaggio, l'autorità marittima può autorizzare, stabilendone
le condizioni, il trasferimento dell'unità da diporto alla quale
sia scaduto il certificato di sicurezza, dalla località in cui
si trova a quella in cui devono essere eseguiti i lavori.
Art. 27 - Navigazione marittima delle imbarcazioni iscritte
nei registri delle acque interne e viceversa
1. Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dalle
autorità marittime possono effettuare la navigazione nelle acque
interne se munite del certificato di sicurezza rilasciato dalle
predette autorità.
2. Le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli
uffici della motorizzazione civile, per esercitare la navigazione
marittima fino a sei miglia dalla costa, debbono ottenere dai
predetti uffici il rilascio del certificato di sicurezza attestante
l'osservanza delle prescrizioni e l'esistenza delle dotazioni
e dei mezzi richiesti nel presente regolamento.
Art. 28 - Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento, che richiedono
per la loro applicazione l'emanazione di norme esecutive, non
entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.
ALLEGATO A
Estintori di cui all'art.21, lettera p)
(A)
IMBARCAZIONI E NAVI ABILITATE A NAVIGAZIONE
SENZA ALCUN LIMITE.
NAVI DA DIPORTO ABILITATE A NAVIGAZIONE FINO A 6 MIGLIA DALLA
COSTA.
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Numero e capacità
estinguente degli estintori
|
|
Potenza totale
installata P (kW)
|
In plancia o
posto di guida
|
In prossimità
dell'apparato
motore
|
In ciascuno degli altri
locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
|
|
P <=18.4
|
1 da 13 B
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|
1 da 13 B
|
|
18.4 <P<=74
|
1 da 13 B
|
1 da 21 B
|
1 da 13 B
|
|
74 <P<=147
|
1 da 13 B
|
2 da 13 B
|
1 da 13 B
|
|
147 <P<=294
|
1 da 13 B
|
1 da 21 B
e 1 da 13B
|
1 da 13 B
|
|
294 <P<=368
|
1 da 13 B
|
1 da 34 B
e 1 da 21 B
|
1 da 13 B
|
|
P >368
|
1 da 13 B
|
2 da 34 B
|
1 da 13 B
|
(1) Per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto
fisso di estinzione incendi gli estintori richiesti in prossimità
dell'apparato motore sono:
P <= 294: 1 da 13 B;
P > 294: 1 da 21 B.
(B)
IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGAZIONE FINO
A 6 MIGLIA DALLA COSTA.
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Potenza
totale installata P
(kW)
|
Capacità
estinguente
portatile
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P <= 18.4
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13 B
|
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18.4 <p<= 147
|
21 B
|
|
P > 147
|
34 B
|
Nota:
Nelle tabelle precedenti, il numero che precede la lettera B indica
la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni
internazionali. Maggiore è il numero, maggiore è la capacità estinguente;
la capacità indicata nelle tabelle é la minima richiesta.
La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco
che l'estintore é idoneo a spegnere. Sulle unità da diporto
possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi
di fuoco A o C purché omologati anche per la classe di
fuoco B.
Visto, il Ministro dei trasporti e della navigazione COSTA
|