Home Page BigGame.it  

Indice Navigare in Regola

    Rubrica Navigare in Regola  :::   Nautica da Diporto

Pesca »   
   
   NEWS

 

 

Testo coordinato - Tassa di stazionamento

 

Testo coordinato della normativa che disciplina la tassa di stazionamento

Aggiornato al 1° gennaio 2000

 

La tassa di stazionamento é Abrogata

 

L' articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171 (come da ultimo modificato dall' art. 11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488- S.O.G.U. n. 302/99) stabilisce quanto segue:

1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come sostituito dall'art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. -1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento annuale (°)

Il comma 2, dell'art. 13 della legge 5 maggio 1989, come sostituito prima dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 151, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 202, e successivamente modificato (nelle tariffe) dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994 n. 378, convertito con legge 8 agosto 1994 n. 498 e da ultimo dall'art.11 - comma 2 - della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria anno 2000), stabilisce:

2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

  • a.) L. 1.500 per ogni cm. eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri;
  • d) L. 4.000 per ogni cm. eccedente dodici metri e fino a diciotto metri;
  • e) L. 6.000 per ogni cm. eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri;
  • f) L. 8.000 per ogni cm. eccedente ventiquattro metri.

2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorere dal 1° gennaio 1995 (art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)

Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51 e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazionì e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o entro il giomo precedente l'effettiva messa in acqua, se sucessivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. (art. 65- comma 6 - della legge 29 ottobre 1993 n. 427 - Il relativo decreto non è stato emanato)

2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di servizio purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
(art. 8 dei D.L. 16.6.1994 n. 378 convertito con legge 12.7.1994 n. 202).

2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
(art. 65 - comma 7 della legge 29 ottobre 1993 n. 427)

3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 é ridotta alla metà.

3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3
(art. 3 della legge 8 agosto 1994 n. 498)

4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e trasporti.

5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovrattassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

 

Articolo 6 della legge 23.12.1996 n. 647 - Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Con circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione (publicata nella G.U. \35\1997) sono state fornite al riguardo le seguenti direttive:

"In assenza di una normativa che disciplini espressamente l'attività del volontariato, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionarnento per le unità di cui trattasi:

1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti presso gli organismi provinciali della protezione civile che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate specificatamente le unità da diporto che l'ente o associazione pone a disposizione dell'organo provinciale ai fini della prevenzione degli incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonché per l'assistenza a persone o al loro soccorso.

2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare dette unità, sia in caso di emergenza sia per le esercitazioni, nell'ambito della provincia nella quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono utilizzare dette unità anche in province diverse previa autorizzazione dell'organismo della protezione civile di iscrizione.

La dichiarazione di cui al punto 1) nonché le autorizzazioni di cui al punto 2), rilasciate dall'organismo provinciale per operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente autorità marittima o a quella delle acque interne, nella cui circoscrizione l'unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza o per le esercitazioni".

(°) Note:
a) L'art. 25 della legge 7.12.1999 n. 472 recante la disciplina della "navigazione ad uso privato in conto proprio nelle acque marittime" prevede che le unità destinate ad uso privato e uso in conto proprio,
"per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'art. 17 dellla legge 6 marzo 1976 n. 51 e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.
b) L'art. 2bis della legge 8 agosto 1994 stabilisce:
"Disposizioni per la navigazione in acque interne - 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti"

 

Regolamento concernente modalità di riscossione della tassa di stazionamento per la navigazione da diporto approvato con D.M. 10 gennaio 1991 n. 77

Art. 1

1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all' art. 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati.

2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 2

1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell'art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità ed è pari a lire (omissis... vedi tariffe)

"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici, come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari" (art. 1 - comma 5 - della legge 8.8.1994 n. 498.).

2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata come sopra é ridotta alla metà. (per i motovelieri è ridotta a 2\3 - art. 3 legge 8.8.1994 n. 498).

Art 3

1. La tassa di stazionamento è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma". Nella causale del versamento nonché sul retro della ricevuta che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: "Legge n. 171\89 - Tassa di stazionamento anno_______ (per le imbarcazioni e le navi)\ numero mesi________ (per i natanri)*". Devono altresì essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell'unità (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuori tutto espressa in centimetri) nonché se trattasi di unità a vela, a motore o a vela con motore ausiliario (o motoveliero - art. 1 - comma 2 - legge 8.8.1994 n. 498); per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuoritutto espressa in centimetri nonché se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausliario (o motoveliero).
* nota: la tassa di stazionamento per i natanti è stata soppresa dall'art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488

2. La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unità in orginale o in copia autenticata.

Nota: Il bollettino di c.c..p. per la gestione meccanizzata della tassa di stazionamento é stato approvato con decreto interministeriale in data 9.3.1998 (G.U. 75/1998)

Art. 4

1. Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:

  • per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per l'intero anno solare;
  • per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso fino al 31 dicembre dello stesso anno;
  • per i natanti (*) da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data del versamento.

* vedi nota art. 3

Art. 5

1. La tassa di stazionamento pagata per una determinata unità è valida fino alla sua scadenza anche qualora intervenga il trasferimento di proprietà dell'unità stessa.

Art. 6

1. Contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Capo I, sezione II della legge 24 novembre 1981 n. 689.
(Con D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 sono stati individuati gli Uffici periferici del Ministero (Compamare e Circomare) cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio susseguente all'accertamento di infrazioni amministrativo)
Il comma 2 del D.M. 10.1.1991 n. 77, deve ritenersi tacitamente abrogato e sostituito dall'art. 6- comma 2 della legge 23.12.1996 n. 647 che prevede.

2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.

Con circolare n. 262584 del 14 aprile 1997 del Ministro dei Trasporti e della navigazione (pubblicata nella G.U: 135\1997) sono state fornite le seguenti direttive:

"Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative per violazione alle norme che disciplinano la tassa di stazionamento sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite per le altre sanzioni previste dal codice della navigazione e dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto concerne la riscossione coattiva".

a) Riferimenti normativi:

  • Art. 17 della legge 6 marzo 1971 n.51 (G.U.74\1976);
  • Art. 13 della legge 5 maggio 1989 n. 171 (G.U.109\1989);
  • Decreto ministeriale 10 gennaio 1991 n. 77 (G.U.61\199J);
  • Art. 8 del D.L.13.5.1991 n.151 (G.U.110\1991) convertito e modificato con L. 12 luglio 1991 n. 202 (G.U.162\1991) ;
  • Art. 65 - cmma 6 - della legge 29 ottobre 1993 n. 427 (G.U. 287\1993);
  • Artt. 2bis e 3 della Legge 8 agosto 1994 n. 498 (G.U. 188\1994);
  • Art. 6 e 17 della Legge 23 dicembre 1996 n. 647 (G.U. 35/1997);
  • art. 11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (G.U. 302\1999)

b) Riferimenti normativi sanzionatori:
- Art. 1 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 (G.U. 223\1982);
- Art. 13 - comma 5 - della legge 5 maggio 1989 n. 171 (G.U.109\1989)

 

 

 

Gennaio - 2007