LEGGE 8 luglio 2003, n.172
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Disposizioni per il rilancio della Nautica da Diporto
Sono finalmente Legge le disposizioni per il riordino della nautica
da diporto e del turismo nautico.
Quello che si proponeva
il disegno di legge.

Il testo della legge, articolo per articolo e in un unico file
in formato PDF, stampabile e leggibile direttamente dal vostro
PC.
La legge 172, approvata il 14 Luglio, diventerà operativa
il 29 Luglio 2003, dopo i 15 gg necessari perché venga
pubblicata nella gazzetta ufficiale.
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico.
ART. 9. (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della
navigazione)
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano
nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con
specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli
in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
ART. 10. (Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1814)
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
il terzo comma é sostituito dal seguente: "I rimorchi
con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel
registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi,
con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili".
Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
recante: "Disposizioni di attuazione e transitorie del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina
dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione
del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile
club d'Italia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre
1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata, così
recita: "Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.
sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro può constare di più volumi, distinti
con numero progressivo. I rimorchi con massa uguale o superiore
a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1
del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione
progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture,
gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
ART. 11.(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali)
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità
da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura
di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo
579 del codice della navigazione é disposta solo ad istanza
degli interessati.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione é
il seguente: "Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta
formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro
é disposta dal direttore marittimo o dall'autorità
consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni
sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio
se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni
attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per
dolo o per colpa.
Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio
l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce
al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al Ministro
per le comunicazioni.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro
riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale é sempre disposta per accertare le
cause e le circostanze per cui un sinistro si é verificato
quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle
di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità
italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni
di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente
marino.".
ART. 12. (Azioni emesse da società concessionarie di
porti o approdi turistici)
1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti
o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo
di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento
finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Nota all'art. 12, comma 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, così recita: "1. Nel presente decreto legislativo
si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni;".
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