LEGGE 8 luglio 2003, n.172
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Disposizioni per il rilancio della Nautica da Diporto
Sono finalmente Legge le disposizioni per il riordino della nautica
da diporto e del turismo nautico.
Quello che si proponeva
il disegno di legge.

Il testo della legge, articolo per articolo e in un unico file
in formato PDF, stampabile e leggibile direttamente dal vostro
PC.
La legge 172, approvata il 14 Luglio, diventerà operativa
il 29 Luglio 2003, dopo i 15 gg necessari perché venga
pubblicata nella gazzetta ufficiale.
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50)
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 é sostituito dal seguente:
"ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle
interne.
2. É navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi
o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque
tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con
scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unità individuate
ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante
contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della
navigazione da diporto, nonché come unità appoggio
per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende
la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata
adottata con decreto del Ministro delle attività produttive
ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme
al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) l'articolo 5 é sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in
registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali
marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie
di porto. Il modello dei registri é approvato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni
da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati
presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali
marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio
su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori
dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità
da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente
deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando
domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma
1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente
le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato,
nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
di propulsione installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione
del titolo di proprietà di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione
dell'unità condizionata alla successiva presentazione del
titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario
della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione
senza che sia stato presentato il titolo di proprietà,
l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e
il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio
che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve
presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà
e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità
da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente
diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda
all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero
la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione
alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della
propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma
1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti";
c) l'articolo 7 é sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che
intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità
da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo
5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità
consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme
previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso
di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della società
estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta
nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero,
deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere
o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare
un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale
le autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità
iscritta";
d) l'articolo 8 é sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono
i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione,
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che
ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza
alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri
di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione,
rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che
le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche
di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità
rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi
sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati
dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi
anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto
di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino
a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B
di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino
a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione
C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza
4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria
di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";
e) l'articolo 9 é sostituito dal seguente:
"ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli
conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo
33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di
noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati
il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche
principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome
dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il
tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e
degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità
di cui é stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio
del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di
modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di
navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti
dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in
copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione
dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza
della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria
alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni,
a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità
sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante
mezzi elettronici o informatici";
f) l'articolo 12 é sostituito dal seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e
per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità
delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso é
rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 é sostituito dal seguente:
"ART. 13. - 1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o
inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla
lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in
acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri
di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo
9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti
da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri
delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime
giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati
jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela
e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri
quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché
degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati
con ordinanze delle competenti autorità marittime e della
navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto
d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età
e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997,
n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente
la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione
senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione
da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso
durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato
di omologazione con relativa dichiarazione di conformità
ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto
organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione
o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici
di carattere locale é disciplinata, per quanto concerne
le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo
del circondario";
h) l'articolo 33 é sostituito dal seguente:
"ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto,
l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota
sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla
base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata
per l'iscrizione dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili
é documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta
del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti
2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della
dichiarazione di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre 1999, n. 478.
3. É responsabilità del comandante o del conduttore
dell'unità da diporto verificare prima della partenza la
presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare
l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende
intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine
previste e alla distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 é sostituito dal seguente:
"ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore,
i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere
svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti
purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno
di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale
iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione
interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in
qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età";
l) l'articolo 37 é sostituito dal seguente:
"ART. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto,
qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi
iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione
interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente
apposito documento, redatto in conformità al modello di
cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo
1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio
1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo
imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento";
m) l'articolo 39 é sostituito dal seguente:
"ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la
condotta di una unità da diporto senza avere conseguito
la prescritta abilitazione é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa
sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta
di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione
perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti;
la sanzione é raddoppiata nel caso di comando o condotta
di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità
da diporto con una abilitazione scaduta é soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro
a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da
diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento
o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente
in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale
e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva
una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza
della navigazione é soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto
é commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione
é ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non
osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento
emanato dall'autorità competente in base alla presente
legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il
periodo di sospensione della navigazione é riportato sulla
licenza di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 é sostituito dal seguente:
"La responsabilità civile verso terzi derivante dalla
circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo
1, comma 3, della presente legge, é regolata dall'articolo
2054 del codice civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti
dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto,
come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con
esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale
vengono applicati";
p) l'articolo 49 é sostituito dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo
di lunghezza superiore a 24 metri é fatto obbligo di installare
un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche
secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari
o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle
6 miglia dalla costa, é fatto obbligo di essere dotate
almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo
le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni
ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia
una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato
alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente
da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati
sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti
al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata
della dichiarazione di conformità, é presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione
per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio
della licenza definitiva; la licenza é riferita all'apparato
radiotelefonico di bordo ed é sostituita solo in caso di
sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della
dichiarazione di conformità, é presentata all'ispettorato
regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente
ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare
un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unità in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità
da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica
non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad
una società concessionaria e di corresponsione del relativo
canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con le società concessionarie possono essere disdettati
alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta é
inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione
di responsabilità della funzionalità dell'apparato
e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza
e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza,
ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della
sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando
lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori,
gli importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 é sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di
attuazione della presente legge";
r) dopo l'articolo 54, é inserito il seguente:
"ART. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi
alle unità da diporto devono essere portati a termine entro
venti giorni dalla data di presentazione della documentazione
prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione
di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano
a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
recante: "Norme sulla navigazione da diporto", é
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera n):
- Il testo dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come modificato
dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 47. - La responsabilità civile verso terzi derivante
dalla circolazione delle unità da diporto, come definite
dall'art. 1, comma 3, della presente legge, è regolata
dall' art. 2054 del codice civile.
Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art.
2947 dello stesso codice.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera o):
- Il testo dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come modificato
dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 48. - Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità
da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della presente
legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate
di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.
La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
é estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero
o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano
impiegati nelle acque territoriali nazionali.".
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535, recante: "Disposizioni urgenti per i settori portuale,
marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi
per assicurare taluni collegamenti aerei", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre
1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come
modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime ed interne). - 1. Ad integrazione di quanto stabilito
negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 1942, n. 327, sono
istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo
di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i
seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art.
20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da
diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238,
primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne
occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art.
20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno
tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49,
primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza
motore ausiliario per la navigazione nelle acque marittime senza
alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque
interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando
delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a
vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che
sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli
professionali della navigazione interna per i servizi di coperta,
di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della
navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun
titolo.
7. Il titolo professionale é rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di
iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni
da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di
unità da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga
verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo
di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento
autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione
e ne assume la responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui
una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga
a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto
per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in
zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione,
alle condizioni stabilte dal contratto. L'unità noleggiata
rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze
resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità
in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza
e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
noleggio l'assicurazione é estesa in favore del noleggiatore
e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni
ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità
ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale
é disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della
loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità
marittime o locali.
11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171.
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 settembre 1994, n. 731, é abrogato.
13. (Comma abrogato).".
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