Testo coordinato
Navigazione da diporto
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TESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
« Aggiornato al 1° gennaio 2000 »
La normativa sulla navigazione da diporto ha subito nel tempo
numerose modifiche. Per la risoluzione dei problemi quotidiani,
le disposizioni sono state raccolte in un unico fascicolo, contenente:
- a) Legge 11 febbraio 1971 n.50
e successive modificazioni, sulla navigazione da diporto. In
calce a ciascun articolo sono riportati gli estremi dei decreti
e le principali circolari esplicative e di coordinamento sulle
materie specifiche;
- b) Decreto legislativo 14 agosto
1996 n.436 e successive modificazioni, in materia di progettazione,
costruzione e commercializzazione delle unità da diporto
con "Marcatura CE" correlato dalle istruzioni operative
e di coordinamento;
- c) Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1997 n.431 recante il regolamento sulle patenti
nautiche correlato dalle istruzioni operative e di coordinamento;
- d)Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
5 ottobre 1999 n. 478 "Regolamento
recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
- e) Legge e regolamento sulla tassa di stazionamento.
La legge 11 febbraio 1971 n.50
sulla navigazione da diporto é stata modificata dalle seguenti
disposizioni:
a) Leggi: 14.08.1971 n.823; 14.08.1974
n.378; 06.03.1976 n.51; 26.04.1986
n.193: 05.05.1989 n.171; 08.08.1994
n.498; 23.12.1996 n.647 (Artt.6,10,11,15
e 17) e 30.11.1998 n.413 (Artt. 12 e 14)
b) Decreti legislativi 14.08.1996 n.436 come modificato dal decreto
legislativo 11.06.1997 n.205;
c) dal D.P.R. n.431 del 9 ottobre
1997 recante il regolamento sulle patenti nautiche.
SOMMARIO
CAPO I Disposizioni generali articolo 1
CAPO II Costruzione delle imbarcazioni da diporto
articoli 2, 3, 4
CAPO III Iscrizione ed abilitazione alla navigazione
delle imbarcazioni e delle navi da diporto articoli 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAPO IV Comando e condotta di natanti, imbarcazioni
e navi da diporto articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32
CAPO V Comandante ed equipaggio dell'imbarcazione
e della nave da diporto articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38 CAPO VI
Disposizioni penali articoli 30, 40
CAPO VII Regime tributario articoli 41, 42,
43, 44
CAPO VIII Disposizioni complementari articoli
45, 46, 47, 48, 49
CAPO IX Disposizioni transitorie e finali articoli
50, 51, 52, 53, 54, 55 e allegato
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione
da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi
o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro(1).
[(1) per l'impiego delle unità in attività di
locazione e noleggio vd. art. 10
-commi 10 e 11 -della legge 23.12.1996 n.647]
3. In materia di navigazione da diporto, e per tutto ciò che
non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano
le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi
regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
- a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
- b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche
se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto
avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
- c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione
da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50
se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
- d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri
10 se a vela, anche se con motore ausiliario.
5. È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in
cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele
che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su
idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e
le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore
in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72. E'
motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica
e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati
di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente
in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale
fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker,
e la potenza del motore in CV o in KW sia superiore o uguale rispettivamente
a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
6. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione,
dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali,
le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle
navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10
tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro
caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite
di 24 metri.
7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende
la potenza massima di esercizio come definita con decreto del
Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro
per i trasporti.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative
all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza
dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare
di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una
dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte
le sue parti al tipo omologato(1).
[(1) le norme per la definizione e l'accertamento della potenza
massima di esercizio sono state definite con D.M. 21.09.1994 n.664].
9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su
modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la
fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e
penale.
10. L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà
di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le
fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate
nel territorio nazionale.
12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita
delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali
di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni
disponendo per la effettuazione delle prove.
13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio
con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita
di poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi
oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione
e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
14. L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità
che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale,
di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
15. L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato
più di un provvedimento di sospensione.
CAPO II
COSTRUZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Art. 2
1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore
alle 5 tonnellate e per quelle costruitr in serie la dichiarazione
di costruzione è facoltativa.
2. Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non
superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa
Art. 3
1. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto
di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere
firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni
navali, a norma degli articoli 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato
con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni
con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni
metalliche.
2. I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto
possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito
apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità
e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina
mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti,
e che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 275 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui
al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro
della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei
trasporti (1).
[(1) Con D.P.R. 04.06.1997 n.271 sono stati stabiliti i requisiti
dei progettisti delle imbarcazioni da diporto.]
3. I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto
in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche
senza formale progetto, purchè presentino, all'atto della dichiarazione
di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti
delle strutture essenziali.
4. Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile
della costruzione che sia in possesso dei requisiti previsti dai
commi 1 e 2 per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto
dalla competente Autorità marittima o della Navigazione
interna, sulla base dei requisiti stabiliti con Decreto emanato
dal Ministro della Marina mercantile di concerto con il Ministro
dei trasporti (1).
[(1) Il relativo decreto non é stato emanato.
Art. 4
(L'art. 4 é stato abrogato dall'articolo
3 della legge 193/1986).
CAPO III
ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI
E DELLE NAVI DA DIPORTO
Art. 5
1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi
al modello approvato con decreto del Ministro della marina mercantile
di concerto con il Ministro dei trasporti (1).
[(1) Con D.M. 03.06.1972 é stato approvato il modello
di registro.]
2. Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli
uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi,
dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo
a tenere i registri delle navi minori e galleggianti, nonché
dagli uffici della Motorizzazione Civile.
3. Le navi da diporto sono iscritte in registri conformi al modello
approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, tenuti
dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.
4. Ai fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del
regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, ove
l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie
è sufficiente la presentazione all'autorità competente di copia
del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino
fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformità
al prototipo omologato rilasciato dal costruttore (1).
[(1) L'art. 19 del D.L.vo 436 del 14.08.1996, prevede che dopo
il 16.06.1998 le unità da diporto per essere commercializzate
devono riportare la Marcatura CE. Per l'iscrizione delle unità
usate dopo il 16.06.1998, si richiamano le circolari n.266512
e 267733 in data 15.06.1998 e 15.07.1998 della D.G. Naviglio recanti
norme interpretative per l'applicazione della Direttiva dell'Unione
Europea 94/25/CE.]
________________________________________________
Disposizioni integrative della legge 11 febbraio 1971 n.50 e
successive modificazioni per le unità da diporto munite
di Marcatura CE, di cui al Decreto legislativo 14.08.1996 n.436,
come modificato dal Decreto legislativo 11.06.1997 n.205.
Art. 11 - Iscrizione nei registri
1. Le unità da unità da diporto munite di marcatura
CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore
a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore
ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle imbarcazioni
di cui all'art. 5 della legge sulla nautica da diporto.
2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità,
aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate
al ccmma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'art.
13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte
nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo
regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente
alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla
relativa certificazione.
3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni
da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve
presentare all'autorità competente:
- a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata,
dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità
delle parti contraenti nonchè gli elementi di individuazione
dell'unità;
- b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore
o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario,
conforme a quanto previsto dall'allegato
VIII, unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata,
ove prevista, da un organismo notificato;
- c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era
iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da
un paese terzo.
4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell'unità
da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato
di cui al comrna 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione
del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante.
Art. 6
Abrogato dall'art.5 della legge 193/1986
"Alle navi e imbarcazioni da diporto non si applica la
disposizione dell'art.148 del Codice della navigazione" iscrizione
all'estero)
Art. 7
1. Ai fini dell'iscrizione nei registri previsti dall'art 5 si
prescinde dai requisiti di nazionalità di cui agli artt 143, 158
e 159 del Codice della Navigazione, modificati con la legge 9
dicembre 1975, n.723 (1).
[(1) Gli artt. 143 e 159 del C.N. sono stati modificati dall'art.7
della legge 27.02.1998 n.30]
2 Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere
imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei registri
di cui all'art. 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo
presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono
nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato
stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia
domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta.(1)
3 Nel caso il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi
di persona regolarmente soggiornante in ltalia.
(1) L'art. 5 della legge 171/1989 stabilisce:
"1: II cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave
da diporto in Italia puo chiedere alla competente autorità
marittima o della navigazione interna il rilascio di un'autorizzazione
provvisoria alla navigazione
2. L'autorità competente, previa visita di accertamento ai sensi
dell'articolo 12 della legge 11.02.1971 n.50 e successive modificazioni
ed integrazioni, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1,
della durata non prorogabile di centottanta giorni, attribuendo
all'unità da diporto una sigla terminante con la bilatera "DE".
3 Per tutta la durata della validità dell'autorizzazione l'unità
da diporto è considerata in temporanea importazione"
4. I cittadini italiani residenti all' estero che intendono
iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprietà nei
registri di cui all'art 5 devono eleggere domicilio in ltalia.
Art. 8
1. Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio
di apposita licenza, alla navigazione:
a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime
fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
2. Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita
licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime
senza alcun limite.
3. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è
rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali
marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di
spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici
della motorizzazione civile.
4. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici
marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento,
nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata
dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza
che occorra altro documento, nelle acque marittime.
5. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di cui alla lettera b), primo comma del presente articolo è rilasciata
dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi,
dagli Uffici Locali Marittimi e dalle Delegazioni di Spiaggia,
autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle
navi minori e galleggianti.
6. La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto
è rilasciata dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali
Marittimi.
______________________________________________
Disposizioni integrative della legge 11.02.1971 n.50 e successive
modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE
di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato
dal Decreto legislativo 11.6.1997 n. 205 e dall'art 12 della legge
30.11.1998 n. 413..
Art. 12 - Abilitazione alla navigazione
1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo
11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita
licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è deterninata
conformemente alla categoria di progettazione, di cui all'allegato
II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata
dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario per le seguenti specie di navigazione:
- a) senza alcun limite per le unità appartenenti alla categoria
di progettazione A);
- b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa
fino a 4 metri (mare agitato) per le unità appartenenti alla
categoria di progettazione E);
- c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa
fino a 2 metri (mare molto mosso) per le unità appartenenti
alla categoria di progettazione C);
- d) speciale per la navigazione in acque protette con vento
fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5
metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione
D)";
2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma
1. possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore
a quella di progettazione.
3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione
A) e E), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui
all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate
a navigare entro 12 miglia dalla costa.
4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione
C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui
all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive
modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti
dalla categoria di appanenenza.
Art. 9
1. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di cui alla lettera a) dell'art. 8 è conforme al modello approvato
con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con
il Ministro dei trasporti (1).
[(1) Con D.M. 17.11.1973 é stato approvato il modello
di licenza.]
2. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione
di cui alla lettera b) dell'art. 8 e la licenza che abilita alla
navigazione le navi da diporto sono conformi al modello approvato
con decreto del Ministro della marina mercantile.
[(1) Con D.M. 17.11.1973 é stato approvato il modello
di licenza.]
3. La licenza di cui al primo comma dell'art. 8 è rinnovata in
caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio di iscrizione,
ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo
e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto.
4. Oltre ai risultati degli accertamenti di cui all'art. 12 e
alle condizioni di idoneità stabilite dall'articolo 33, sulla
licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi
della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di
garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando
l'osservanza del disposto di cui agli artt. 249, 250, 251, primo
comma, 252, 253, 254, 255, primo comma, e 257 del Codice della
Navigazione (1).
[(1) la circolare 252242 del 14.05.1997 della D.G. Naviglio reca
disposizioni relative all'art. 2688 C.C. - Effetti della mancanza
della continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità
navale tenute dagli uffici marittimi".]
5. Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente
legge debbono essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle
navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia
fotostatica dei documenti stessi autenticata ai sensi dell'art.
14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure da un ufficio marittimo
o della motorizzazione civile, secondo le disposizioni impartite
dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
dei trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente
l'originale alla competente autorità marittima o della motorizzazione
civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito
(1).
[(1) Con D.M. 28.03.1977 sono state stabilite le modalità
per l'autentica delle copie dei documenti da tenere a bordo delle
unità da diporto.]
________________________________________________
Disposizioni integrative della legge 11.02.1971 n.50 e successive
modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura
CE di cui al Decreto legislativo 14.08.1996 n.436 come modificato
dal Decreto legislativo 11.06.1997 n.205.
Art. 13
1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione
di cui all' articolo 12, lettere a), b) e c), è rilasciata dalle
capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli
uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate
dal direttore marittimo a tenere i registri per le navi minori
e gaIIeggianti.
2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione
di cui all'articolo 12, lettera c) oltre che dagli uffici marittimi
indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della
motorizzazione civile.
3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione
di cui all'articolo 12 lettera d) è rilasciata dagli uffici provinciali
della motoiizzazione civile.
4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorità
marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unità
da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali
della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie
di progettazione A), B), C) e D), possono navigare anche nelle
acque marittime.
5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all'atto della
prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione,
è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validità
non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui
ai cornmi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con
il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.(1)
(1) Con D.M 16.12.1998 sono stati approvati i nuovi Modelli di
licenza (provvisoria e definitiva) per le unità munite
di "Marcatura CE".
6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità,
rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13
della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione
devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato
II, punto 2.5.
Art. 10
L'art. 10 é stato abrogato
dall'art. 9 della legge 193/1986.
Art. 11
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
di cui all'art.5 della presente legge espongono la bandiera nazionale
e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono
iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione
o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente
da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo
o ufficio della motorizzazione.
Art. 12
1. L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione
entro i limiti di cui all'art. 8 lettera a) é stabilita
dal Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui
delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa
visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme
tecniche e delle direttive emanate dal ministro della marina mercantile
di concerto con il Ministro per i trasporti. (1)
[(1) Note: a) con D.M. 8.8.1977 sono state emanate le direttive
per l'effettuazione delle visite ai fini dell'abilitazione alla
navigazione delle unità da diporto. b) Il regolamento recante
norme di sicurezza per la navigazione da diporto é stato
approvato con D.M. 5 ottobre 1999 n.478.]
2. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni
nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal
Capo del Circondario Marittimo o da un funzionario da lui delegato,
assistito, quando occorra, da un ingegnere o un perito del registro
italiano navale.
3. La prima visita periodica per le navi e le imbarcazioni abilitate
alla navigazione oltre le sei miglia é effettuata dopo
otto anni dall'iscrizione; per le imbarcazioni non abilitate alla
navigazione oltre le sei miglia è effettuata invece dieci anni
dopo l'iscrizione. Per entrambi i tipi di unità le successive
visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni.
4. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di
danni subiti da imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti
apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano
mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.
5. Ricorrendo le circostanze indicate nel quarto comma, il proprietario
ha l'obbligo di chiedere l'effettuazione delle visite periodiche
o di quelle occasionali all'autorità marittima o della
navigazione interna presso cui l'unità è iscritta o a quella nella
cui giurisdizione essa si trova.
6. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale
delle visite sarà trasmesso, a cura dell'organo tecnico che le
ha effettuate, all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione stessa.
7. Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo
sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita
nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle
annotazioni di sicurezza.
_________________________________________________
Disposizioni integrative della legge 11.2.1971 n.50 e successive
modificazioni, per le unità da diporto munite di Marcatura CE
di cui al Decreto legislativo 14.8.1996 n. 436 come modificato
dal Decreto legislativo 11.6.1997 n. 205.
Art. 14 - Visite di idoneità e di sicurezza
1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima
commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti
alle categorie di progettazione A) e E), è effettuata dopo 8 anni
dall'iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie
di progettazione C) e D) é effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione.
Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni
2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di
danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato
motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità
o di sicurezza.
3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare
la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certlficazione
CE.
4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità,
l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede
al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato
al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.
5. Alla conferma della validità e al rinnovo del Certificato
di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della
motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita
di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall' ente tecnico.
Art.13
1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore
a metri 7.50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con
motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuoritutto
non supenore a metri 10.
La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta,
tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo
posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere,
il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui
all'art. 5 e della relativa licenza.
3. I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa,
salvo quelli indicati nel comma seguente.
L'art.19 del decreto legislativo 14.8.1996 n.436 come modificato
dall'art. 5 del Decreto legislativo 11.6.1997 n.205 stabilisce
"I natanti da diporto di cui all'art.13 della legge sulla
nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per
la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione
e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono
navigare entro dodici miglia dalla costa. Analogamente possono
navigare entro tale limite le unità costruite in singolo
esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata
dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni
deve essere tenuta a bordo".
4. I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti
a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati,
possono navigare entro il limite di un miglio dalla costa. L'autorità
marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a
particolari condizioni locali.
La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate
acqua scooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate
con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione
interna.
5. I natanti indicati nel presente articolo sono soggetti alle
determinazioni dell'Autorità competente per quanto attiene i limiti
di velocità e le zone dello specchio acqueo nelle quali non è
consentita la navigazione.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero
massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone
componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo,
nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo
di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche
strutturali (1).
[(1) il relativo decreto non é stato emanato.
Art. 14
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente
comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale
italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana
motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni,
le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di
licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare
senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed
ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti
ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'articolo
13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata
dall'autorità marittima.
3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione
del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre,
vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si
trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata
ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato
equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti
devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività
sportiva della Lega e delle Federazioni suddette.
Art. 15
1. Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle
unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti
di cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso
nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi
all'omologazione o al collaudo (1).
[(1) Con D.M. 21.9.1994 n.664 é stato approvato il regolamento
per l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori
delle unità da diporto.]
2. Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal Capo del
circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello
rilasciato dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione
civile é valido anche per le acque marittime; esso è conforme
al modello approvato con decreto del Ministro per la Marina Mercantile
di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'Aviazione civile.
(1)
[(1) con D.M. 1.7.1983 é stato approvato il modello
del certificato d'uso del motore. la circolare della D.G. Naviglio
n. 260705 dell'11.5.1995 reca le direttive per il rilascio del
certificato d'uso del motore.]
Art. 16
1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle
aziende di vendita può essere rilasciata dal Capo del Circondario
Marittimo o dalla Direzione Compartimentale della motorizzazione
civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art.
8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa
o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli
effetti come documento di bordo.(1).
[(1) Con D.M. 19.11.1992 n.566 é stato approvato il regolamento
recante le norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea.
Sulla materia vd. anche la circolare n.260625 del 19.04.1995 della
D.G. naviglio.
1.bis. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione
deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che
abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria
dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto,
al comando o alla condotta di quella determinata unità.
Art. 17
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento
di iscrizione nei registri di cui all'art. 5 non sia ancora concluso,
possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella
interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi
uffici di iscrizione.
2. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere
superiore a sei mesi.
CAPO IV
COMANDO E CONDOTTA DI NATANTI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32 sono stati abrogati dall'art.
33 del D.P.R. n. 431 del 9.10.1997
Art. 18 (ABROGATO)
1. Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo
dei qual sia stato installato un motore avente una cilindrata
superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc.
se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se
a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a
motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8
CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni
previste dall'articolo 20.
2. Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20 nessuna
abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti
da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:
a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica
superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con
esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
b) anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti
a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei
quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o
uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.
3. Per la partecipazione all'attività di istruzione delle
scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni
sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonchè per lo
svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si
svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali,
i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in
relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni
sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.
Art. 19 (ABROGATO)
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si
possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di
motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo
comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la
prescritta abilitazione.
2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione
interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto,
nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.
3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a
scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle
imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza.
4. Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale
marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione
interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto.
Art. 20 (ABROGATO)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della
presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto sono rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per
la navigazione entro sei miglia dalla costa;
b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per
la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza
superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per
la navigazione entro sei miglia dalla costa;
d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun
limite dalla costa.
1bis. Per il comando e la condotta di natanti da diporto
a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a
quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente
legge, nonchè per il comando e la condotta di motovelieri e di
natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle
sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite
con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con
motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro
6 miglia di distanza dalla costa. 1ter. Per il comando e la condotta
di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le
abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime
modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario
abilitate senza alcun limite.
2. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta
dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.
3. L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela
e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere
conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo
di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base
dei programmi relativi alla vela e al motore.
4. La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e
le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle
abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del
presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.
5. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per
il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a)
e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal
Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
dei trasporti.
Art. 21 (ABROGATO)
1. I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta
di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.
2. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni
indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 sono rilasciate
dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi
e dalle altre autorità marittime a ciò delegate, nonchè dagli
uffici della motorizzazione civile.
3. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni
indicate alle lettere b) d), nonchè quella per il comando delle
navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli
uffici circondariali marittimi.
4. Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti
del Ministro per la Marina mercantile,di concerto con il Ministro
dei trasporti, per il comando e la condotta delle imbarcazioni
indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 nonchè per la condotta
dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile
per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle
lettere b) e d) dell'articolo 20 e per il comando delle navi da
diporto.
Art. 22 (ABROGATO)
1. Gli esami per conseguire la patente per il comando e la
condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 20, nonchè le patenti per la condotta dei motori
prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione
presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina,
in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo
corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da
un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario
del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario
del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque,
in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto
o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione
civile competente per territorio.
2. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale
che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,
possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente
comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano
svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente
o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione,
in qualità di membro.
3. Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina,
per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza
di cui al precedente comma, nonchè per il rilascio delle patenti,
sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.
Art. 23 (ABROGATO)
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle
abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver
compiuto gli anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta
delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli
anni 24 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto.
Art. 24 (ABROGATO)
1. Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui
all'articolo 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza
e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza
personale ed alle misure di prevenzione previste dall'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
2. Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni
di cui all'articolo 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore
ad anni 5 di reclusione o più condanne che superino complessivamente
tale limite, nonchè coloro che abbiano riportato condanna per
uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice
della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942,
n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, nonchè dal decreto-legge
6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge
25 luglio 1956, n. 786.
Art. 25 (ABROGATO)
1. Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo
20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche
o pschiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni
inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.
2. I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti
con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto
con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della Sanità.
Art. 26 (ABROGATO)
1. L'esercizio dell'attività professionale di istruttore
per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo
20 è sottoposto al controllo delle autorità marittime e del Ministero
dei trasporti secondo le rispettive competenze.
Art. 27 (ABROGATO)
1. Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante
ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi,
in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo
almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
2. Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante
deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25.
3. Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta
della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata
all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto.
Art. 28 (ABROGATO)
1. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina
militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto,
in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni
di cui all'articolo 20.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei
Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al
comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della
Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire,
senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.
3. Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza
esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività
di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma
dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso
di abilitazione al comando di unità navale.
4. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche
ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli
stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente
personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione
dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici
e morali di cui agli articoli 24 e 25.
Art. 29
1. Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti,
dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno
una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o
revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate
a chi ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide per
anni cinque. (ABROGATO)
2. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto
con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma,
della presente legge.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce
con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti
nautiche, nonchè termini di validità più ridotti per determinate
categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità
cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti
fisici o psichici.
4. Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi
di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla
persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici
e psichici prescritti, nonchè sulla persistenza della idoneità
tecnica al comando. (ABROGATO)
Art. 30 (ABROGATO)
1. La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo
per la perdita di uno dei requisiti fisici, pschici o morali di
cui agli articoli 24 e 25.
Art. 31 (ABROGATO)
1. Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo
o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle
norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto
o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza,
la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente
gravi, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una
nuova patente.
2. Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della
patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla
reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti
contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II
del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte
terza del codice della navigazione.
Art. 32 (ABROGATO)
1. La patente è sospesa dalla competente autorità marittima
o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale
a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni
gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul
comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o
per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI
del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte
terza del codice della navigazione.
2. L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati
dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio
della patente.
3. La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata
al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo
anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli
indizi a carico dello imputato.
4. La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti
casi:
a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione
o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto
di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di
sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni
della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;
c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di
imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre
danni;
d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.
5. La durata della sospensione della patente non può superare
il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere a), b) e
d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del
comma precedente.
6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto
comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.
7. I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente.
CAPO V
COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO
Art. 33
1. L'autorità che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la
nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'art.
8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone
componenti l'equipaggio, nonchè il numero massimo delle persone
trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto
del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
dei trasporti (1).
[(1) Il relativo decreto non é stato emanato]
Art. 34
1. Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione
civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la
condotta delle imbarcazioni da diporto e la condotta del motore
possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.
Art. 35
1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono
essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di passeggeri,
anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16°
anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il
18° anno di età, per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal
personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della
navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle
persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri,
anche se non cittadini italiani, purchè abbiano compiuto il 16°
anno di età.
Art. 36
1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello
della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni
o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste
dall'articolo 20, (ora artt. 3 e 4 del regolamento sulle patenti)
non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali
previsti dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti
di esecuzione.
Art. 37
1. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della
gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni
e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento
conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la
marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti e
l'aviazione civile (1).
[(1) Con D.M. 20.3.1973 é stato approvato il modello
di documento per le navi e le imbarcazioni da diporto. Alle unità
impiegate in attività di noleggio deve essere rilasciato
il "ruolino equipaggio". (Vd circolare
n.262584 del 14.4.1997 della D.G. Naviglio)]
Art. 38
1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero,
muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente
dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza,
possono comandare o condurre, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni
e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art. 5, entro
i limiti della abilitazione medesima.
2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere
tenuto a bordo.
3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per
comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una
dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti
che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno
dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento
sostitutivo ai detti fini.
CAPO VI
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 39
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume
o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la
prescritta abilitazione è punito con l'arresto da cinque giorni
a sei mesi, o con l'ammenda da lire un milione a lire due milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti
segnalati di interdizione alla navigazione è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire due
milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi
una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato
dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
un milione. (°)
[(°) Nota: L'art. 18 - comma 1 - della legge 7 dicembre
1999 n.472 stabilisce: "I proventi contravvenzionali previsti
dalla legge 26 gennaio 1865 n.2134, derivanti dall'accertamento
delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n.50 e successive
modificazioni, non sono soggetti a riparto".]
Art. 40
1. Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la
sola pena dell'ammenda prevista dall'art. 39, prima che il decreto
di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione,
prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria
di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può
presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore
compartimentale della motorizzazione civile per l'accertata infrazione.
2. Il comandante del porto o il direttore comparimentale della
motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede,
qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria
e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda
stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve
pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro
il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza
dal beneficio dell'oblazione.
3. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore
compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato
verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale,
il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale
del provvedimento.
4. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per
le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il
reato.
(1) con sentenza della Corte Costituzionale 7.7.1976 n.164
é stata dichiarata l'incostituzionalità della competenza
del comandante del porto.
CAPO VII
REGIME TRIBUTARIO
Art. 41
(L'art.41 é stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972
n.641)
1. Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella A allegata
al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni
amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:
190-bis - abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto
alla navigazione.
a) con licenza:
1) per imbarcazioni da diporto,tassa dovuta lire 3.000;
2) per navi da diporto,tassa dovuta lire 20.000;
b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria:
per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500.
190-ter - certificato di collaudo di motori amovibili, tassa
dovuta lire 1.500.
Art. 42 (°)
(L'art.42 é stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972
n.641)
(°) La disciplina sulle tasse di concessioni governative per
le patenti nautiche é prevista nel decreto del Ministero
delle Finanze in data 28 dicembre 1995 Titolo V art. 16 (G.U. 303
del 30.12.1995.
1. Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella A allegata
al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal
seguente: 195.5 - rilascio e vidimazione di patenti: a) per il
comando o la condotta di imbarcazioni da diporto: tassa di rilascio
lire 5.000; b) per il comando di navi da diporto: tassa di rilascio
lire 10.000; tassa di vidimazione lire 3.000.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15
del numero di ordine 212 della tabella A allegata al testo unico
di cui allo articolo precedente.
Art. 43
1. L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è sostituito
dal seguente:
Art. 52 - (tassa di ammissione agli esami per il conseguimento
delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). - L'ammissione
agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti
la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa:
- a) di lire 25.000 se l'abilitazione concerne il comando o
la condotta di imbarcazione da diporto;
- b) di lire 125.000 se l'abilitazione concerne il comando
di navi da diporto;
- c) di lire 7.500 se l'abilitazione concerne la condotta di
motori.
(1) Gli importi sono stati aumentati del 150 % dall'art. 7
della legge 6.8.1991 n.255
Art. 44
1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi
competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti
e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.
2. Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi
di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di
attuazione della presente legge.
3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri
5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella
legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima,
e dalla tabella VI/A, allegata al D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 (1), per la navigazione
interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.
(1) Modificata con legge 1.12.1986 n.870 (SO.G.U. 291/1986).
4. Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro
Italiano Navale secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento
dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina
mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. per le
operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge,
i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se
é richiesto l'intervento del registro Italiano Navale.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
Art. 45
(L'art. 45 é stato abrogato dall'art.
24 della legge 26 aprile 1986 n.193)
Art. 46
1. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione.
(1)
2. Ai natanti da diporto indicati all'art. 13 non si applicano
le disposizioni di cui agli artt. da 232 a 375 del codice della
navigazione.
(1) L'art. 15 comma 3bis della legge 23.12.1996 n.647 stabilisce:
"Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non
si applicano alle unità da diporto".
Art. 47
1. La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione
dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo precedente
è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.
2. Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art.
2947 dello stesso codice.
Art. 48
1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si
estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dallo
art. 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni
a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece
le imbarcazioni indicate all'art. 401 del regolamento di esecuzione
al codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio
1952, n. 328.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si
applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli
fiscali, previsti dall'art. 15 della presente legge, indipendentemente
dall'imbarcazione alla quale vengono applicati.
3. La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero
o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano
impiegati nelle acque territoriali nazionali. (1)
(1) La circolare n.261016 del 21.5.1993 della D.G. Naviglio,
reca disposizioni sulla "carta verde".
Art. 49
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore
ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente
in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite
dall'autorità competente.
(2). Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore
a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla
costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità
competente.
(3). Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità
da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza
pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad
una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone.
Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da
diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica
sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati
quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti
dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.
2. Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi
di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la
distanza dalla costa ove la navigazione é effettivamente
svolta.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
E' stato abrogato dall'art.33 del D.P.R. n. 431/1997.
1. Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima
della entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al
comando delle navi indicate all'articolo 213 del codice della
navigazione, può conseguire l'abilitazione prevista dalla lettera
b) dell'articolo 20 della presente legge senza sostenere gli esami
prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali
previsti dalla presente legge.
2. Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16
del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire
l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto
di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione
oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti
dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali
previsti da quest'ultima.
3. Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16
del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni
da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate,
in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa purchè presenti
alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda
intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto d)
della presente legge.
4. L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali,
deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 51
E' stato abrogato dall'art.33 del D.P.R. n. 431/1997.
1. L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del
regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validità
ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del
motore, dall'esame previsto dall'articolo 20.
Art. 52
E' stato abrogato dall'art.16 della legge 6.3.1976 n.51.
1. Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono
essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il
30 giugno 1975.
Art. 53
1. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente
legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto
battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata
in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme
vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari
all'uno per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra
tassa od imposta.
Art. 54
1. Le disposizioni della presente legge che richiedano, per
la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano
in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.
2. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente
della Repubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per la marina mercantile,
di concerto con il Ministro dei trasporti e l'Aviazione civile.
Art. 55
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima.
Norme integrative in materia doganale introdotte dall' art.
20 della legge 6 marzo 1976 n. 51
il secondo comma dell'articolo 254 del Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
"La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane
solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale.
E' altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto,
a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello
Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione
che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco
e sia annotata sul giomale nautico e che, in caso di rientro in
un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato
mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'Autorità marittima
estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici
già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni
previste dalle vigenti leggi finanziarie"
(Sulla materia si richiama la circolare n.265658 del 5 giugno
1976 della D.G.Naviglio)
Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte
con legge 26 aprile 1986 n. 193
.......omissis..........
Art. 28
Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero
l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, deve ottenere dall'ufficio
di iscrizione dell'unità il preventivo nulla osta alla dismissione
della bandiera nazionale che è rilasciato previo accertamento
dell'inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta
estinzione degli stessi.
Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero
dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri
nazionali.(1)
(1) Sulla materia si richiama la circolare n. 2510368 del 12.9.1987
della D.G. Naviglio.
Norme transitorie in materia di nautica da diporto introdotte
con D.L. 16.6.94 n. 378 convertito con legge 8.8.94 n.498
Art. 2bis - Disposizjoni per la navigazione in acque interne
1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si
applicano le disposizioni di legge e di regolamento previsti per
i natanti.
Art. 3
Omissis.......
3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore
di metri 7.50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri
di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti,
devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali
di cui all'art. 5 della legge 11 Febbraio 1971, n.50 e successive
modificazioni e integrazioni entro il termine massimo di un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui
trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della
precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una
dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o
del rivenditore o un atto notorio del proprietario dai quali si
evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso
dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto
pari o inferiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela
o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se
iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, mediante
domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla
data di presentazione della domanda stessa. (1)
(1) La firma può essere autenticata dall'ufficio a norma
dell'art.2 - comma 11 - della legge 15.5.1997 n.127 come modificata
dalla legge 16.6.1998 n.191 ovvero con le modalità previste
dalla legge 4.1.1968 n.15
5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri
possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative
annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore
alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore
a 24 metri, devono richiedere, all'antorità presso la quale sono
iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione
dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi
da diporto e il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore
alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari o inferiore
a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio
di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle
navi da diporto a quello delle imbarcazioni e il rilascio di una
nuova licenza di navigazione.
8. I proprietari di unità le quali a norma del presente decreto
transitano da una categoria superiore a una inferiore, che hanno
già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno
1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate
in eccedenza.
9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del
presente decreto transitano da una categoria inferiore a una superiore,
devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista,
per quest'ultima categoria a partire dall'1° Gennaio 1995.
10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11
Febbraio 1971, n° 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo
2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento
del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità
in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto,
deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro
il 31.12.1994. (1)
(1) Le circolari n. 261294 del 17.6.1994 e 261674 del 16.8.1994
della D.G. Naviglio recano disposizioni di attuazione del provvedimento.
10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza
attestata sul libretto d'uso pari o inferiori a 18,4 KW o a 25
CV e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18,
primo comma, della legge 11 Febbraio 1971, n° 50, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta
alterazione del motore e in particolare del relativo impianto
di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata,
possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessioni ovvero all'autorità marittima
che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del
motore apposita istanza a sanatoria della propria posizione, per
chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di
un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il
certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante
l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata
da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato,
nonché dell'attestazione del pagamento di una tassa annua
di £.125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e
1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il
1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro
il 31 Dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno
riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché
la dizione "riassestamento potenza". Copia del bollettino di versamento
e dell'istanza vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata,
sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione
del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva
e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni
dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della
nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto
spinte da motore di cui al presente comma sussiste obbligo della
patente e, con effetto dal 1° Gennaio 1995, se dovuto, il
rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'articolo 17 della
legge 16 Marzo 1976, n° 51, introdotto dal comma 2 del presente
articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni
di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto
del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. (1)
(1) Le modalità per il riaccenamento della potenza dei motqri
sono state stabilite con D.M 1.6.1996 n. 366. Si richiamano anche
le circolari n. 11101 del 24.7.1995 del Ministro Trasporti e navigazione
(G.U. 175\95) e n. 261294 del 17.6.1994; n. 261674 del 16.8.1994
e n. 262378 del 9.1.1995 della D.G. Naviglio
Norme integrative in materia di nautica da diporto introdotte
con d.L 21.10.1996 n. 535 convertito con legge 23.12.1996 n.647
Art. 10
"Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e interne"
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123,
130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942 n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i
seguenti requisiti:
- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle
imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dallaa
costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio
1971 n. 50, e successive modificazioni ovvero dell'abilitazione
al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del
medesimo articolo; in corso di validità e conseguite da almeno
tre anni;
- c) essere in possesso del certificato limitato RFT;
- d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo
238, primo comma, n.4, del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
- e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne
occorrono i seguenti requisiti:
- a) avere compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle
imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa,
di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e
successive modificazioni ed integrazioni. in corso di validità
e conseguite da almeno tre anni;
- c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo
49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1949 n. 631;
- d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza
motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza
alcun limite dalla costa, nonché nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore
o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro
che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei
titoli professionali della navigazione interna, per i servizi
di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del
codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni
da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti
per ciascun titolo.
7. il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di
iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni
da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.(1)
(1) Con D.M 14.3.1997 (G.U.80/97) è stato stabilito il modello
del titolo professionale di "conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio"
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di
unità da diporto si intende:
- a) per locazione, il contratto con cui una delle parti
si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un
dato periodo di tempo l'unità da diporto. L 'unità passa in
godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa
la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- b) per noleggio di unità da diporto, il contratto
con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito,
si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata
navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la
navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite
dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso
l'equipaggio. L 'unità noleggiata rimane nella disponibilità
del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleoggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in
perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza
e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969
n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e
dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni
ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
10. L 'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo
13 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni,
per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative
nonchè per gli usi turistici di carattere locale é disciplinata,
anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con
provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.(1)
(1) La circolare n. 262584 del 14.4.1997
della D.G. Naviglio (G.U. 135\1997) reca direttive di attuazione
del provvedimento.
11. L' articolo 15 della legge
5 maggio 1989 n. 171, è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo
1 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni
e integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto
possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di
noleggio".
2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione
e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da
diporto, con l'indicazione dei soggetti, ditte individuali o società,
esercenti l'attività di locazione noleggio e degli estremi della
loro iscrizione nei registri delle imprese della competente camera
di commercio industria, artigianato ed agricoltura.
Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di
navigazione".(1)
(1) La circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione
n. 262584 del 14 aprile 1997 (G.U.
135\1997) reca le direttive per l'esercizio dell'attività
di locazione e noleggio.
12. il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 settembre 1994 n. 731 è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono
emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di
sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio,
nonché per la attuazione delle disposizioni del presente
articolo (1).
(1) i relativi decreti non sono stati ancora emanati.
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