LEGGE 8 luglio 2003, n.172
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Disposizioni per il rilancio della Nautica da Diporto
Sono finalmente Legge le disposizioni per il riordino della nautica
da diporto e del turismo nautico.
Quello che si proponeva
il disegno di legge.

Il testo della legge, articolo per articolo e in un unico file
in formato PDF, stampabile e leggibile direttamente dal vostro
PC.
La legge 172, approvata il 14 Luglio, diventerà operativa
il 29 Luglio 2003, dopo i 15 gg necessari perché venga
pubblicata nella gazzetta ufficiale.
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico.
ART. 8. (Ordinanze di polizia marittima)
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia
marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione
rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
Nota all'art. 8, comma 1:
- L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, recante: "Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, così recita: "Art. 59 (Ordinanza
di polizia marittima). - A norma degli articoli 30, 62 e 81 del
codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone
demaniali marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua
circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria
ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle
navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti
di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico
e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento,
alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio
delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri
mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio
e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza
dei porti, nonché le varie attività che si esercitano
nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito,
determina altresì per i porti e per le altre zone comprese
nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe
dei servizi.".
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