Decreto Ministeriale 10 gennaio 1991
n. 77
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Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa
di stazionamento per la navigazione da diporto.
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31.03.91 - Serie generale
Il Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro
delle Finanze e il Ministro dei Trasporti
Vista la legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca
norme sulla navigazione da diporto;
Visto l'art. 17 della
legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art.
13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito
che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore
o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento
della tassa di stazionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate
norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento
a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della legge n. 171/1989 sino al 31 dicembre 1989 ed il successivo
decreto di proroga del 15 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1989, n. 299) da ultimo prorogato con decreto ministeriale
20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244);
Considerato che occorre stabilire le modalità definitive
di riscossione della anzidetta tassa;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale
del 4 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di
cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito
dall'art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 171, le imbarcazioni
e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino,
sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne)
anche se assentite in concessione a privati.
2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore
o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità
di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di
cui al precedente comma.
Art. 2
1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma
dell'art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto
dell'unità ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro
di lunghezza rispettivamente per i natanti (a motore o a vela
con motore ausiliario), le imbarcazioni e le navi da diporto.
2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi)
a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata
come sopra è ridotta alla metà.
Art. 3
1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento
su conto corrente postale n. 21524004 intestato a:
«Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma».
Nella causale del versamento nonchè sul retro della ricevuta
che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione:
«Legge n. 171/89 - Tassa di stazionamento anno_________
(per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi___________ (per
i natanti)».
Devono altresì essere indicati:
- per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione
dell'unità (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza
fuoritutto espressa in centimetri) nonchè se trattasi di unità
vela, a motore o a vela con motore ausiliario;
- per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza
fuoritutto espressa in centimetri nonchè se trattasi di natante
a motore o a vela con motore ausiliario.
2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unità
in originale o in copia autenticata.
Art. 4
1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:
- per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione
per l'intero anno solare;
- per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione
per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi
intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre
dello stesso anno;
- per i natanti da diporto per un importo minimo di quattro
mesi decorrenti dalla data del versamento.
Art. 5
1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità
è valida fino alla sua scadenza anche qualora intervenga il trasferimento
di proprietà dell'unità stessa.
Art. 6
1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al
capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il versamento della sovratassa nonchè del tributo evaso deve
essere effettuato sullo stesso conto corrente postale e con le
modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Nella causale di versamento nonchè sul retro della ricevuta
deve essere riportata la seguente dizione:
«Legge n. 171/89 - Verbale n_______________del ________
- Sovratassa di stazionamento più tributo evaso anno _____________
(per le imbarcazioni e le navi) / numero mesi ___________ per
i natanti)»
e devono inoltre essere riportate le indicazioni di cui al citato
art. 3.
Art. 7
1. I decreti ministeriali 3 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale
21 luglio 1976, n. 190), 13 ottobre 1978 (Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1978, n. 298) e 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale
18 ottobre 1990, n. 244) sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 1991
Il Ministro della marina mercantile VIZZINI
Il Ministro delle finanze FORMICA
Il Ministro dei trasporti BERNINI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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