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LEGGE 8 luglio 2003, n.172

 

Disposizioni per il rilancio della Nautica da Diporto

Sono finalmente Legge le disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico.

Quello che si proponeva il disegno di legge.

 

Il testo della legge, articolo per articolo e in un unico file in formato PDF, stampabile e leggibile direttamente dal vostro PC.

La legge 172, approvata il 14 Luglio, diventerà operativa il 29 Luglio 2003, dopo i 15 gg necessari perché venga pubblicata nella gazzetta ufficiale.

 

 

LEGGE 8 luglio 2003, n.172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

 

ART. 15. (Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non é più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

legge 172 - 2003

Art 1

Art 2

Art 3

Art 4

Art 5

Art 6

Art 7

Art 8

Art 9, 10, 11, 12

Art 13

Art 14

Art 15

 

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(testo completo in fomato PDF)

 

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Gennaio - 2007