LEGGE 8 luglio 2003, n.172
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Disposizioni per il rilancio della Nautica da Diporto
Sono finalmente Legge le disposizioni per il riordino della nautica
da diporto e del turismo nautico.
Quello che si proponeva
il disegno di legge.

Il testo della legge, articolo per articolo e in un unico file
in formato PDF, stampabile e leggibile direttamente dal vostro
PC.
La legge 172, approvata il 14 Luglio, diventerà operativa
il 29 Luglio 2003, dopo i 15 gg necessari perché venga
pubblicata nella gazzetta ufficiale.
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico.
ART. 15. (Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e
successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive
modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991,
n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive
modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della
legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, non é più dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000
euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per
l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per
l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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