Documenti obbligatori da tenere a bordo
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I NATANTI devono avere a bordo i seguenti documenti.
a) Certificato d'uso del motore (su tale documento è
indicata la potenza del motore in Kx / CV e la cilindrata per
determinare l'eventuale obbligatorietà della patente nautica
(tale documento può essere tenuto a bordo in copia autenticata).
b) Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi
potenza. (il limite dei 3 CV fiscali é stato abolito).
Il contrassegno del certificato deve essere esposto in modo
ben visibile.
c) Certificato di omologazione solo per i natanti abilitati
alla navigazione entro 12 miglia. (Certificato di omologazione
in caso di unità costruite in serie, altresì, se trattasi di unità
cancellate dai RID deve essere tenuto a bordo l'estratto rilasciato
dall'Autorità Marittima dal quale risulti che l'unità era in precedenza
abilitato alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, oppure
certificato rilasciato dall'ente tecnico che attesti l'idoneità
alla navigazione entro le 12 miglia).
d) Patente Nautica in corso di validità se trattasi
di unità con motore superiore al limite di 30 Kw o 40,8 CV oppure
con cilindrata superiore a:
- 750 cc se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
- 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo;
- 2.000 cc se diesel.
La patente é obbligatoria anche quando:
- indipendentemente dalla potenza del motore, si effettua una
navigazione ad una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa;
- indipendentemente dalla potenza del motore, si assume la condotta
di un acquascooter o si esercita lo sci nautico
In altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento.
La tassa annuale sulla patente é stata abolita.
e) Licenza di esercizio RTF e certificato limitato RTF,
obbligatori per i natanti che navigano oltre le 6 miglia ed entro
le 12 miglia dalla costa ma (obbligo del VHF);
se, comunque installato, si naviga entro le 6 miglia, é
obbligatorio tenere a bordo la doumentazione per l'uso del VHF.
Il documento non ha scadenza.
Le IMBARCAZIONI devono avere a bordo i seguenti documenti.
a) Licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun
visto periodico).
b) Certificato d'uso del motore (solo per le unità munite
di motore fuoribordo).
c) Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi
potenza. (il limite dei 3 CV fiscali é stato abolito).
Il contrassegno del certificato deve essere esposto in modo
ben visibile.
d) Certificato di Sicurezza in corso di validità,
(previsto dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto
D.M.478/1999). Le annotazioni
di sicurezza riportate sulla licenza sono valide fino alla data
indicata di scadenza, successivamente a questa data vanno rinnovate
ogni 5 anni.
e) Licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le
unità da diporto che intrapprendono una navigazione oltre le 6
miglia dalla costa, che devono avere a bordo almeno un apparato
VHF. Nel documento sono indicati oltre agli elementi di individuazione
dell'unità ed al nominativo internazionale, anche il tipo di apparato
RTF esistente a bordo. Il documento non ha scadenza.
f) Certificato limitato RTF (operatore), si consegue senza
esame e non ha scadenza.
g) Ricevuta comprovante il pagamento del canone degli apparecchi
radiotelevisivi a bordo (solo per unità impiegate in
attività di locazione o noleggio)
h) Patente nautica in corso di validità (Tassa annuale
é stata abolita). Vedi obbligatorietà alla voce
documenti per i Natanti.
NOTE (Natanti - Imbarcazioni)
- Tutti i documenti di cui sopra, nei porti o nelle acque nazionali,
possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata.
- i natanti con marchio CE non hanno più l'obbligo di
avere a bordo "il manuale del proprietario"
- i natanti non hanno l'obbligo del certificato di stazza.
- La tassa di stazionamento é stata soppressa per
le unità da diporto siano questa natanti od Imbarcazioni.
Unità da diporto di BANDIERA ESTERA
Secondo le convenzioni internazionali, le unità da diporto
di bandiera estera (Paesi dell'Unione Europea ma anche terzi)
che navigano nelle acque territoriali italiane, devono osservare
le leggi e i regolamenti vigenti, anche per quanto concerne le
dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, vigenti nel
Paese di cui portano la bandiera.
Devono inoltre avere a bordo i documenti sia dell'unità
da diporto, sia delle persone imbarcate.
In navigazione nelle acque marittime territoriali italiane devono
osservare le disposizioni emanate dalle Autorità Marittime
o della Navigazione Interna, riguardo la circolazione dei mezzi
nautici lungo la costa (distanze dalla costa, norme di sicurezza
nelle acque riservate ai bagnanti, negli approdi ecc.)
I cittadini italiani in possesso di un'abilitazione estera, (anche
se di Paese dell'Unione Europea) residenti in italia o che residenti
all'estero rientrano definitivamente in italia, non possono più
comandare le unità da diporto di BANDIERA ITALIANA con
l'abilitazione straniera ma devono munirsi di una delle patenti
previste dalla legge sulla nautica da diporto.
Quindi se Italiani ma ancora residenti all'estero, si può
condurre l'imbarcazione con la patente estera o abilitazione conseguita
all'estero.
Con la patente nautica é ora possibile assumere il comando
anche delle unità da diporto di bandiera comunitaria. Da
notare però che tra i Paesi dell'Unione Europea non vige
il principio della reciprocità per cui prima di condurre
un'unità di bandiera in un Paese dell'Unione Europea é
necessario informarsi presso l'Autorità consolare se é
consentito dalle leggi del Paese stesso.
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