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Testo coordinato

Navigazione da diporto

 

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
« Aggiornato al 1° gennaio 2000 »

 

La normativa sulla navigazione da diporto ha subito nel tempo numerose modifiche. Per la risoluzione dei problemi quotidiani, le disposizioni sono state raccolte in un unico fascicolo, contenente:

  • a) Legge 11 febbraio 1971 n.50 e successive modificazioni, sulla navigazione da diporto. In calce a ciascun articolo sono riportati gli estremi dei decreti e le principali circolari esplicative e di coordinamento sulle materie specifiche;
  • b) Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.436 e successive modificazioni, in materia di progettazione, costruzione e commercializzazione delle unità da diporto con "Marcatura CE" correlato dalle istruzioni operative e di coordinamento;
  • c) Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n.431 recante il regolamento sulle patenti nautiche correlato dalle istruzioni operative e di coordinamento;
  • d)Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 ottobre 1999 n. 478 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
  • e) Legge e regolamento sulla tassa di stazionamento.

La legge 11 febbraio 1971 n.50 sulla navigazione da diporto é stata modificata dalle seguenti disposizioni:
a) Leggi: 14.08.1971 n.823; 14.08.1974 n.378; 06.03.1976 n.51; 26.04.1986 n.193: 05.05.1989 n.171; 08.08.1994 n.498; 23.12.1996 n.647 (Artt.6,10,11,15 e 17) e 30.11.1998 n.413 (Artt. 12 e 14)

b) Decreti legislativi 14.08.1996 n.436 come modificato dal decreto legislativo 11.06.1997 n.205;
c) dal D.P.R. n.431 del 9 ottobre 1997 recante il regolamento sulle patenti nautiche.

 

SOMMARIO
CAPO I Disposizioni generali articolo 1
CAPO II Costruzione delle imbarcazioni da diporto articoli 2, 3, 4
CAPO III Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAPO IV Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
CAPO V Comandante ed equipaggio dell'imbarcazione e della nave da diporto articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 CAPO VI Disposizioni penali articoli 30, 40
CAPO VII Regime tributario articoli 41, 42, 43, 44
CAPO VIII Disposizioni complementari articoli 45, 46, 47, 48, 49
CAPO IX Disposizioni transitorie e finali articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55 e allegato

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro(1).

[(1) per l'impiego delle unità in attività di locazione e noleggio vd. art. 10 -commi 10 e 11 -della legge 23.12.1996 n.647]

3. In materia di navigazione da diporto, e per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

  • a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
  • b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
  • c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
  • d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.

5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72. E' motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in CV o in KW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.

7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

8. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato(1).
[(1) le norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio sono state definite con D.M. 21.09.1994 n.664].

9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.

13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita di poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

CAPO II
COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Art. 2

1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate e per quelle costruitr in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa.

2. Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa

Art. 3

1. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.

2. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti (1).
[(1) Con D.P.R. 04.06.1997 n.271 sono stati stabiliti i requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto.]

3. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

4. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile della costruzione che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente Autorità marittima o della Navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con Decreto emanato dal Ministro della Marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti (1).
[(1) Il relativo decreto non é stato emanato.

Art. 4

(L'art. 4 é stato abrogato dall'articolo 3 della legge 193/1986).

CAPO III
ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO

Art. 5

1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti (1).
[(1) Con D.M. 03.06.1972 é stato approvato il modello di registro.]

2. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonché dagli uffici della Motorizzazione Civile.

3. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, tenuti dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

4. Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità al prototipo omologato rilasciato dal costruttore (1).
[(1) L'art. 19 del D.L.vo 436 del 14.08.1996, prevede che dopo il 16.06.1998 le unità da diporto per essere commercializzate devono riportare la Marcatura CE. Per l'iscrizione delle unità usate dopo il 16.06.1998, si richiamano le circolari n.266512 e 267733 in data 15.06.1998 e 15.07.1998 della D.G. Naviglio recanti norme interpretative per l'applicazione della Direttiva dell'Unione Europea 94/25/CE.]
________________________________________________

Disposizioni integrative della legge 11 febbraio 1971 n.50 e successive modificazioni per le unità da diporto munite di Marcatura CE, di cui al Decreto legislativo 14.08.1996 n.436, come modificato dal Decreto legislativo 11.06.1997 n.205.

Art. 11 - Iscrizione nei registri

1. Le unità da unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle imbarcazioni di cui all'art. 5 della legge sulla nautica da diporto.

2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate al ccmma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.

3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorità competente:

  • a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonchè gli elementi di individuazione dell'unità;
  • b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
  • c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo.

4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cui al comrna 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante.

Art. 6

Abrogato dall'art.5 della legge 193/1986
"Alle navi e imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione dell'art.148 del Codice della navigazione" iscrizione all'estero)

Art. 7

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri previsti dall'art 5 si prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli artt 143, 158 e 159 del Codice della Navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n.723 (1).
[(1) Gli artt. 143 e 159 del C.N. sono stati modificati dall'art.7 della legge 27.02.1998 n.30]

2 Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.(1)

3 Nel caso il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in ltalia.
(1) L'art. 5 della legge 171/1989 stabilisce:
"1: II cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia puo chiedere alla competente autorità marittima o della navigazione interna il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla navigazione
2. L'autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 11.02.1971 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta giorni, attribuendo all'unità da diporto una sigla terminante con la bilatera "DE".
3 Per tutta la durata della validità dell'autorizzazione l'unità da diporto è considerata in temporanea importazione"

4. I cittadini italiani residenti all' estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'art 5 devono eleggere domicilio in ltalia.

Art. 8

1. Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.

2. Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.

3. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici della motorizzazione civile.

4. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

5. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b), primo comma del presente articolo è rilasciata dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi, dagli Uffici Locali Marittimi e dalle Delegazioni di Spiaggia, autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.

6. La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto è rilasciata dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi.
______________________________________________

Disposizioni integrative della legge 11.02.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto legislativo 11.6.1997 n. 205 e dall'art 12 della legge 30.11.1998 n. 413..

Art. 12 - Abilitazione alla navigazione

1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è deterninata conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:

  • a) senza alcun limite per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);
  • b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione E);
  • c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);
  • d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D)";

2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1. possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.

3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e E), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.

4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appanenenza.

Art. 9

1. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) dell'art. 8 è conforme al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti (1).
[(1) Con D.M. 17.11.1973 é stato approvato il modello di licenza.]

2. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) dell'art. 8 e la licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.
[(1) Con D.M. 17.11.1973 é stato approvato il modello di licenza.]

3. La licenza di cui al primo comma dell'art. 8 è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio di iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.

4. Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'art. 12 e alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli artt. 249, 250, 251, primo comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del Codice della Navigazione (1).
[(1) la circolare 252242 del 14.05.1997 della D.G. Naviglio reca disposizioni relative all'art. 2688 C.C. - Effetti della mancanza della continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenute dagli uffici marittimi".]

5. Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito (1).
[(1) Con D.M. 28.03.1977 sono state stabilite le modalità per l'autentica delle copie dei documenti da tenere a bordo delle unità da diporto.]
________________________________________________

Disposizioni integrative della legge 11.02.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.08.1996 n.436 come modificato dal Decreto legislativo 11.06.1997 n.205.

Art. 13

1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all' articolo 12, lettere a), b) e c), è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per le navi minori e gaIIeggianti.

2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera c) oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12 lettera d) è rilasciata dagli uffici provinciali della motoiizzazione civile.

4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorità marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle acque marittime.

5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validità non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai cornmi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.(1)
(1) Con D.M 16.12.1998 sono stati approvati i nuovi Modelli di licenza (provvisoria e definitiva) per le unità munite di "Marcatura CE".

6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5.

Art. 10

L'art. 10 é stato abrogato dall'art. 9 della legge 193/1986.

Art. 11

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art.5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.

2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione.

Art. 12

1. L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'art. 8 lettera a) é stabilita dal Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. (1)
[(1) Note: a) con D.M. 8.8.1977 sono state emanate le direttive per l'effettuazione delle visite ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto. b) Il regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto é stato approvato con D.M. 5 ottobre 1999 n.478.]

2. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o un perito del registro italiano navale.

3. La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate alla navigazione oltre le sei miglia é effettuata dopo otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.

4. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti da imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

5. Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche o di quelle occasionali all'autorità marittima o della navigazione interna presso cui l'unità è iscritta o a quella nella cui giurisdizione essa si trova.

6. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sarà trasmesso, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione stessa.

7. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle annotazioni di sicurezza.
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Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato dal Decreto legislativo 11.6.1997 n. 205.

Art. 14 - Visite di idoneità e di sicurezza

1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e E), è effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) é effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni

2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certlficazione CE.

4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.

5. Alla conferma della validità e al rinnovo del Certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall' ente tecnico.

Art.13

1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7.50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuoritutto non supenore a metri 10.

La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.

3. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente.

L'art.19 del decreto legislativo 14.8.1996 n.436 come modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo 11.6.1997 n.205 stabilisce "I natanti da diporto di cui all'art.13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro dodici miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo".

4. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali.

La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acqua scooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.

5. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle determinazioni dell'Autorità competente per quanto attiene i limiti di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è consentita la navigazione.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali (1).
[(1) il relativo decreto non é stato emanato.

Art. 14

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'articolo 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.

Art. 15

1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo (1).
[(1) Con D.M. 21.9.1994 n.664 é stato approvato il regolamento per l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto.]

2. Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal Capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile é valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'Aviazione civile. (1)
[(1) con D.M. 1.7.1983 é stato approvato il modello del certificato d'uso del motore. la circolare della D.G. Naviglio n. 260705 dell'11.5.1995 reca le direttive per il rilascio del certificato d'uso del motore.]

Art. 16

1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal Capo del Circondario Marittimo o dalla Direzione Compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.(1).
[(1) Con D.M. 19.11.1992 n.566 é stato approvato il regolamento recante le norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea. Sulla materia vd. anche la circolare n.260625 del 19.04.1995 della D.G. naviglio.

1.bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità.

Art. 17

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'art. 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.

2. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi.

CAPO IV
COMANDO E CONDOTTA DI NATANTI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 sono stati abrogati dall'art. 33 del D.P.R. n. 431 del 9.10.1997

 

Art. 18 (ABROGATO)

1. Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei qual sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.

2. Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20 nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

  • a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
  • b) anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
  • c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

3. Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonchè per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.

Art. 19 (ABROGATO)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.

2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.

4. Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto.

Art. 20 (ABROGATO)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

  • a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
  • b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
  • c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
  • d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.

1bis. Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonchè per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa. 1ter. Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite.

2. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

3. L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

4. La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Art. 21 (ABROGATO)

1. I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.

2. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorità marittime a ciò delegate, nonchè dagli uffici della motorizzazione civile.

3. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) d), nonchè quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

4. Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro per la Marina mercantile,di concerto con il Ministro dei trasporti, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 nonchè per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d) dell'articolo 20 e per il comando delle navi da diporto.

Art. 22 (ABROGATO)

1. Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20, nonchè le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

2. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.

3. Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonchè per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

Art. 23 (ABROGATO)

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni 24 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto.

Art. 24 (ABROGATO)

1. Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

2. Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni 5 di reclusione o più condanne che superino complessivamente tale limite, nonchè coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, nonchè dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

Art. 25 (ABROGATO)

1. Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o pschiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

2. I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della Sanità.

Art. 26 (ABROGATO)

1. L'esercizio dell'attività professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo 20 è sottoposto al controllo delle autorità marittime e del Ministero dei trasporti secondo le rispettive competenze.

Art. 27 (ABROGATO)

1. Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

2. Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25.

3. Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto.

Art. 28 (ABROGATO)

1. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.

3. Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

4. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 29

1. Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide per anni cinque. (ABROGATO)

2. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonchè termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

4. Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonchè sulla persistenza della idoneità tecnica al comando. (ABROGATO)

Art. 30 (ABROGATO)

1. La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, pschici o morali di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 31 (ABROGATO)

1. Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

2. Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

Art. 32 (ABROGATO)

1. La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte terza del codice della navigazione.

2. L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

3. La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dello imputato.

4. La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

  • a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
  • b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;
  • c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;
  • d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.

5. La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere a), b) e d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del comma precedente.

6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

7. I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente.

CAPO V
COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO

Art. 33

1. L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'art. 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonchè il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti (1).
[(1) Il relativo decreto non é stato emanato]

Art. 34

1. Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta delle imbarcazioni da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

Art. 35

1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il 18° anno di età, per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 36

1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, (ora artt. 3 e 4 del regolamento sulle patenti) non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37

1. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e l'aviazione civile (1).
[(1) Con D.M. 20.3.1973 é stato approvato il modello di documento per le navi e le imbarcazioni da diporto. Alle unità impiegate in attività di noleggio deve essere rilasciato il "ruolino equipaggio". (Vd circolare n.262584 del 14.4.1997 della D.G. Naviglio)]

Art. 38

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art. 5, entro i limiti della abilitazione medesima.

2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 39

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto da cinque giorni a sei mesi, o con l'ammenda da lire un milione a lire due milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire due milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione. (°)
[(°) Nota: L'art. 18 - comma 1 - della legge 7 dicembre 1999 n.472 stabilisce: "I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865 n.2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto".]

Art. 40

1. Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'art. 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile per l'accertata infrazione.

2. Il comandante del porto o il direttore comparimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

3. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

4. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

(1) con sentenza della Corte Costituzionale 7.7.1976 n.164 é stata dichiarata l'incostituzionalità della competenza del comandante del porto.

CAPO VII
REGIME TRIBUTARIO

Art. 41

(L'art.41 é stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n.641)

1. Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine: 190-bis - abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto alla navigazione.

  • a) con licenza:
    1) per imbarcazioni da diporto,tassa dovuta lire 3.000;
    2) per navi da diporto,tassa dovuta lire 20.000;
  • b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria: per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500. 190-ter - certificato di collaudo di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500.

Art. 42 (°)

(L'art.42 é stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n.641)
(°) La disciplina sulle tasse di concessioni governative per le patenti nautiche é prevista nel decreto del Ministero delle Finanze in data 28 dicembre 1995 Titolo V art. 16 (G.U. 303 del 30.12.1995.

1. Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella A allegata al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente: 195.5 - rilascio e vidimazione di patenti: a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto: tassa di rilascio lire 5.000; b) per il comando di navi da diporto: tassa di rilascio lire 10.000; tassa di vidimazione lire 3.000.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15 del numero di ordine 212 della tabella A allegata al testo unico di cui allo articolo precedente.

Art. 43

1. L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è sostituito dal seguente:
Art. 52 - (tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). - L'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:

  • a) di lire 25.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;
  • b) di lire 125.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;
  • c) di lire 7.500 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

(1) Gli importi sono stati aumentati del 150 % dall'art. 7 della legge 6.8.1991 n.255

 

Art. 44

1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

2. Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 (1), per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.
(1) Modificata con legge 1.12.1986 n.870 (SO.G.U. 291/1986).

4. Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro Italiano Navale secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se é richiesto l'intervento del registro Italiano Navale.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Art. 45

(L'art. 45 é stato abrogato dall'art. 24 della legge 26 aprile 1986 n.193)

Art. 46

1. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione. (1)

2. Ai natanti da diporto indicati all'art. 13 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 232 a 375 del codice della navigazione.
(1) L'art. 15 comma 3bis della legge 23.12.1996 n.647 stabilisce: "Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto".

Art. 47

1. La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo precedente è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.

2. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art. 2947 dello stesso codice.

Art. 48

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dallo art. 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'art. 401 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'art. 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati.

3. La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. (1)
(1) La circolare n.261016 del 21.5.1993 della D.G. Naviglio, reca disposizioni sulla "carta verde".

Art. 49

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

(2). Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

(3). Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.

2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione é effettivamente svolta.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

E' stato abrogato dall'art.33 del D.P.R. n. 431/1997.
1. Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'articolo 213 del codice della navigazione, può conseguire l'abilitazione prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge.

2. Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima.

3. Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa purchè presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto d) della presente legge.

4. L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 51

E' stato abrogato dall'art.33 del D.P.R. n. 431/1997.
1. L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validità ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'articolo 20.

Art. 52

E' stato abrogato dall'art.16 della legge 6.3.1976 n.51.
1. Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975.

Art. 53

1. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'uno per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta.

Art. 54

1. Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

2. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e l'Aviazione civile.

Art. 55

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.

 

Norme integrative in materia doganale introdotte dall' art. 20 della legge 6 marzo 1976 n. 51

il secondo comma dell'articolo 254 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
"La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giomale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'Autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie"

(Sulla materia si richiama la circolare n.265658 del 5 giugno 1976 della D.G.Naviglio)

Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte con legge 26 aprile 1986 n. 193

.......omissis..........

Art. 28

Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve ottenere dall'ufficio di iscrizione dell'unità il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale che è rilasciato previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi.

Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri nazionali.(1)

(1) Sulla materia si richiama la circolare n. 2510368 del 12.9.1987 della D.G. Naviglio.

 

Norme transitorie in materia di nautica da diporto introdotte con D.L. 16.6.94 n. 378 convertito con legge 8.8.94 n.498

Art. 2bis - Disposizjoni per la navigazione in acque interne

1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento previsti per i natanti.

Art. 3

Omissis.......

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7.50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all'art. 5 della legge 11 Febbraio 1971, n.50 e successive modificazioni e integrazioni entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore o un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa. (1)

(1) La firma può essere autenticata dall'ufficio a norma dell'art.2 - comma 11 - della legge 15.5.1997 n.127 come modificata dalla legge 16.6.1998 n.191 ovvero con le modalità previste dalla legge 4.1.1968 n.15

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'antorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore a una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore a una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per quest'ultima categoria a partire dall'1° Gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 Febbraio 1971, n° 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31.12.1994. (1)
(1) Le circolari n. 261294 del 17.6.1994 e 261674 del 16.8.1994 della D.G. Naviglio recano disposizioni di attuazione del provvedimento.

10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiori a 18,4 KW o a 25 CV e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 Febbraio 1971, n° 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore e in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessioni ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dell'attestazione del pagamento di una tassa annua di £.125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 Dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la dizione "riassestamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motore di cui al presente comma sussiste obbligo della patente e, con effetto dal 1° Gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17 della legge 16 Marzo 1976, n° 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. (1)
(1) Le modalità per il riaccenamento della potenza dei motqri sono state stabilite con D.M 1.6.1996 n. 366. Si richiamano anche le circolari n. 11101 del 24.7.1995 del Ministro Trasporti e navigazione (G.U. 175\95) e n. 261294 del 17.6.1994; n. 261674 del 16.8.1994 e n. 262378 del 9.1.1995 della D.G. Naviglio

 

Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte con d.L 21.10.1996 n. 535 convertito con legge 23.12.1996 n.647

Art. 10

"Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e interne"

 

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

  • a) aver compiuto i 21 anni di età;
  • b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dallaa costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo; in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
  • c) essere in possesso del certificato limitato RFT;
  • d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n.4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
  • e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

  • a) avere compiuto i 21 anni di età;
  • b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
  • c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631;
  • d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.(1)
(1) Con D.M 14.3.1997 (G.U.80/97) è stato stabilito il modello del titolo professionale di "conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio"

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

  • a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L 'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
  • b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L 'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleoggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L 'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonchè per gli usi turistici di carattere locale é disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.(1)
(1) La circolare n. 262584 del 14.4.1997 della D.G. Naviglio (G.U. 135\1997) reca direttive di attuazione del provvedimento.

11. L' articolo 15 della legge 5 maggio 1989 n. 171, è sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio".

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con l'indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione noleggio e degli estremi della loro iscrizione nei registri delle imprese della competente camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione".(1)

(1) La circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 262584 del 14 aprile 1997 (G.U. 135\1997) reca le direttive per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio.

12. il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994 n. 731 è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo (1).
(1) i relativi decreti non sono stati ancora emanati.

 

 

 

Gennaio - 2007