Noleggio e Locazione
Unità da diporto
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Noleggio o Locazione
Premessa importante e lo si capirà in seguito é
che la legislazione italiana salvaguardia la professionalità
dello skipper o conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite
al noleggio nelle acque marittime ed interne. Questo anche a garanzia
e sicurezza per chi si appresta a godere di questa tipologia di
servizio di pesca in mare e non solo, difficile quindi improvvisarsi
chissà chi.
Le unità da diporto come stabilito nella legge 647/96,
possono essere adibite mediante contratti di noleggio o locazione
fra le parti per fini commerciali legate ad attività turistiche,
ricreative connesse al turismo locale, ma anche come previsto
dall'articolo 1 della nuova legge sulla nautica anche per l'insegnamento
della navigazione da diporto o come unità appoggio per
le immersioni subacquee a scopo sportivo.
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante
contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della
navigazione da diporto, nonché come unità appoggio
per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Le società che fanno diving possono così trasportare
i subacquei sportivi con unità da diporto adibite ad attività
di charter mentre le scuole nautiche non sono più obbligate
ad addestrare i candidati agli esami con un mezzo nautico di loro
proprietà, ma possono farlo con unità da noleggiare.
Per esercitare l'attività di Locazione e di Noleggio
non viene richiesta alcuna autorizzazione amministrativa; le imprese
devono però aver stabile organizzazione nel territorio
comuunitario ed essere iscritte presso la Camera di Commercio.
Successivamente va presentata domanda all'ufficio d'iscrizione
dell'unità per l'annotazione sulla licenza di navigazione
dell'attività di noleggio o locazione che si vuole svolgere.
Per lo svolgimento delle attività commerciali le imprese
di Locazione e Noleggio devono tenere i registri contabili previsti
per tali attività.
NOLEGGIO unità da diporto
per noleggio di unità da diporto, s'intende il contratto
con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si
obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione,
ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata
dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità
noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui
dipendenze resta anche l'equipaggio. In parole povere lo skipper
con i suoi aiutanti, con la propria barca, trasporta i clienti
a pesca e non secondo le loro richieste formalizzate nell'accordo
o contratto sottoscritto da entrambi le parti.
Il limite dei 12 passeggeri, stabilito dalla normativa
precedente (L.647/96) é stato abolito ed ora é possibile
imbarcare un numero passeggeri indicato nella licenza di navigazione,
ma resta comunque il fatto che per imbarcare più di 12
passeggeri, la Direttiva 98/12/CE (recepita con D.L. n.45 del
4.2.2000) richiede che l'unità adibita all'attività
di charter risponda ai requisiti tecnici di costruzione previsti
dalla normativa SOLAS (Safetyof Life at Sea), nella quale ricadono
le navi commerciali. E quindi il nodo non é ancora risolto
per le motonavi che possono trasportare un numero ben maggiore
di 12 passeggeri, anche il doppio, ma che per rientrare nei requisiti
SOLAS devono sostenere dei costi per adeguamenti poco ripagabili
dall'attività di noleggio.
L'assicurazione, nel caso del noleggio, va estesa a favore
del noleggiatore e dei passeggeri per i danni e gli infortuni
subiti in dipendenza del contratto. Il noleggiatore o locatore
deve consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa
delle dotazioni di sicurezza e coperta da polizza assicurativa
di cui alla legge n.990 del 24.12.1969.
Il beneficio del gasolio agevolato (esenzione dall'accisa)
é esteso alle unità da diporto impiegate nella sola
attività di noleggio (navi, imbarcazioni, natanti), Agenzia
delle Dogane, circolare n. 7206/00 del 8.2.2001. Per ottenere
il beneficio del gasolio agevolato, le unità devono essere
munite del libretto di controllo carburante, rilasciato
a norma del D.M. 16.11.1995 n.577 dell'ex Ministero delle finanze.
In questo libretto vanno annotate a cura dell'Autorità
Marittima gli elementi di individuazione dell'unità e i
carichi e scarichi del carburante. Gli estremi del rilascio del
libretto carburanti sono annotati anche nel registro ove iscritta
l'unità e nella licenza di navigazione (imbarcazioni) oppure
per i natanti che ne sono sprovvisti, nell'autorizzazione rilasciata
dalla stessa Autorità Marittima per l'esercizio dell'attività
di noleggio.
I natanti impiegati nelle attività di noleggio
beneficiano del gasolio agevolato.
Quando l'impresa di noleggio non è anche intestataria
dell'unità va prodotta la "dichiarazione di armatore",
che insieme alla nota di trascrizione (due copie in bollo), va
presentata, per l'annotazione nei registri, all'Ufficio di iscrizione
dell'unità.
Per assumere il comando di un'imbarcazione adibita nell'attività
di noleggio la patente nautica non è valida ma è
necessario possedere una qualifica professionale, idonea ad imbarcare
sulle navi commerciali, ovvero l'apposito titolo di "conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio" che consente
appunto di condurre un'imbarcazione (ma non una nave) utilizzata
in attività di noleggio. Il titolo é valido se é
stato rilasciato in applicazione della convenzione Imo Stcw '78
- Emendamenti '95.
La nuova legge sulla nautica da diporto (n.172
dell'8 Luglio 2003) ha istituito anche la qualifica di comandante
di nave da diporto adibite a noleggio, nonché le qualifiche
professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo sia di coperta
sia per il motore, ma per poterle conseguire bisogna attendere
che venga emanato un apposito regolamento o decreto di attuazione;
dovranno essere anche disciplinati le condizioni di sicurezza
a bordo e il numero minimo dei componenti l'equipaggio, mentre
le condizioni economiche per le persone imbarcate continuano ad
essere disciplinate dai contratti collettivi di lavoro per i marittimi
imbarcati.
In mancanza di direttive o regolamenti particolari, rimane in
vigore quanto precedentemente previsto, alla luce delle nuove
disposizioni previste nella legge 172/03.
In sintesi quanto la nuova legge sulla nautica prevede per
il rilascio della qualifica di comandante
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535, recante: "Disposizioni urgenti per i settori portuale,
marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi
per assicurare taluni collegamenti aerei", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre
1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come
modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque
marittime ed interne). - 1. Ad integrazione di quanto stabilito
negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 1942, n. 327, sono
istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo
di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i
seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art.
20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da
diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238,
primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art.
20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno
tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49,
primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza
motore ausiliario per la navigazione nelle acque marittime senza
alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque
interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando
delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a
vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che
sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli
professionali della navigazione interna per i servizi di coperta,
di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della
navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun
titolo.
7. Il titolo professionale é rilasciato dal capo del circondario
marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di
iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni
da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
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