Decreto Ministeriale 21 settembre 1994
n. 731
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Regolamento recante norme per l'esercizio della locazione e
del noleggio delle unità da diporto
Gazzetta Ufficiale 30.12.94 n. 304
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme
sulla navigazione da diporto e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 15 della sopracitata legge
5 maggio 1989, n. 171, che ha previsto la possibilità di utilizzare
le imbarcazioni e i natanti da diporto mediante contratti di locazione
o di noleggio in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art.
1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Considerata la necessità, ai sensi del comma 4 del succitato
art. 15 di regolare l'attività di locazione e noleggio delle imbarcazioni
e dei natanti da diporto;
Considerato che l'attività di locazione dei natanti di
cui alla lettera a), primo e quarto comma, dell'art. 13 della
legge n. 50/1971, come modificato dall'art. 12 della legge n.
193/1986, rientra normalmente nei servizi offerti dai concessionari
degli stabilimenti balneari ai loro clienti e che, pertanto, essi
vengono locati attenendosi alle disposizioni emanate dall'autorità
periferica con apposita ordinanza;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1974: «Norme
per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge
22 febbraio 1973, n. 97, sulla previdenza marinara», nonchè
le disposizioni vigenti in tema di previdenza ed assistenza del
personale della navigazione interna;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994: «Regolamento
di sicurezza per la navigazione da diporto»;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero
delle finanze che approva la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni
governative;
Visto l'art. 182 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Codice della navigazione»;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 480/1994 espresso
dalla adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui alla nota n. 2941 del 20 settembre 1994;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano
l'attività di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto,
nonchè la locazione dei natanti da diporto, effettuata da ditte
e società con stabile organizzazione.
2. Resta nella competenza delle autorità periferiche marittime
e della navigazione interna la disciplina della locazione delle
unità da diporto a remi nonchè dei natanti comunemente denominati
jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici,
mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore
a quattro metri quadrati.
3. Per quanto compatibili con le norme che disciplinano la navigazione
da diporto, ai contratti di locazione e di noleggio delle unità
di cui al comma 1, si applicano le norme del codice della navigazione
e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
previste per i contratti di locazione e di noleggio.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) imbarcazione da diporto - ogni unità destinata alla navigazione
da diporto iscritta nel registro di cui alla successiva lettera
c);
- b) natante da diporto - ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri
10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
- c) R.I.D. - il registro in cui sono iscritte le imbarcazioni
da diporto;
- d) R.S.I.D. (Ruolo speciale imprese diporto) - il ruolo speciale
in cui sono iscritte le imprese operanti nel settore della locazione
e del noleggio delle imbarcazioni e dei natanti da diporto;
- e) R.U.D.L.N. (Registro unità diporto adibite alla locazione
ed al noleggio) - il registro in cui sono iscritte le unità
da diporto destinate alla locazione ed al noleggio. Le unità
iscritte in questo registro possono effettuare solo navigazione
da diporto;
- f) locazione - il contratto con cui una delle parti (locatore)
si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all'altra (conduttore)
per un dato periodo di tempo l'imbarcazione o il natante da
diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore
il quale esercita con essa la navigazione da diporto e ne assume
tutte le responsabilità e i rischi;
- g) noleggio - il contratto con cui una delle parti (noleggiante),
in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a compiere con
una imbarcazione da diporto una determinata navigazione, ovvero
entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata
dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal
contratto o dagli usi. L'unità noleggiata rimane nel possesso
del noleggiante alle cui dipendenze rimane l'equipaggio dell'unità.
Il noleggio si applica alle sole imbarcazioni da diporto.
Art. 3 - Iscrizione nei R.S.I.D.
1. Le ditte e le società comunitarie che intendono esercitare
l'attività di locazione o di noleggio delle unità da diporto devono
essere iscritte in un registro tenuto dalle capitanerie di porto
e dagli uffici circondariali marittimi nonchè dalle autorità della
navigazione interna.
Detto registro denominato Ruolo speciale imprese diporto (R.S.I.D.)
è conforme al modello di cui all'allegato A).
A tale scopo gli interessati devono presentare alle predette autorità,
nella cui giurisdizione si trova la sede principale dell'impresa,
istanza, in bollo, in duplice copia. Nell'istanza devono essere
indicati:
a) per le ditte individuali: le generalità del richiedente, con
l'indicazione della residenza e del domicilio, nonchè del codice
fiscale;
b) per le società: il tipo di società, la ragione sociale, le
generalità del legale rappresentante.
2. A corredo della domanda deve essere inoltre presentata la
documentazione necessaria a comprovare la figura giuridica del
richiedente ed in particolare laddove previsti:
- aa) certificato di residenza dell'imprenditore o del legale
rappresentante, se trattasi di società, o dichiarazione sostitutiva
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- bb) certificazione antimafia, rilasciata dalla competente
prefettura, conforme a quanto disposto dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, come integrata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni;
- cc) atto costitutivo e statuto della società in copia autenticata;
- dd) certificato in bollo di iscrizione nel registro delle
ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;
- ee) ricevuta del versamento attestante il pagamento della
tassa di concessione governativa, di cui all'art. 86- a) del
titolo X del decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro
delle finanze "Approvazione della nuova tariffa delle tasse
sulle concessioni governative";
- ff) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del
tribunale;
- gg) elenco delle unità, di proprietà o conferite da terzi
con regolare contratto, finalizzate all'esercizio dell'attività
richiesta con l'indicazione delle principali caratteristiche
costruttive e di motorizzazione, nonchè, per le imbarcazioni,
copia dell'estratto del R.I.D.
3. I certificati devono essere di data non anteriore a mesi
tre rispetto alla data della istanza d'iscrizione.
4. Le autorità marittime o della navigazione interna, alle quali
viene inoltrata l'istanza per l'iscrizione nei R.S.I.D. provvedono
d'ufficio a richiedere all'autorità competente il certificato
generale del casellario giudiziale del legale rappresentante della
ditta o società.
5. Fermo restando che l'attività di locazione e di noleggio,
effettuata stabilmente, può essere esercitata esclusivamente dalle
ditte e dalle società che sono iscritte nei R.S.I.D., il proprietario
di una unità da diporto può conferire il proprio mezzo nautico
a dette imprese, stipulando con esse un contratto di durata temporanea.
Le dette unità devono essere iscritte, a cura del titolare dell'impresa
nei R.U.D.L.N. e devono essere sottoposte alla relativa disciplina.
6. Al richiedente, una volta avvenuta l'iscrizione, viene rilasciata
la seconda copia della domanda sulla quale vengono annotati gli
estremi dell'iscrizione.
7. L'iscrizione è continuativa: al termine di ciascun anno solare,
il titolare dell'impresa deve presentare all'autorità marittima
o della navigazione interna, almeno tre mesi prima della scadenza
prevista, una istanza in bollo, in duplice copia, intesa ad ottenere
il mantenimento dell'iscrizione. All'istanza deve essere allegata
la seguente documentazione:
a) certificazione di cui ai punti aa) ed ee) del comma 1;
b) eventuale documentazione comprovante le modificazioni sopravvenute
successivamente alla prima iscrizione;
c) ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa
di concessione governativa di cui all'art. 86- a) del titolo X
del decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze
"Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni
governative" nonchè eventuali ricevute di versamenti di conguaglio
previste da disposizioni di legge successivamente intervenute.
8. L'ufficio presso cui è iscritto l'imprenditore o la società
esercente l'attività di locazione o di noleggio ne può disporre
la cancellazione dal R.S.I.D.:
- a) per perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- b) per non osservanza di norme di leggi, di regolamenti o
disposizioni legalmente date dalle autorità competenti, in materia
di navigazione da diporto e sicurezza della navigazione;
- c) per mancata o irregolare tenuta del registro previsto
dal successivo art. 6;
- d) per mancata segnalazione di eventi straordinari relativi
alle unità, e di cui all'art. 182 del codice di navigazione;
- e) per aver adibito l'unità da diporto destinata alla locazione
o noleggio ad altra attività;
- f) per mancata presentazione dell'istanza di richiesta della
continuità dell'iscrizione;
- g) per aver riportato una delle condanne previste per i reati
di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 - Esercizio dell'attività di locazione o noleggio da
parte di cittadini extra comunitari
1. I soggetti non appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità
europea, che intendono esercitare la locazione o il noleggio di
unità da diporto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, devono
allegare all'istanza di iscrizione nei R.S.I.D. il permesso di
soggiorno rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza che
li autorizzi ad esercitare tale attività in Italia e devono munirsi
di tutte le autorizzazioni, licenze o permessi, previsti da altre
norme di legge o regolamenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1), possono richiedere
l'iscrizione nei R.S.I.D., alle capitanerie di porto, agli uffici
circondariali marittimi o alle autorità della navigazione interna,
nella cui giurisdizione ha sede l'impresa, anche le società costituite
all'estero le quali abbiano nel territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa
(art. 2505 del codice civile) e le società estere con sede secondaria
nel territorio dello Stato (art. 2506 del codice civile).
Art. 5 Iscrizione nei R.U.D.L.N.
1. Le ditte e le società possono utilizzare per la locazione
ed il noleggio soltanto le unità da diporto iscritte nei registri
(R.U.D.L.N.), istituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della
legge n. 171/1988, presso le autorità marittime e della navigazione
interna. Le unità iscritte nei R.U.D.L.N. possono essere utilizzate
esclusivamente per l'attività di locazione e di noleggio.
2. L'iscrizione delle imbarcazioni da diporto nei R.U.D.L.N.
è effettuata presso le capitanerie di porto e gli uffici circondariali
marittimi nonchè presso le autorità della navigazione interna
nella cui giurisdizione ha sede l'impresa.
In caso di impresa domiciliata in sede diversa da quella di iscrizione
dell'imbarcazione, dell'avvenuta iscrizione nei R.U.D.L.N. deve
essere, immediatamente, informata l'autorità presso la quale l'imbarcazione
è iscritta, per l'annotazione nei R.I.D.
3. L'iscrizione dei natanti da diporto nei R.U.D.L.N. è effettuata
presso le autorità marittime e della navigazione interna nella
cui giurisdizione ha sede l'impresa che esercita la locazione.
4. L'iscrizione nei R.U.D.L.N. è effettuata su richiesta del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa, iscritta nei
R.S.I.D., che ha la disponibilità dell'unità. A tal scopo l'interessato
deve presentare la seguente documentazione: a) istanza in bollo
contenente le generalità del titolare della ditta o se trattasi
di società del legale rappresentante, nonchè i dati relativi alla
ragione sociale ed alla sede principale della società b) dati
di individuazione dell'imbarcazione o i dati caratteristici del
natante per il quale si richiede l'iscrizione, con l'indicazione
della potenza dell'apparato motore e del numero di matricola dello
stesso. Nell'istanza va precisato se l'unitàè di proprietà della
società o dell'imprenditore o se di essa questi hanno la temporanea
disponibilità. In tal caso devono essere precisate le generalità
del proprietario dell'unità e gli estremi del contratto di conferimento.
5. Le imbarcazioni da diporto appartenenti a cittadini non comunitari
per poter essere iscritte nei R.U.D.L.N., devono essere preventivamente
iscritte nei R.I.D. o in un altro registro comunitario.
6. Ai fini dell'iscrizione nei R.U.D.L.N., le unità da diporto
devono essere sottoposte da parte dell'organo tecnico competente
ad una visita intesa ad accertare la sussistenza dei requisiti
di idoneità alla navigazione da diporto, previsti dal regolamento
di sicurezza per le unità da diporto. Dette unità devono essere
sottoposte ogni tre anni a visite periodiche, intese ad accertare
il mantenimento dei richiesti requisiti. In particolare deve essere
accertato il numero massimo delle persone imbarcabili.
Le visite potranno essere differite di non più di tre mesi, prima
o dopo la loro scadenza, ferma restando la originaria validità
temporale. In caso di scadenza ravvicinata delle visite periodiche
relative all'attività di noleggio e delle visite previste dal
regolamento di sicurezza per le unità da diporto, le visite saranno
effettuate contemporaneamente, sempre che la loro scadenza non
differisca più di tre mesi l'una dall'altra.
Delle risultanze delle visite deve essere presa nota sui R.U.D.L.N.,
e per le imbarcazioni, anche sulla licenza di navigazione. Nel
caso in cui a seguito di visite occasionali o periodiche, l'unità
dovesse risultare non idonea l'autorità marittima o della navigazione
interna procederà alla sospensione dell'autorizzazione, prevista
dal successivo comma 8, previo ritiro della stessa ed annotazione
del provvedimento sul registro. Decorsi tre mesi dalla sospensione
l'unità, se non dichiarata idonea, viene cancellata dal registro.
7. Il registro delle unità da diporto adibite alla locazione
ed al noleggio (R.U.D.L.N.), è conforme al modello di cui all'allegato
B.
8. Gli estremi dell'iscrizione nei R.U.D.L.N. delle imbarcazioni
da diporto sono annotati sulla licenza di abilitazione alla navigazione
e sul registro di iscrizione delle imbarcazioni (R.I.D.) e sono
riportate, successivamente all'iscrizione, sulla autorizzazione
rilasciata dalla autorità marittima o della navigazione interna
con la quale viene permessa l'utilizzazione dell'imbarcazione
per la locazione od il noleggio (allegato C).
9. Gli estremi dell'iscrizione nei R.U.D.L.N. dei natanti da
diporto sono annotati, successivamente all'iscrizione, sull'autorizzazione
rilasciata dall'autorità marittima o della navigazione interna
con cui viene permessa l'utilizzazione del natante per la locazione
(allegato C).
10. L'autorizzazione di cui ai commi 8 e 9 deve essere sempre
tenuta a bordo delle unità, in originale o copia autenticata ed
esibita ad ogni richiesta da parte delle autorità competenti.
A bordo dei natanti deve essere riportato in posizione facilmente
visibile dall'esterno il numero di iscrizione nei R.U.D.L.N .
Art. 6 - Registro dei contratti
1. Le ditte e le società che esercitano l'attività di locazione
o di noleggio di unità da diporto devono tenere un registro, le
cui pagine devono essere preventivamente timbrate e parafate dalla
autorità marittima o della navigazione interna e sul quale devono
essere annotate le generalità e gli estremi del documento di identità
personale del conduttore o noleggiatore, nonchè gli estremi della
patente o del titolo professionale marittimo o della navigazione
interna, eventualmente posseduti. In tale registro devono, altresì,
essere riportati gli estremi del contratto stipulato tra le parti
con particolare riguardo alla data di inizio e termine della prestazione.
Qualora il conduttore o il noleggiatore non siano muniti di uno
dei prescritti titoli di abilitazione devono essere indicati sul
registro anche i dati relativi alla persona che assume il comando
dell'unità.
2. Il registro di cui al comma precedente deve essere semestralmente
sottoposto al visto delle autorità marittime o della navigazione
interna.
Art. 7 - Locazione
1. Il contratto di locazione, così come individuato alla lettera
f) dell'art. 2 del presente decreto, deve essere provato per iscritto.
Esso è stipulato su uno dei formulari in uso presso una camera
di commercio.
2. Il conduttore non può sublocare l'unità o comunque metterla
nella disponibilità dei terzi; egli ha l'obbligo di utilizzare
l'unità nei limiti dell'abilitazione alla navigazione e della
autorizzazione alla locazione, con particolare riguardo al numero
delle persone imbarcabili.
3. Il locatore è obbligato a consegnare l'unità in perfetta efficienza,
completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione
di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
4. Il contratto deve contenere anche l'indicazione del numero
delle persone imbarcabili.
Art. 8 - Noleggio
1. Il contratto di noleggio, così come individuato alla lettera
g) dell'art. 2 del presente decreto, deve essere provato per iscritto
e si applica alle sole imbarcazioni da diporto. Esso è stipulato
utilizzando uno dei formulari in uso presso una camera di commercio.
2. Il contratto deve contenere, comunque, i seguenti elementi:
- a) elementi di individuazione dell'imbarcazione;
- b) nome del noleggiante e del noleggiatore;
- c) nome del comandante dell'unità;
- d) composizione dell'equipaggio, ove richiesto;
- e) durata del contratto o indicazione della navigazione da
compiere.
3. Il comandante ed il motorista, quando richiesto, devono possedere
uno dei titoli professionali marittimi o della navigazione interna,
che li abiliti al comando o alla condotta dell'unità ad essi affidata.
4. I componenti dell'equipaggio, compreso il comandante ed il
motorista, devono appartenere alla gente di mare o della navigazione
interna. In caso di unità di proprietà di cittadini, ditte o società
appartenenti ad uno Stato membro della Comunità europea, l'equipaggio,
qualora non costituito da cittadini italiani, ma comunque comunitari,
dovrà essere formato da marittimi abilitati per i quali dovrà
essere esibita una certificazione, rilasciata dal paese di origine,
ai fini dell'accertamento dell'equivalenza tra il titolo professionale
posseduto ed uno dei titoli professionali italiani, idonei per
il comando e/o la condotta delle unità di cui trattasi.
5. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della
gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni
da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello
approvato con decreto ministeriale 20 marzo 1973 del Ministro
della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della navigazione,
ai sensi dell'art. 37 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sul
quale debbono essere riportati gli estremi del contratto di arruolamento.
6. Il noleggiante è obbligato a fornire l'imbarcazione armata
ed equipaggiata e provvista di tutta la documentazione di bordo;
egli è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità.
7. Il noleggiatore è obbligato ad utilizzare l'imbarcazione
nei termini del contratto; egli non può subnoleggiarla.
8. Il contratto scade con lo spirare del termine previsto o
con la fine della navigazione pattuita.
9. Il contratto, oltre quanto già previsto dal comma 2) del presente
articolo, deve, inoltre, indicare in maniera chiara ed inequivocabile
le condizioni alle quali le parti reciprocamente si sottopongono,
con specifico riguardo alle obbligazioni che possono derivare
da situazioni particolari determinate da avvenimenti straordinari.
10. I nomi dei membri dell'equipaggio adibiti ai servizi di bordo,
iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione
interna ed imbarcati sulle unità devono essere trascritti sull'apposito
documento conforme al modello previsto dall'art. 37 della legge
11 febbraio 1971, n. 50.
11. Il noleggiatore non può locare o subnoleggiare l'imbarcazione
che può essere utilizzata solo nei limiti dell'abilitazione alla
navigazione e della autorizzazione al noleggio, con particolare
riguardo al numero delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio.
Art. 9
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 settembre 1994
Il Ministro: FIORI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1994 Registro n.
1 Trasporti, foglio n. 329
ALLEGATO A =====================================================
Ditta individuale |Generalità |Data |Elenco | Società |legale
|prima |unità | Sede legale |rappresentante |iscrizione
|utilizzate |Sospensioni __________________|_______________|___________|___________|__
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Visto, il Ministro dei trasporti
e della navigazione FIORI ALLEGATO B =====================================================
| | Dati relativi all'unità | | Ditta o |Domi- |_____________________________________|Can-
|Sini- società |cilio |Nome | | | | | |cel- |stri o nome
del|dell'im-|e n. |Lung.|Larg.|Hp|Assicur.|Data |lazio-|avv.
legale |presa |R.I.D.| | | | |autor.|ne e |stra- rappre-
| | | | | | | |sos- |ordi- sentante| | | | | | | |pen- |nari
| | | | | | | |sione | ________|________|______|_____|_____|__|________|______|______
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
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Visto, il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI
ALLEGATO C
Il capo del circondario marittimo e comandante del porto di .............../../autorità
della navigazione interna; Vista l'istanza presentata in data
................ dal ............... intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'utilizzo per la locazione e/o noleggio dell'imbarcazione/natante
da diporto.......................... dei R.I.D. di.........................................................;
Accertato che la detta imbarcazione/natante è iscritta al n. .........
dei R.U.D.L.N. di ....................................................;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto l'art. ........ del decreto ministeriale n. ...... del..........;
Visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;
AUTORIZZA
l'utilizzazione per la locazione e/o noleggio dell'imbarcazione/natante
iscritta al n. ....... dei R.U.D.L.N. di ..............................
La presente autorizzazione è valida fino al ...........................
semprechè non intervengano nel frattempo avvenimenti che rendano
l'imbarcazione/natante non più idonea all'utilizzazione di cui
trattasi.
Di tali avvenimenti è fatto obbligo di darne immediata comunicazione
all'autorità marittima o della navigazione interna. L'autorità
marittima o della navigazione interna si ritiene manlevata da
qualsiasi danno a persone o cose dovesse derivare a terzi durante
l'utilizzazione della sopracitata unità.
Visto: il Ministro dei trasporti e della navigazione FIORI
NOTE
AVVERTENZA:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n.71/1989 reca: «Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971,
n.50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n.193, nonché
nuova disciplina sulla nautica da diporto». L 'art. 15 di detta
legge così recita:
«Art. 15. - 1. In deroga a quanto stabilìto dal secondo comma
dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n.50, e successive modificazioni
ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono
essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. Presso le autorità marittime e della navigazione interna sono
istituiti registri in cui vengono iscritte le unità da diporto
adibite alla locazione e al noleggio.
3. Presso le stesse autorità indicate nel comma 2 sono istituiti
ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione
e del noleggio di di unità da diporto.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro dei trasporti, è regolata l'attività di locazione
e noleggio delle unità da diporto».
- Il secondo comma dell'art della legge n. 50/1971 prevede che:
«È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro».
- L'art. 13 della citata legge n. 50/1971 così recita:
«Art. 13. - Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei
metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non
superiore alle tre tonnellate purché la potenza del motore
di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt,
pari a venticinque cavalli.
I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art.
5 e della relativa licenza.
I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo
quelli indicati nel comma seguente.
I natanti comunemente denominati jole. pattini, sandolini, mosconi,
tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a
vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati,
possono , navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L
'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione
a particolari condizioni locali.
I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni
dell'autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità
e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la
navigazione.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche
per determinare il numero massimo delle persone trasportabili,
nonché il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio
dei natanti di cui al presente articolo».
- D.M. 6 luglio 1974, recante: «Norme per l'esecuzione delle
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n.
27, sulla previdenza marinara», è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 190 del 20 luglio 1974.
- Il D.M. 21 gennaio 1994, n.232, approva il regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto ed è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
- Il D.M. 20 agosto 1992, recante: «Approvazione della nuova
tariffa delle tasse sulle concessioni governative» è pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta uffìciale n. 196 del 21
agosto 1992.
- L'art. 182 del codice della navigazione così recita: «Art.
182 (Denunzia di avvenimenti straordinari). - Se nel corso
del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla
nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante
della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante
del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale
nautico con le relative annotazioni.
Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è
stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve
la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.
Le Autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo
senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente,
a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della
relazione di eventi straordinari».
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n.400/1988 (Disciplina
della attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. l regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei Regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio del Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4
dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Uffìciale.
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