LEGGE 26 Aprile 1986, n. 193
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Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n.50
e 6 marzo 1976, n.54. sul diporto.
Gazzetta Ufficiale - n. 116 del 21 maggio 1986 Serie generale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971,
n.50, come modificato dala legge 6 marzo 1976, n.51, é
sostituito dal seguente:
«E' unità da diporto a vela con motore ausiliario
quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di
tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in
navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale
fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la
potenza del motore in cavalli o in kW é superiore rispettivamente
a 2 o 2,72».
Art. 2
L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n.50, come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, é sostituito dal seguente:
«Art.3. - I progetti per la costruzione di imbarcazioni
da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono
essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni
navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei
suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente
avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.
I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono
essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita
abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità
e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina
mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti,
e che siano iscrittti nel registro di cui all'articolo 275 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui
al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro
della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei
trasporti.
I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in
legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche
senza formale progetto, purché presentino, all'atto della
dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente
i dimensionamenti delle strutture essenziali.
Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile
della costruzione».
Art. 3
L'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50. come modilicalo
dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'articolo 217 del codice della
navigazione sono abrogati.
Art. 4
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 fcbbraio 1971,
n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, é
sostituito dal seguente:
«Tali regislri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli
uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi,
dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo
e dagli uffici della motorizzazione civile».
L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito
dal seguente:
«Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del
regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere
sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità
competente di copia del certificato di omologazione del prototipo
da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione
di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore».
Art. 5
L'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è abrogato.
Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la
disposizione di cui all'articolo 148 del codice dclla navigazione.
Sono mantenute, fino alla data di validità della licenza di
cui all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50. le iscrizioni
delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata
in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi
dell'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Art. 6
L 'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituto
dal seguente:
«Art. 7. - Ai fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo
5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli articoli
143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la
legge 9 dicembre 1975, n.723.
Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni
e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo
5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorità consolare
dello Stato al quale appartengono.
I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere
imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri
di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia».
Art. 7
L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n.50, come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n.51, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante
rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime
fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita
licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime
senza alcun limite.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è
rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli ufjìci circondariali
marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di
spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici
della motorizzazione .
Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi
possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque
interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici
della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra
altro documento, nelle acque marittime.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è
rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali
marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di
spiaggia, ove autorizzatte dal direttore marittimo.
La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è
rilasciata dalle capitanerie diporto e dagli uffici circondariali
marittimi».
Art.8
L 'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971 , n. 50, come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto
alla navigazione di cui alla lettera a) dell'articolo 8 è conforme
al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile
di concerto con il Ministro dei trasporti.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di cui alla lettera b) dell'articolo 8 e la licenza che abilita
alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato
con decreto del Ministro della marina mercantile.
La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta
ogni cinque anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata
in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio di
iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali
dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da
diporto.
Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12
e alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33,
sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed
estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento
e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando
l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251,
primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del codice
della navigazione.
Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente
legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle
navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia
fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'articolo
14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure, da un ufficio marittimo
o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite
dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente
l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione
civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito».
Art. 9
L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è abrogato.
Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto
di cui all'articolo 304 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Art. 10
L'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è sostituito
dal seguente:
«Art. 11. - Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei
registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono
la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio
presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di
iscrizione.
Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione
o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente
da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo
o ufficio della motoriz- lazione civile».
Art. 11
Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51,
sono aggiunti i seguenti commi:
«Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque
interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte
nei registri delle autorità marittime, ove si trovino in acque
interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del
proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti
uffici della motorizzazione civile.
Analogalmente, le autorità marittime potranno provvedere
per le imbarcazioni di Cui al comma precedente che, iscritte nei
registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime.
Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale
delle visite sarà trasmessa, a cura dell'rogano tecnico
che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione
stessa».
Art. 12
L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n.50, come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n.51, é sostituito dal seguente:
«Art. 13. - Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
h) le unità da diporto di lunghezza non superiore a sei metri
o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore
alle tre tonnellate purché la potenza del motore di cui
siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a
venticinque cavalli.
I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articoto
5 e della relativa licenza.
I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo
quelli indicati nel comma seguente.
I natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi,
tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a
vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati,
possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità
marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a
particolari condizioni locali.
I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle
determinazioni dell'autorità competente per quanto attiene i limiti
di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quaii non è
consentita la navigazione.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro dei trasporti, vengono stabilite le norme tecniche
per determinare il numero massimo delle persone trasportabili,
nonché il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio
dei natanti di cui al presente articolo».
Art. 13
L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modifìcato
dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente
comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale
italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana
motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni,
le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di
licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare
senza alcun limite di distanza dalla costa.
Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti
di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione
dei natanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 per i quali
é necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità
marittima.
Nel corso degli stessi deve essere tenuta a bordo una dichiarazione
del circolo di appartenenza, con validità non superiore
al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito
territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che
l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento
con un determinalo equipaggio.
Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono
essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività
sportiva della Lega e delle Federazioni suddette».
Art. 14
Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971,
n.50, è sostituito dal seguente
«Il periodo di validità della licenza provvisoria
non può essere superiore a sei mesi».
Art. 15
L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n.50 come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n.51, é sostituito dal seguente:
«Art. 18. - Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o
condurre i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti
requisiti:
a) anni 14, per i natanti con superficie velica superiore a
quattro metri quadrati e per i natanti a remi con esclusione di
quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
b) anni 16, per i natanti a motore nonché per i natanti
a vela con motore ausiliario;
c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche
Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole
di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive
nazionali, dalla Lega navale italiana nonché per lo svolgimento
di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto
la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età
di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto
del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
dei trasporti, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole
federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici».
Art. 16
Il secondo comma dell'articofo 19 della legge 11 febbraio 1971,
n.50, è così modificato:
«Coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione
interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto,
nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con il Ministro dei trasporti».
Art. 17
L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n.50 come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n.51, é sostituito dal seguente:
«Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18
della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto sono rilasciate per:
- a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la
navigazione entro sei miglia dalla costa;
- b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la
navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
- c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18.4 chilowatt
o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
- d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18.4 chilowatt
o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza
dalla costa.
Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori
delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.
L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella
per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite,
congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione,
a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi
relativi alla vela e al motore.
La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità
di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni
previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo
sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.
I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento
delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma
del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina
mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti».
Art. 18
L'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n.50 come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n.51, é sostituito dal seguente:
«Art. 22. - Gli esami per conseguire la patente per il comando
e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'articolo 20, nonchè le patenti per la condotta dei motori
prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione
presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina,
in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo
corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da
un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario
del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario
del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque,
in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto
o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione
civile competente per territorio.
Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono
scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere
che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per
i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso
la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione
è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.
Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per
la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza
di cui al precedente comma, nonchè per il rilascio delle patenti,
sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con il Ministro dei trasporti».
Art. 19
L'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n.50, è sostituito
dal seguente:
«Art. 28. - Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della
Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di
porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami,
le abilitazioni di cui all'articolo 20.
Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi
armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando
navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina
militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami,
le abilitazioni di cui all'articolo 20.
Le stesse abilitazioni possono essere conseguite, senza esami,
dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività
di servizio, in possesso dell'abilitazione al comando di unità
navale.
La facoltà di cui al precedente comma è attribuita anche agli
ufficiali e ai sottufficiali in congedo degli stessi Corpi e qualifiche,
purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali
di cui agli articoli 24 e 25».
Art. 20
L 'articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50. è sostituito
dal seguente:
«Art. 33. - L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione
e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui
all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo
delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero
massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche
emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro dei trasporti».
Art. 21
L 'articolo 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito
dal seguente:
«Art. 38. - Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero,
muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente
dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza,
possono comandare o condurre, purché a titolo gratuito,
imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo
5, entro i limiti della abilitazione medesima.
Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere
tenuto a bordo.
Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare
o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione
rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la
legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati
titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo
ai detti fini».
Art. 22
L'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n.50, é sostituito
dal seguente:
«Art. 39. - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità
da diporto senza la prescritta abilitazione é punito con
l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione
a 2 milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti
segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una
disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla
autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione».
Art. 23
All'articolo 22 della legge 6 marzo 1976. n.51. è aggiunto il
seguente comma:
«Con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di
concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro.
la misura dei tributi indicati nella presente tabella può essere
modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo
della vita».
Art 24
L'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971. n, 50, è abrogato.
Art. 25
Gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi
dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971. n. 50, e successive
modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto
di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio
1971. n, 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti
dall'autorizzazione al rilascio di patenti, già conferiti
agli stessi.
Art. 26
L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971. n, 50, è sostituito
dal seguente:
«Art. 49. - Su tutte le unità da diporto di stazza lorda superiore
alle 25 tonnellate é fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiofonia, secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
Tutte le imbarcazioni da diporto pari o inferiori alle 25 tonnellate
di stazza lorda abilitate alla navigazione senza alcun limite
devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiofonico
in VHF FM».
La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 49 della
legge 11 febbraio 1971, n.50, come sopra modificato, entra in
vigore entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 27
All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 gennaio 1947, n.340, ratificato con legge 17 aprile
1956, n.561, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione
del Registro navale italiano, é aggiunta la seguente lettera:
«z) un rappresentante della cantieristica della nautica
da diporto, designato dalle associazioni di categoria più
rappresentative sul piano nazionale».
Art. 28
Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero
l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve ottenere
dall'ufficio di iscrizione dell'unità il preventivo nulla
osta alla dismissione della bandiera Nazionale, che è rilasciato
previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali di garanzia
o della avvenuta estinzione degli stessi.
Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero
dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri
nazionali.
Art. 29
Ai fini di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n.
217, le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della stessa
legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il
litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti
classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento
carburanti alle unità da diporto, assumono le denominazione
di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro
autonoma individualità, ferme restando, in ogni caso, le
disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice
della navigazione.
Art. 30
Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, nominerà con proprio decreto
una commissione, avente il compito di studiare i principi ed i
criteri direttivi ai fini della revisione della normativa che
disciplina l'esercizio della Navigazione da diporto e per la elaborazione
di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento
del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto
distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione
ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa
avente natura squisitamente tecnica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 aprile 1986.
COSSIGA
Visto il Guardasigilli: Martinazzoli
AVVERTENZA:
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- del 28 giugno 1986 sarà pubblicato il testo aggiornato
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione
da diporto.
NOTE
Nota al titolo:
La legge n.51/1976 reca modificazioni ed integrazioni alla legge
50/1971.
Nota all'art. 3:
L'art. 217 del codice della navigazione (Costruzione di navi
da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute),
abrogato dal presente articolo, così stabiliva:
«i soci delle associazioni nautiche riconosciute possono
progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore
alle venticinque tonnellate»
Nota all'art. 5:
Il testo dell'art. 148 del codice della navigazione è il seguente:
«Art. 148 (iscrizione di navi e galleggianti destinati
alla navigazione in acque straniere). - Le navi e i galleggianti
armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione
in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri
tenuti dall'autorità consolare».
Nota all'art. 9:
Il testo dell'art. 304 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima) é il seguente:
«Art. 304 (limiti di navigazione delle navi minori e dei
galleggianti).
- Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali
per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione
dell'autorità marittima secondo le norme stabilite dal
Ministero per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti
iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle
acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio consolare».
Nota all'art. 23:
L'art.22 della legge n.51/1976 sostituisce la tabella dei tributi
per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in
materia di navigazione da diporto, annessa alla legge n.50/1971.
Nota all'art. 27 :
Il testo dell'art.10 del D.L.C.P.S. n.340/1947 (Riordinamento
del registro italiano navale), come modificato dal presente articolo,
é il seguente:
«Art.10. - Il consiglio di amministrazione é composto
dei seguenti membri:
- a) il presidente del onsiglio superiore della marina mercantile;
- b) il presidente del Comitato superiore della navigazione
interna;
- c) il direttore generale del naviglio presso il Ministero
della marina mercantile;
- d) il direttore generale del traffico marittimo presso il
Ministero della marina mercantile;
- e) il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'ispettorato
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- f) il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche
presso il Ministero della difesa (Marina);
- g) due esperti di particolare rinomanza in materia di marina
mercantile, nominati dal Ministero per la marina mercantile;
- h) il presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze
di architettura navale;
- i) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- l) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;
- m) un rappresentante dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici
e un rappresentante del Comitato assicuratori marittimi di genova,
nominati dalle rispettive organizzazioni tra persone particolarmente
esperte nel campo delle assicurazioni marittime;
- n) i rappresentanti delle camere di commercio di genova, venezia
e napoli, nominati dalle rispettive camere;
- o) un rappresentante dei commercianti nominato dalla Confederazione
italiana dei commercianti;
- p) due costruttori navali nominati dalla Associazione dei
costruttori navali;
- q) un ingegnere navale e meccanico, in rappresentanza delle
industrie navali e meccaniche, nominato dall'ordine degli ingegneri;
- r) un ingegnere in rappresentanza delle industrie siderurgiche,
nominato dall'Associazione siderurgici (Assider);
- s) due rappresentanti degli armatori nominati dalla Confederazione
degli armatori italiani, sedente in roma;
- t) due amministratori delegati o direttori di società
di navigazione marittima di linea, nominati dalla Confederazione
degli armatori italiani;
- u) un rappresentante di società di navigazione interna,
nominato dalla Federazione nazionale imprese trasporti;
- v) un rappresentante della gente di mare, nominato dalla relativa
organizzazione;
- z) un rappresentante della cantieristica della nautica da
diporto, designato dalle associazioni di categoria più
rappresentative sul piano nazionale.
Vengono escluse nel presente testo, le note relative all'art.
29.
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