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Attività radioeletriche di debole potenza

 

Il CB a bordo

Il CB a bordo non rientra nelle dotazioni di sicurezza obbligatorie, ma in molti ne fanno uso durante le uscite di pesca per scambiarsi notizie sull'andamento della giornata, e così quelli in altura o che oltrepassano le 6 miglia (VHF obbligatorio) si dimenticano di accendere il vhf.

Questo strumento ha assunto la sua importanza fino ad essere impiegato come mezzo ufficiale di comunicazione, in abbinamento al VHF, durante lo svolgimento di alcune gare di pesca al tonno.

L'introduzione del Codice delle Comunicazioni, D.Lgs n. 259 del 01.08.2003, ha portato alcune novità, anche in merito al canone annuo da versare, ma per quest'aspetto bisogna diversificare l'impiego che se ne fa.

 

Uso Amatoriale

Il Libero Uso viene descritto come facoltà di utilizzo di apparecchiature senza necessità di Autorizzazione Generale, recependo così la Direttiva 1999/5/EC, per il quale non si é soggetti al pagamento di alcun tributo.

A conferma di ciò vi é il comma 5 dell'Art. 1(Tipologia dei contributi ) Capo I (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ) dell'allegato 25 del D.Lgs 259 01.08.2003.

Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo

 

Art. 105 D.Lgs 259 01.08.2003

Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.

2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

Ora, al concetto di Libero Uso, si abbina l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'art.145 comma 3 e NON dell'obbligo a fornire gli allegati previsti nel comma 4 tra cui l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'art. 36 dell'allegato 25.

 

Uso CB con Autorizzazione o concessione

Le autorizzazioni in atto alla data del 01.01.2002 sono automaticamente convertite in autorizzazioni generali con validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria di autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo.

 

I "baracchini" o CB in possesso di Autorizzazione Generale per l'utilizzo di apparati al loro impiego ed uso, devono invece pagare la somma di:

- 12,oo € per il 2004;

- 4,25 € per il 2003; (conguaglio 12 € e il canone 2003)

- 4,25 € per il 2002; (conguaglio 12 € e il canone 2002)

 

Il canone annuale C.B., va effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C.C.P. n° 145607 intestato a :

Tesoreria Prov.le dello Stato c/o Ministero delle Comunicazioni di Ancona, recante la causale:

"Canone C.B. anno ............."

Dopo il 31 gennaio la quota del canone da versare deve essere aumentata del 3,5% quale interesse di mora per il ritardato pagamento.

 

Il conguaglio fra i 12 € e i canoni pagati negli anni 2002 e 2003 andava effettuato entro il 31/10/2003 senza interessi altrimenti entro il 31/12/2003 con 0,21 € di interessi.

12,00 € (meno) 7.75 € = 4,25 € + 0,21€ = 4,46 € (2002)

12,00 € (meno) 7.75 € = 4,25 € + 0,21€ = 4,46 € (2003)

 

Il mancato pagamento dei contributi e del relativo conguaglio comporterà l'applicazione dell'art. 102, comma 5; D.Lgs. 259/03 (effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali, sanzioni amministrativa pecuniaria da 250,oo a 2.500,oo €uro) .

L'autorizzazione, per chi si fosse dimenticato di pagare per uno o più anni, comunque non decade per tutta la sua validità.

La sanzione per l'uso di apparati ricetrasmittenti con autorizzazione scaduta é di qualche migliaio di Euro. E' l'utente che, a differenza degli anni passati, ha il dovere di controllare la data di scadenza dell'autorizzazione e di attivarsi per rinnovarla.

 

Il D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003, e relativi allegati, é stato pubblicato nella G.U. n.150/L del 15.09.2003 S.O. n. 214 S.G.

 

Art. 36 ( Allegato 25 ) D.Lgs 259 01.08.2003

Attività in banda cittadina

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.

 

Art. 37 ( Allegato 25 ) D.Lgs 259 01.08.2003

Attività assimilate a quella in banda cittadina

1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

 

Art. 32 ( Allegato 25 ) D.Lgs 259 01.08.2003

Esenzioni e riduzioni

Sezione IX - Esenzioni e riduzioni

1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.

2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.

5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.

6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.

7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.

8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo e' stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente:
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.

9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonche' di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.

11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.

 

 

 

PMR 446

(Private Mobile Radio) le cui frequenze non rientrano nelle bande radioamatoriali, nasce dalle decisioni del CEPT (Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni) che obbligano gli stati membri a:

- Riservare la banda di frequenze 446.0 - 446.1 MHz per il servizio PMR

- esentare le apparecchiature PMR 446 da licenze individuali;

- Permettere la libera circolazione ed uso delle apparecchiature PMR 446 conformi agli standard europei ETS 300 296.

 

CB a bordo

Decreto Legislativo n° 259, 01/08/2003

Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 105 Libero uso

Art. 36 e 37 (canoni)

Art. 32 (Esenzioni-riduzioni)

PMR 446

 

 

 

Gennaio - 2007