Testo coordinato - Tassa di stazionamento
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Testo coordinato della normativa che disciplina la tassa di
stazionamento
Aggiornato al 1° gennaio 2000
La tassa di stazionamento
é Abrogata
L' articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171 (come da ultimo
modificato dall' art. 11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488-
S.O.G.U. n. 302/99) stabilisce quanto segue:
1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come
sostituito dall'art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è sostituito
dal seguente:
"Art. 17. -1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con
motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento
della tassa di stazionamento annuale (°)
Il comma 2, dell'art. 13 della legge 5 maggio 1989, come sostituito
prima dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 151, convertito con
legge 12 luglio 1991 n. 202, e successivamente modificato (nelle
tariffe) dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994 n. 378, convertito
con legge 8 agosto 1994 n. 498 e da ultimo dall'art.11 - comma
2 - della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria anno 2000),
stabilisce:
2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato
sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
- a.) L. 1.500 per ogni cm. eccedente metri sette e mezzo e
fino a dodici metri;
- d) L. 4.000 per ogni cm. eccedente dodici metri e fino a diciotto
metri;
- e) L. 6.000 per ogni cm. eccedente diciotto metri e fino
a ventiquattro metri;
- f) L. 8.000 per ogni cm. eccedente ventiquattro metri.
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento
per le unità da diporto di cui al comma 2 decorere dal
1° gennaio 1995 (art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)
Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui
all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51 e successive modificazioni,
dovuta per le imbarcazionì e le navi da diporto iscritte nei registri
nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun
anno o entro il giomo precedente l'effettiva messa in acqua, se
sucessivo a tale data. Tale termine può essere modificato con
decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto
con i Ministri delle finanze e dei trasporti. (art. 65- comma
6 - della legge 29 ottobre 1993 n. 427 - Il relativo decreto non
è stato emanato)
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli
apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di servizio
purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione
o della nave al cui servizio sono posti.
(art. 8 dei D.L. 16.6.1994 n. 378 convertito con legge 12.7.1994
n. 202).
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti
del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta,
o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita:
in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione.
(art. 65 - comma 7 della legge 29 ottobre 1993 n. 427)
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa
di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 é ridotta
alla metà.
3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata
come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3
(art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento
sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con i Ministri delle finanze e trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento
comporta una sovrattassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre
il pagamento del tributo evaso.
Articolo 6 della legge 23.12.1996 n. 647 - Unità da diporto
utilizzate a fini di assistenza e soccorso
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa
di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976
n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da
diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua,
di assistenza e soccorso.
Con circolare n. 262584 del 14 aprile
1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione (publicata
nella G.U. \35\1997) sono state fornite al riguardo le seguenti
direttive:
"In assenza di una normativa che disciplini espressamente l'attività
del volontariato, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni
per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento
della tassa di stazionarnento per le unità di cui trattasi:
1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere
iscritti presso gli organismi provinciali della protezione civile
che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale
devono essere indicate specificatamente le unità da diporto che
l'ente o associazione pone a disposizione dell'organo provinciale
ai fini della prevenzione degli incidenti nelle acque marittime
o in quelle interne, nonché per l'assistenza a persone
o al loro soccorso.
2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare
dette unità, sia in caso di emergenza sia per le esercitazioni,
nell'ambito della provincia nella quale sono iscritte. Gli enti
medesimi possono utilizzare dette unità anche in province diverse
previa autorizzazione dell'organismo della protezione civile di
iscrizione.
La dichiarazione di cui al punto 1) nonché le autorizzazioni
di cui al punto 2), rilasciate dall'organismo provinciale per
operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente
autorità marittima o a quella delle acque interne, nella cui circoscrizione
l'unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza
o per le esercitazioni".
(°) Note:
a) L'art. 25 della legge 7.12.1999 n. 472 recante la disciplina
della "navigazione ad uso privato in conto proprio nelle acque
marittime" prevede che le unità destinate ad uso privato e uso
in conto proprio,
"per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento
di cui all'art. 17 dellla legge 6 marzo 1976 n. 51 e successive
modificazioni, da versare in ragione d'anno.
b) L'art. 2bis della legge 8 agosto 1994 stabilisce:
"Disposizioni per la navigazione in acque interne - 1. Per la
navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le
disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti"
Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa
di stazionamento per la navigazione da diporto approvato con D.M.
10 gennaio 1991 n. 77
Art. 1
1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di
cui all' art. 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come sostituito
dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, le imbarcazioni
e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino,
sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne)
anche se assentite in concessione a privati.
2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore
o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità
di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di
cui al precedente comma.
Art. 2
1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma
dell'art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto
dell'unità ed è pari a lire (omissis... vedi tariffe)
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea
retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le appendici, come le delfiniere,
il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari"
(art. 1 - comma 5 - della legge 8.8.1994 n. 498.).
2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi)
a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata
come sopra é ridotta alla metà. (per i motovelieri è ridotta
a 2\3 - art. 3 legge 8.8.1994 n. 498).
Art 3
1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento
su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: "Tesoreria
Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del
versamento nonché sul retro della ricevuta che rimane al
contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge
n. 171\89 - Tassa di stazionamento anno_______ (per le imbarcazioni
e le navi)\ numero mesi________ (per i natanri)*". Devono altresì
essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di
identificazione dell'unità (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione,
lunghezza fuori tutto espressa in centimetri) nonché se
trattasi di unità a vela, a motore o a vela con motore ausiliario
(o motoveliero - art. 1 - comma 2 - legge 8.8.1994 n. 498); per
i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto
espressa in centimetri nonché se trattasi di natante a
motore o a vela con motore ausliario (o motoveliero).
* nota: la tassa di stazionamento per i natanti è stata soppresa
dall'art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488
2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unità
in orginale o in copia autenticata.
Nota: Il bollettino di c.c..p. per la gestione meccanizzata
della tassa di stazionamento é stato approvato con decreto
interministeriale in data 9.3.1998 (G.U. 75/1998)
Art. 4
1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:
- per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione
per l'intero anno solare;
- per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione
per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi
intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre
dello stesso anno;
- per i natanti (*) da diporto per un importo minimo di quattro
mesi decorrenti dalla data del versamento.
* vedi nota art. 3
Art. 5
1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità
è valida fino alla sua scadenza anche qualora intervenga il trasferimento
di proprietà dell'unità stessa.
Art. 6
1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al
Capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981 n. 689.
(Con D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 sono stati individuati gli
Uffici periferici del Ministero (Compamare e Circomare) cui spetta
l'applicazione del sistema sanzionatorio susseguente all'accertamento
di infrazioni amministrativo)
Il comma 2 del D.M. 10.1.1991 n. 77, deve ritenersi tacitamente
abrogato e sostituito dall'art. 6- comma 2 della legge 23.12.1996
n. 647 che prevede.
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento,
la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo
13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, sono versati all'ufficio
del registro competente per territorio.
Con circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei
Trasporti e della navigazione (pubblicata nella G.U: 135\1997)
sono state fornite le seguenti direttive:
"Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative
per violazione alle norme che disciplinano la tassa di stazionamento
sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite
per le altre sanzioni previste dal codice della navigazione e
dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto concerne
la riscossione coattiva".
a) Riferimenti normativi:
- Art. 17 della legge 6 marzo 1971 n.51 (G.U.74\1976);
- Art. 13 della legge 5 maggio 1989
n. 171 (G.U.109\1989);
- Decreto ministeriale 10 gennaio 1991
n. 77 (G.U.61\199J);
- Art. 8 del D.L.13.5.1991 n.151 (G.U.110\1991) convertito e
modificato con L. 12 luglio 1991 n. 202 (G.U.162\1991) ;
- Art. 65 - cmma 6 - della legge 29 ottobre 1993 n. 427 (G.U.
287\1993);
- Artt. 2bis e 3 della Legge 8 agosto
1994 n. 498 (G.U. 188\1994);
- Art. 6 e 17 della Legge 23 dicembre
1996 n. 647 (G.U. 35/1997);
- art. 11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (G.U. 302\1999)
b) Riferimenti normativi sanzionatori:
- Art. 1 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 (G.U. 223\1982);
- Art. 13 - comma 5 - della legge 5 maggio 1989 n. 171 (G.U.109\1989)
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