Noleggio e Locazione
Unità da diporto
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completo della legge D.L. 21.10.1996 n. 535
Il presente articolo é stato aggiornato dall'articolo
1 della nuova legge sulla nautica
Art. 10
Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli
115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente,
il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo
di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
occorrono i seguenti requisiti:
- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle
imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla
costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione
al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del
medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno
tre anni;
- c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
- d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo
238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne occorrono i seguenti requisiti:
- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle
imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa,
di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità
e conseguite da almeno tre anni;
- c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo
49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1949, n. 631;
- d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando
delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a
vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonchè
nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore
o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi
e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi
di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del
codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni
da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti
per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del
circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio
di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni
da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione
di unità da diporto si intende:
- a) per locazione, il contratto con cui una delle parti
si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un
dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento
autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione
e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con
cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga
a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione,
ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata
dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo
a bordo non più di dodici passeggeri
escluso l'equipaggio. (abolito testo in rosso)
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante
alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità
in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza
e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e
dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni
ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo
13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative
nonchè per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata,
anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con
provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.
11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è
sostituito dal seguente: " 1. In deroga a quanto stabilito dal
secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni
ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti
di locazione o di noleggio. 2. L'utilizzazione dell'unità da diporto
per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di
iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti,
ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione
o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro
delle imprese della competente camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono
riportati sulla licenza di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni
di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di
noleggio, nonchè per la attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
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Normativa ) »»
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