LEGGE 8 agosto 1994, n. 498
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto
Gazzetta Ufficiale 12.08.94 n. 188
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche
alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sulla nautica da diporto, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
ALLEGATO
Modificazioni apportate in sedi di conversione al decreto-legge
16 giugno 1994, n. 378
All'articolo 1:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge
6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile
1986, n. 193, è inserito il seguente:
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta,
tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere,
il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere
comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare
contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione
medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla
condotta di quella determinata unità"»;
al comma 2, è soppresso il secondo capoverso;
al comma 4, nel secondo capoverso, le parole:
«oltre sei miglia di distanza dalla costa» sono
sostituite dalle seguenti:
«senza alcun limite»; e le parole: «oltre
le sei miglia dalla costa» sono sostituite dalle seguenti:
"senza alcun limite";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge
11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della
legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:
"Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami
dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività
di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma
dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso
di abilitazione al comando di unità navale. La facoltà di cui
ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo
corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate,
Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui
al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio
purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di
cui agli articoli 24 e 25".»;
al comma 5, nel primo capoverso, le parole:
«a chi ha superato il cinquantesimo anno di età» sono
sostituite dalle seguenti: «a chi ha superato il sessantesimo
anno di età»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, per
il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato
un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso
della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata
sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata
dello stesso».
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni per la navigazione in acque
interne). 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni
si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
per i natanti».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «sostituito dall'articolo 2»
sino a: «legge 12 luglio 1991, n. 202» sono sostituite
dalle seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni»;
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con
procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità dei soggetti
interessati»;
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito
dai seguenti:
"2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita
nei seguenti importi:
- a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro ...............
£. 400
- b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette
e mezzo ............................................................
£. 800
- c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino
a dodici metri ................................................
£. 1.500
- d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto
metri ..........................................................
£. 4.000
- e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro
metri ................................................. £.
6.000
- f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri .............£.
8.000
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento
per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio
1995"»;
al comma 3, primo periodo, le parole:
«di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n.
50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50»;
al comma 4, le parole:
«dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante domanda presentata all'organismo competente con
effetto dalla data di presentazione della domanda stessa»;
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi
potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw
o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo
18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta
alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto
di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata,
possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima
che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del
motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione,
per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio
di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento,
il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante
l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata
da copia del certificato del motore in posesso dell'interessato,
nonchè dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire
125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente
all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di
ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le
caratteristiche e la matricola del motore nonchè la dizione "riaccertamento
potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata
dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita
dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà
nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare
per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione
stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per
la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al
presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto
dal 1 gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal
comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i
termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al
presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della
legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995».
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