Home Page BigGame.it  

Indice Navigare in Regola

    Rubrica Navigare in Regola  :::   Nautica da Diporto

Pesca »   
   
   NEWS

 

 

Noleggio e Locazione

Unità da diporto

 

 

Noleggio o Locazione

Premessa importante e lo si capirà in seguito é che la legislazione italiana salvaguardia la professionalità dello skipper o conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque marittime ed interne. Questo anche a garanzia e sicurezza per chi si appresta a godere di questa tipologia di servizio di pesca in mare e non solo, difficile quindi improvvisarsi chissà chi.

 

Le unità da diporto come stabilito nella legge 647/96, possono essere adibite mediante contratti di noleggio o locazione fra le parti per fini commerciali legate ad attività turistiche, ricreative connesse al turismo locale, ma anche come previsto dall'articolo 1 della nuova legge sulla nautica anche per l'insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo.

LEGGE 8 luglio 2003, n.172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

 

Le società che fanno diving possono così trasportare i subacquei sportivi con unità da diporto adibite ad attività di charter mentre le scuole nautiche non sono più obbligate ad addestrare i candidati agli esami con un mezzo nautico di loro proprietà, ma possono farlo con unità da noleggiare.

 

Per esercitare l'attività di Locazione e di Noleggio non viene richiesta alcuna autorizzazione amministrativa; le imprese devono però aver stabile organizzazione nel territorio comuunitario ed essere iscritte presso la Camera di Commercio. Successivamente va presentata domanda all'ufficio d'iscrizione dell'unità per l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'attività di noleggio o locazione che si vuole svolgere.

Per lo svolgimento delle attività commerciali le imprese di Locazione e Noleggio devono tenere i registri contabili previsti per tali attività.

 

NOLEGGIO unità da diporto

per noleggio di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. In parole povere lo skipper con i suoi aiutanti, con la propria barca, trasporta i clienti a pesca e non secondo le loro richieste formalizzate nell'accordo o contratto sottoscritto da entrambi le parti.

Il limite dei 12 passeggeri, stabilito dalla normativa precedente (L.647/96) é stato abolito ed ora é possibile imbarcare un numero passeggeri indicato nella licenza di navigazione, ma resta comunque il fatto che per imbarcare più di 12 passeggeri, la Direttiva 98/12/CE (recepita con D.L. n.45 del 4.2.2000) richiede che l'unità adibita all'attività di charter risponda ai requisiti tecnici di costruzione previsti dalla normativa SOLAS (Safetyof Life at Sea), nella quale ricadono le navi commerciali. E quindi il nodo non é ancora risolto per le motonavi che possono trasportare un numero ben maggiore di 12 passeggeri, anche il doppio, ma che per rientrare nei requisiti SOLAS devono sostenere dei costi per adeguamenti poco ripagabili dall'attività di noleggio.

L'assicurazione, nel caso del noleggio, va estesa a favore del noleggiatore e dei passeggeri per i danni e gli infortuni subiti in dipendenza del contratto. Il noleggiatore o locatore deve consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa delle dotazioni di sicurezza e coperta da polizza assicurativa di cui alla legge n.990 del 24.12.1969.

Il beneficio del gasolio agevolato (esenzione dall'accisa) é esteso alle unità da diporto impiegate nella sola attività di noleggio (navi, imbarcazioni, natanti), Agenzia delle Dogane, circolare n. 7206/00 del 8.2.2001. Per ottenere il beneficio del gasolio agevolato, le unità devono essere munite del libretto di controllo carburante, rilasciato a norma del D.M. 16.11.1995 n.577 dell'ex Ministero delle finanze. In questo libretto vanno annotate a cura dell'Autorità Marittima gli elementi di individuazione dell'unità e i carichi e scarichi del carburante. Gli estremi del rilascio del libretto carburanti sono annotati anche nel registro ove iscritta l'unità e nella licenza di navigazione (imbarcazioni) oppure per i natanti che ne sono sprovvisti, nell'autorizzazione rilasciata dalla stessa Autorità Marittima per l'esercizio dell'attività di noleggio.

I natanti impiegati nelle attività di noleggio beneficiano del gasolio agevolato.

Quando l'impresa di noleggio non è anche intestataria dell'unità va prodotta la "dichiarazione di armatore", che insieme alla nota di trascrizione (due copie in bollo), va presentata, per l'annotazione nei registri, all'Ufficio di iscrizione dell'unità.

Per assumere il comando di un'imbarcazione adibita nell'attività di noleggio la patente nautica non è valida ma è necessario possedere una qualifica professionale, idonea ad imbarcare sulle navi commerciali, ovvero l'apposito titolo di "conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio" che consente appunto di condurre un'imbarcazione (ma non una nave) utilizzata in attività di noleggio. Il titolo é valido se é stato rilasciato in applicazione della convenzione Imo Stcw '78 - Emendamenti '95.

La nuova legge sulla nautica da diporto (n.172 dell'8 Luglio 2003) ha istituito anche la qualifica di comandante di nave da diporto adibite a noleggio, nonché le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo sia di coperta sia per il motore, ma per poterle conseguire bisogna attendere che venga emanato un apposito regolamento o decreto di attuazione; dovranno essere anche disciplinati le condizioni di sicurezza a bordo e il numero minimo dei componenti l'equipaggio, mentre le condizioni economiche per le persone imbarcate continuano ad essere disciplinate dai contratti collettivi di lavoro per i marittimi imbarcati.

 

In mancanza di direttive o regolamenti particolari, rimane in vigore quanto precedentemente previsto, alla luce delle nuove disposizioni previste nella legge 172/03.

In sintesi quanto la nuova legge sulla nautica prevede per il rilascio della qualifica di comandante

Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne). - 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.


2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.


3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.


4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.


5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.


6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.


7. Il titolo professionale é rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

---------


( Locazione ) »»

 

Noleggio ~ Locazione

Premessa

Noleggio

Locazione

Natanti

Considerazioni

 

Art. 10 D.L. 335/96

Cassetta Medicinali

 

 

 

Gennaio - 2007