LEGGE n.51 del 6 marzo 1976
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Modificazioni ed integrazioni alla L. 11 febbraio 1971, n. 50,
recante norme sulla navigazione da diporto
Gazzetta Ufficiale n 74 del 20 marzo 1976 Serie generale
DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE Anno 2000
1 -16 (Omissis) (1).
(1) Modificano la L. 11 febbraio 1971, n. 50, e il D.P.R. 5 febbraio
1953, n 39, in materia di dogane.
Art. 17 (1)
1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a
vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti
al pagamento della tassa di stazionamento annuale (5).
2. L 'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato
sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme.
- a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fmo
a 12 metri;
- b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino
a 18 metri;
- c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino
a 24 metri;
- d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24 (6).
2.1. L 'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento
per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dallo gennaio
1995 (2)
2 bis. La tassa di stazionamento non si applica agli
apparecchi obbligatori di salvataggio, nonché ai battelli
di servizio purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione
o della nave al cui servizio sono posti (2).
2 ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti
del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta,
o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita:
in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione (2)
2quater. [Sono esenti dalla tassa di stazionamento le
imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria
e pronto soccorso] (3).
2 quinquies. [La tassa di stazionamento si applica nella
misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza
fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti,
come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati
nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime
imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari
residenti, nei comuni della Laguna di Venezia] (3)
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa
di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta
alla metà.
3 bis. Per i motovelieri la tassa di stazionameno, calcolata
come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3
(4).
[3 ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore
avente cilindrata superiore a 1300 c.c., se a carburazione a due
tempi, o a 1800c.c.,se a carburazione a quattro tempi aspirati,
o a 1300 c.c., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati,
o a 3300 c.c, se a motore diesel, comunque con potenza superiore
a 55,15 kW o a 75 CV sono soggetti al pagamento di una tassa di
stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni
a motore, di pari lunghezza] (4)
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento
sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento
comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre
il pagamento del tributo evaso.
[6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni
e navi da diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per
i natanti con un minimo di quattro mesi] (7).
(1) Questo articolo fu dapprima sostituito dall'art 2 della
L. 20 aprile 1978, n. 153 e poi di nuovo cosi sostituito dall'art.
13 della Legge 5 maggio 1989, n. 171. L 'art. 6 del D.L. 21 ottobre
1996, n 535, disposizioni urgenti per i settori portuale e marittimo,
convertito, con modificazioni, nella Legge 23 dicembre 1996, n
647, ha esentato dalla tassa di cui a questo articolo 17 le unità
da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di
volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti
in acqua, di assistenza e soccorso.
(2) Questo comma sostituisce l'originario seconda comma per
disposizione dell'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n 151, convertito,
con modificazioni, nella Legge 12 luglio 1991, n 202. Successivamente,
l'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n 378, convertito, con modificazioni,
nella L. 8 agosto 1994, n 498, ha sostituito al comma secondo
gli attuali commi 2 e 2.1. Il comma 2 ter è poi stato così sostituito
dall'art. 65 del D.L. 30 agosto 1993, n 331, convertito, con modificazioni,
nella Legge 29 ottobre 1993, n.427.
(3) Questo comma, introdotto dall'art. 8 del D.L. 13 maggio
1991, n 151, citato, è stato abrogato dall' art 3, comma 10 ter,
del D.L. 16 giugno 1994, n 378, convertito, con modificazioni,
nella Legge 8 agosto 1994, n 498, con decorrenza 1° gennaio
1995.
(4) Questo comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994,
n 378, citato, è stato abrogato dall'art 11, comma 2, lett c),
della L. 23 dicembre 1999, n 488.
(5) Questo comma è stato così sostituito dall'art 11, comma
1, della Legge 23 dicembre 1999, n 488.
(6) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 11, comma
2, lett. a), della Legge 23 dicembre 1999, n 488.
(7) Questo comma è stato abrogato dall'art, 11, comma 2, lett.
c), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 18
Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni
da diporto conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, conservano la loro validità per i tipi di
navigazione indicati sui documenti stessi.
Le abilitazioni alla navigazione per le imbarcazioni da diporto
rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della presente
legge conservano la loro validità, per limiti indicati nei documenti
stessi.
Per i titoli abilitativi di cui al primo ed al secondo comma
del presente articolo è data facoltà agli interessati di chiederne
la sostituzione con quelli previsti dalla presente legge, previo
accertamento dei prescritti corrispondenti requisiti; le modalità
per la detta sostituzione sono stabilite con decreto del Ministro
per la marina mercantile.
Artt.19 - 20 (Omissis) (1).
(1) Modificano, rispettivamente, la Legge 11 febbraio 1971,
n. 50, e il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di dogane.
Art. 21
Nella Legge 11 febbraio 1971, n. 50, in luogo «Ministro per
i trasporti e l'aviazione civile», leggasi «Ministro per i trasporti»,
ed in luogo di «direzioni compartimentali, uffici provinciali
ed ispettorati di porto della motorizzazione civile», leggasi
«uffici della motorizzazione civile» (1).
(1) L 'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, interventi
correttivi di finanza pubblica, ha soppresso il Ministero dei
trasporti, unitamente al Ministero della marina mercantile, ed
ha istituito, in loro vece, il Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 22 ( Omissis) (1).
Con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di
concerto con il Ministro dei trasporti e il Ministro del tesoro,
la misura dei tributi indicati nella presente tabella può essere
modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo
della vita (2).
(1) Si omette il primo comma che sostituisce la tabella allegata
alla L. 11 febbraio 1971, n. 50.
(2) Comma aggiunto dall'art. 23 della Legge 26 aprile 1986, n.
193. Si veda la nota all'articolo che precedente.
Art. 23
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro
per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, apposito regolamento contenente le norme
di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione
alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca
costiera (locale e ravvicinata).
All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per
i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme
per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.
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