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Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1960

 

Disciplina dello sci nautico

 

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1960 Serie generale

 

DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Anno 2000

 

Art. 1

L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di metri 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri cento dalle coste cadenti a picco in mare.

 

Art. 2

L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

  • a) i conduttori di natanti muniti di motori entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
  • b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta del nuoto;
  • c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla capitaneria di porto territoriale competente;
  • d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
  • e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
  • f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
  • g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;
  • h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza e il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta col la terraferma, a motore al minimo e co- munque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla linea batimetrica di metri 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
  • i) i mezzi nautici debbono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
  • l) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

Art. 3

L 'esercizio dello sci nautico può essere effettuato
a) per conto proprio;
b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
c) per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico

 

Art. 4

L'esercizio dello sci nautico per conto proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nei preoedenti artt. 1 e 2.

 

Art. 5

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono effettuare impianti di campi di sci, di corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima, da accordarsi mediante licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare.

Tali impianti non possono farsi lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli.

 

Art. 6

Le capitanerie di porto sono tenute ad accertare che, a cura delle aziende di soggiorno, dell'E.P.T." scuole di sci o di altri sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di stabilimenti balneari o di notevole frequenza di bagnanti, venga segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse la linea dei 200 metri stabilita dal preoedente art 1.

Analoghi segnalamenti devono rendere visibili a distanza i corridoi di lancio, i campi di slalom, i trampolini di salto, ecc..

E vietato alle persone o alle imbarcazioni, non autorizzate dagli enti esercenti gli impianti di cui al comma precedente, di introdursi nei tratti di mare così segnati.

Apposite luci devono segnalare in ore notturne i trampolini.

 

Art. 7

Oltre alle norme di sicurezza riportate nei precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi all'osservanza delle seguenti condizioni:

  • a) i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un assistente, muniti di brevetto di marinaio o bagnino di salvataggio delle società di salvamento nazionale;
  • b) le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione italiana sci nautico;
  • c) dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla federazione di cui al comma precedente.

Art. 8

(1) Speciali deroghe alle distanze di cui agli artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse, dai caapi dei compartimenti marittimi alle scuole di sci nautico.

Tali deroghe potranno essere estese ad altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente riconociute dalla F.I.S.N.

I limiti di distanza previsti dall'art.1 potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza, con ordinanza del capo del circondario marittimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico del D. M. 15 luglio 1974.

 

Art. 9

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi od imbarcazioni a motore provviste di autorizzazione secondo le norme di cui al presente decreto.

 

Art. 10

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dalla capitaneria di porto territorialmente competente. Il richiedente deve indicare nella domanda:

  • a) gli elementi di individuazione dei natanti che intende adibire al servizio, con l'indicazione delle generalità del proprietario;
  • b) il proprio domicilio;
  • c) la località nella quale viene svolto il servizio.

Art. 11

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati a cura della capitaneria di porto competente sulla licenza dei natanti che saranno adibiti al servizio stesso.

 

Art. 12

Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

Le relative tariffe devono essere approvate dalle capitanerie di porto competenti, sentita la Federazione italiana dello sci nautico.

Il rnatante impiegato deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

 

Art. 13

Le norme anzidette devono, a cura delle capitanerie di porto, essere portate a conoscenza dei proprietari e conduttori dei battelli a motore entro e fuoribordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici ed alle categorie sportive e balneari interessate.

Copia del decreto stesso deve essere tenuta affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da bagnanti e da sciatori nautici.

 

Art. 14 (Norma transitoria).

Le scuole dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'art. 7, lett.c),, entro 30 giugno 1961.

 

 

 

Gennaio - 2007