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LEGGE 8 luglio 2003, n.172

 

Disposizioni per il rilancio della Nautica da Diporto

Sono finalmente Legge le disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico.

Quello che si proponeva il disegno di legge.

 

Il testo della legge, articolo per articolo e in un unico file in formato PDF, stampabile e leggibile direttamente dal vostro PC.

La legge 172, approvata il 14 Luglio, diventerà operativa il 29 Luglio 2003, dopo i 15 gg necessari perché venga pubblicata nella gazzetta ufficiale.

 

 

LEGGE 8 luglio 2003, n.172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

 

ART. 9. (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

 

ART. 10. (Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma é sostituito dal seguente: "I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".


Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: "Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita: "Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo. I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".

 

ART. 11.(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali)

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione é disposta solo ad istanza degli interessati.


Nota all'art. 11, comma 1:

- Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione é il seguente: "Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro é disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al Ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale é sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si é verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.".

 

ART. 12. (Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici)

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Nota all'art. 12, comma 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, così recita: "1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;".

 

legge 172 - 2003

Art 1

Art 2

Art 3

Art 4

Art 5

Art 6

Art 7

Art 8

Art 9, 10, 11, 12

Art 13

Art 14

Art 15

 

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(testo completo in fomato PDF)

 

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Gennaio - 2007