LEGGE n. 171 del 5 maggio 1989
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Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976,
n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla
nautica da diporto.
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12.05.89 - Serie generale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
- 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore
alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione
di costruzione è facoltativa».
Art. 2
1. Il quarto comma dell'articolo
3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla
legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito
dal seguente:
«Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un
responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti
previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni
o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima
o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti
con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto
con il Ministro dei trasporti».
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo
5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla
legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
«Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto,
dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi,
dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo
a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonchè dagli
uffici della motorizzazione civile.».
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo
7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla
legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dai seguenti:
«Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere
imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri
di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono
eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono
nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato
stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia
il domicilio in Italia, al quale le Autorità marittime o della
navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni
relative all'unità iscritta. Nel caso che il rappresentante scelto
sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante
in Italia.».
Art. 5
1. Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave
da diporto in Italia può chiedere alla competente Autorità marittima
o della navigazione interna il rilascio di un'autorizzazione provvisoria
alla navigazione.
2. L'autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi
dell'articolo 12 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, della durata non
prorogabile di centottanta giorni, attribuendo all'unità da diporto
una sigla terminante con la bilettera «DE».
3. Per tutta la durata della validità dell'autorizzazione l'unità
da diporto è considerata in temporanea importazione.
Art. 6
1. Il terzo comma dell'articolo
8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla
legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
«La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla
navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, è rilasciata
dalle Capitanerie di Porto, dagli uffici Circondariali Marittimi,
dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate
dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori
e galleggianti nonchè dagli uffici della motorizzazione civile.».
2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito
dal seguente:
«La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla
navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, è rilasciata
dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi,
dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia
autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle
navi minori e galleggianti.».
Art. 7
1. Il terzo comma dell'articolo
9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla
legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
«La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è rinnovata
in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione,
ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo
e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.».
Art. 8
1. Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla
legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
«La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni
abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata dopo
otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla
navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni
dopo l'iscrizione.
Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono
effettuate ogni cinque anni. Le visite occasionali sono effettuate
quando, a seguito di danni subiti dall'imbarcazione o nave da
diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore
di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di
sicurezza.
Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario
ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche
o di quelle occasionali all'Autorità marittima o della navigazione
interna presso cui l'unità è iscritta o a quella nella cui giurisdizione
essa si trova.».
Art. 9
1. Il quarto comma dell'articolo
44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla
legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
«Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro
italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento
dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina
mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le
operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge,
i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se è richiesto
l'intervento del Registro Italiano Navale.».
Art. 10
1. I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto-legge
9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932,
n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando
e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità
da diporto.
Art. 11
1. L'articolo 15 della legge
6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle
imbarcazioni e dei natanti da diporto, così come definiti all'articolo
1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è
rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento.».
Art. 12
1. L'articolo 16 della legge
6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. Il penultimo comma della nota alla tariffa
E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è così modificato:
"Le unità da diporto, come definite all'articolo 1 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non
sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffà".».
Art. 13
1. L'articolo 17 della legge
6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 2 della legge
20 aprile 1978, n. 153, è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore
o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti
al pagamento della tassa di stazionamento.
2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza
fuoritutto dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata,
ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza
rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento
calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono
stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato
di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta
una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento
del tributo evaso.
6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e
navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per
i natanti con un minimo di quattro mesi».
Art. 14
1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per
oggetto le unità da diporto, di cui all'articolo 1 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima,
della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. All'articolo 7 di cui al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
« f) unità da diporto:
1) natanti ....................................................................£.
70.000.
2) imbarcazioni ..........................................................
£ 200.000.
3) navi ....................................................................
£ 1.000.000.
Art. 15
1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo
1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono
essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. Presso le Autorità marittime e della navigazione interna sono
istituiti registri in cui vengono iscritte le unità da diporto
adibite alla locazione e al noleggio.
3. Presso le stesse autorità indicate nel comma 2 sono istituiti
ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione
e del noleggio di unità da diporto.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro dei trasporti, è regolata l'attività di locazione
e noleggio delle unità da diporto.
Art. 16
1. L'articolo 52 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 14 agosto
1974, n. 378, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, 5 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro della Marina Mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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