Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1960
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Disciplina dello sci nautico
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1960 Serie generale
DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Anno 2000
Art. 1
L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con
tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad
oltre duecento metri dalla linea batimetrica di metri 1,60 antistante
le spiagge e ad oltre metri cento dalle coste cadenti a picco
in mare.
Art. 2
L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza
delle seguenti condizioni:
- a) i conduttori di natanti muniti di motori entrobordo e fuoribordo
devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
- b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra
persona esperta del nuoto;
- c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio
e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti
idonei dalla capitaneria di porto territoriale competente;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il
mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai
12 metri;
- e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono
avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni,
ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
- f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante
uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella
del cavo di traino;
- g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire nella
scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni
trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia
in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori,
in caso di caduta;
- h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano
i campi o corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza
e il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di
sciatore deve generalmente avvenire in linea retta col la terraferma,
a motore al minimo e co- munque a velocità non superiore a tre
miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla linea batimetrica
di metri 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad
evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre
imbarcazioni;
- i) i mezzi nautici debbono inoltre essere muniti di dispositivo
per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- l) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo
per pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente
a portata di mano.
Art. 3
L 'esercizio dello sci nautico può essere effettuato
a) per conto proprio;
b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed
altri sodalizi nautici;
c) per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati
al pubblico
Art. 4
L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito
subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nei
preoedenti artt. 1 e 2.
Art. 5
Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico
e gli altri sodalizi nautici che intendono effettuare impianti
di campi di sci, di corridoi di lancio, di trampolini di salto,
di apparecchiature per lo slalom, ecc., devono preventivamente
munirsi di apposita concessione demaniale marittima, da accordarsi
mediante licenza, contenente le norme speciali che gli stessi
saranno tenuti ad osservare.
Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai
porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di
scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o
segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei
molluschi eduli.
Art. 6
Le capitanerie di porto sono tenute ad accertare che, a cura
delle aziende di soggiorno, dell'E.P.T." scuole di sci o di altri
sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti
balneari o di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata
con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse la linea
dei 200 metri stabilita dal preoedente art 1.
Analoghi segnalamenti devono rendere visibili a distanza i corridoi
di lancio, i campi di slalom, i trampolini di salto, ecc..
E vietato alle persone o alle imbarcazioni, non autorizzate
dagli enti esercenti gli impianti di cui al comma precedente,
di introdursi nei tratti di mare così segnati.
Apposite luci devono segnalare in ore notturne i trampolini.
Art. 7
Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt.
1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi all'osservanza
delle seguenti condizioni:
- a) i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati
da un conduttore abilitato e da un assistente, muniti di brevetto
di marinaio o bagnino di salvataggio delle società di salvamento
nazionale;
- b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite
devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione italiana
sci nautico;
- c) dette scuole non possono impiegare personale istruttore
che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello
sci nautico con diploma rilasciato dalla federazione di cui
al comma precedente.
Art. 8
(1) Speciali deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno
sempre essere concesse, dai caapi dei compartimenti marittimi
alle scuole di sci nautico.
Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi
in caso di manifestazioni debitamente riconociute dalla F.I.S.N.
I limiti di distanza previsti dall'art.1 potranno essere aumentati,
per motivi di sicurezza, con ordinanza del capo del circondario
marittimo.
(1) Articolo così sostituito dall'art. unico del D. M.
15 luglio 1974.
Art. 9
L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime
deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi od imbarcazioni
a motore provviste di autorizzazione secondo le norme di cui al
presente decreto.
Art. 10
L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla capitaneria
di porto territorialmente competente. Il richiedente deve indicare
nella domanda:
- a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende
adibire al servizio, con l'indicazione delle generalità del
proprietario;
- b) il proprio domicilio;
- c) la località nella quale viene svolto il servizio.
Art. 11
Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati a cura
della capitaneria di porto competente sulla licenza dei natanti
che saranno adibiti al servizio stesso.
Art. 12
Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità
del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio
ai suoi dipendenti.
Le relative tariffe devono essere approvate dalle capitanerie
di porto competenti, sentita la Federazione italiana dello sci
nautico.
Il rnatante impiegato deve essere coperto da assicurazione per
responsabilità civile verso terzi.
Art. 13
Le norme anzidette devono, a cura delle capitanerie di porto,
essere portate a conoscenza dei proprietari e conduttori dei battelli
a motore entro e fuoribordo, adibiti al rimorchio di sciatori
nautici ed alle categorie sportive e balneari interessate.
Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza
nei luoghi pubblici frequentati da bagnanti e da sciatori nautici.
Art. 14 (Norma transitoria).
Le scuole dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'art. 7,
lett.c),, entro 30 giugno 1961.
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