Attività radioeletriche di debole
potenza
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Il CB a bordo
Il CB a bordo non rientra nelle dotazioni di sicurezza obbligatorie,
ma in molti ne fanno uso durante le uscite di pesca per scambiarsi
notizie sull'andamento della giornata, e così quelli in
altura o che oltrepassano le 6 miglia (VHF obbligatorio) si dimenticano
di accendere il vhf.
Questo strumento ha assunto la sua importanza fino ad essere
impiegato come mezzo ufficiale di comunicazione, in abbinamento
al VHF, durante lo svolgimento di alcune gare di pesca al tonno.
L'introduzione del Codice delle Comunicazioni, D.Lgs n. 259 del
01.08.2003, ha portato alcune novità, anche in merito al
canone annuo da versare, ma per quest'aspetto bisogna diversificare
l'impiego che se ne fa.
Uso Amatoriale
Il Libero Uso viene descritto come facoltà di utilizzo
di apparecchiature senza necessità di Autorizzazione Generale,
recependo così la Direttiva 1999/5/EC, per il quale non
si é soggetti al pagamento di alcun tributo.
A conferma di ciò vi é il comma 5 dell'Art. 1(Tipologia
dei contributi ) Capo I (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE )
dell'allegato 25 del D.Lgs 259 01.08.2003.
Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti
al versamento di alcun contributo
Art. 105 D.Lgs 259 01.08.2003
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze
di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti
a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali
rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB",
sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità
di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti
a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste
il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione
di programmi o comunicati destinati alla generalità degli
ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione
di cui all'articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99,
comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione:
non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla
ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze.
Ora, al concetto di Libero Uso, si abbina l'obbligo di rendere
la dichiarazione di cui all'art.145 comma 3 e NON dell'obbligo
a fornire gli allegati previsti nel comma 4 tra cui l'attestazione
del versamento dei contributi di cui all'art. 36 dell'allegato
25.
Uso CB con Autorizzazione o concessione
Le autorizzazioni in atto alla data del 01.01.2002 sono automaticamente
convertite in autorizzazioni generali con validità di dieci
anni a decorrere dalla data originaria di autorizzazione o da
quella dell'ultimo rinnovo.
I "baracchini" o CB in possesso di Autorizzazione Generale
per l'utilizzo di apparati al loro impiego ed uso, devono invece
pagare la somma di:
- 12,oo € per il 2004;
- 4,25 € per il 2003; (conguaglio 12 € e il canone
2003)
- 4,25 € per il 2002; (conguaglio 12 € e il canone
2002)
Il canone annuale C.B., va effettuato entro il 31 Gennaio di
ogni anno sul C.C.P. n° 145607 intestato a :
Tesoreria Prov.le dello Stato c/o Ministero delle Comunicazioni
di Ancona, recante la causale:
"Canone C.B. anno ............."
Dopo il 31 gennaio la quota del canone da versare deve
essere aumentata del 3,5% quale interesse di mora
per il ritardato pagamento.
Il conguaglio fra i 12 € e i canoni pagati negli
anni 2002 e 2003 andava effettuato entro il 31/10/2003 senza interessi
altrimenti entro il 31/12/2003 con 0,21 € di interessi.
12,00 € (meno) 7.75 € = 4,25 € + 0,21€ =
4,46 € (2002)
12,00 € (meno) 7.75 € = 4,25 € + 0,21€ =
4,46 € (2003)
Il mancato pagamento dei contributi e del relativo conguaglio
comporterà l'applicazione dell'art. 102, comma 5; D.Lgs.
259/03 (effettuazione di servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato in difformità da quanto previsto per le
autorizzazioni generali, sanzioni amministrativa pecuniaria da
250,oo a 2.500,oo €uro) .
L'autorizzazione, per chi si fosse dimenticato di pagare per
uno o più anni, comunque non decade per tutta la sua validità.
La sanzione per l'uso di apparati ricetrasmittenti con autorizzazione
scaduta é di qualche migliaio di Euro. E' l'utente che,
a differenza degli anni passati, ha il dovere di controllare la
data di scadenza dell'autorizzazione e di attivarsi per rinnovarla.
Il D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003, e relativi allegati,
é stato pubblicato nella G.U. n.150/L del 15.09.2003 S.O.
n. 214 S.G.
Art. 36 ( Allegato 25 ) D.Lgs 259 01.08.2003
Attività in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli
apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno
in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo
145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso
dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza,
verifica e controllo.
Art. 37 ( Allegato 25 ) D.Lgs 259 01.08.2003
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina
si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure
esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente
dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso
l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre,
di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero
per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 32 ( Allegato 25 ) D.Lgs 259 01.08.2003
Esenzioni e riduzioni
Sezione IX - Esenzioni e riduzioni
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi
previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate
all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118"
(Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto
ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche
alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie
dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi
di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti
radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività
antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento
dei contributi di cui al presente Titolo per le attività
assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai
sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del
Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi
sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi
di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi
di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari
e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80
per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico
presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la
sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del
70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico
di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza
legalmente riconosciuti.
8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo
e' stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente:
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente
per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese
le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o
istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del
40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da
consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali,
regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche
e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di
elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali
di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di
materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie,
tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonche' di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle
autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere
e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle
autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi
titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione
della domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare
la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività
da esercitare.
PMR 446
(Private Mobile Radio) le cui frequenze non rientrano nelle bande
radioamatoriali, nasce dalle decisioni del CEPT (Conferenza Europea
delle amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni) che obbligano
gli stati membri a:
- Riservare la banda di frequenze 446.0 - 446.1 MHz per il servizio
PMR
- esentare le apparecchiature PMR 446 da licenze individuali;
- Permettere la libera circolazione ed uso delle apparecchiature
PMR 446 conformi agli standard europei ETS 300 296.
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