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Noleggio e Locazione

Unità da diporto

 

 

Noleggio - Locazione

Le unità da diporto come stabilito nella legge 647/96, possono essere adibite mediante contratti di noleggio o locazione fra le parti per fini commerciali legate ad attività turistiche, ricreative connesse al turismo locale, ma anche come previsto dall'articolo 1 della nuova legge sulla nautica anche per l'insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo.

 

LEGGE 8 luglio 2003, n.172

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

 

Le società che fanno diving possono così trasportare i subacquei sportivi con unità da diporto adibite ad attività di charter mentre le scuole nautiche non sono più obbligate ad addestrare i candidati agli esami con un mezzo nautico di loro proprietà, ma possono farlo con unità da noleggiare.

 

Per esercitare l'attività di Locazione e di Noleggio non viene richiesta alcuna autorizzazione amministrativa; le imprese devono però aver stabile organizzazione nel territorio comuunitario ed essere iscritte presso la Camera di Commercio. Successivamente va presentata domanda all'ufficio d'iscrizione dell'unità per l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'attività di noleggio o locazione che si vuole svolgere.

Per lo svolgimento delle attività commerciali le imprese di Locazione e Noleggio devono tenere i registri contabili previsti per tali attività.

 

LOCAZIONE unità da diporto

per locazione di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi. In parole povere viene data la propria imbarcazione con la quale, nel rispetto del contratto pattuito fra le parti, il locatario effettua la navigazione con il mezzo nautico per il periodo e con le modalità concordate.

 

Nel caso di locazione non vi é alcuna limitazione nel numero di passeggeri imbarcati o trasportabili in quanto non può essere maggiore di quanto é indicato nella licenza di navigazione.

L'assicurazione: il locatore deve consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa delle dotazioni di sicurezza e coperta da polizza assicurativa di cui alla legge n.990 del 24.12.1969. Il locatore, proprietario della barca, dovrà dotare l'unità da diporto con i mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza previste per la navigazione (distanza dalla costa) che il locatario intende effettuare.

Il beneficio del gasolio agevolato (esenzione dall'accisa) é esteso alle unità da diporto impiegate nella sola attività di noleggio. Nel presente caso della Locazione non é quindi prevista nessuna agevolazione sull'acquisto del gasolio.

Per assumere il comando di un'imbarcazione adibita nell'attività di locazione bisogna essere in possesso della patente nautica in corso di validità.

I cittadini dei Paesi dell'Unione europea (e anche dei Paesi terzi), nonché i cittadini italiani residenti in un paese estero (anche se comunitario), che abbiano un'abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza, possono comandare le unità da diporto italiane, nei limiti dell'abilitazione posseduta.

I cittadini italiani in possesso di un'abilitazione estera, (anche se di Paese dell'Unione Europea) residenti in italia o che residenti all'estero rientrano definitivamente in italia, non possono più comandare le unità da diporto di BANDIERA ITALIANA con l'abilitazione straniera ma devono munirsi di una delle patenti previste dalla legge sulla nautica da diporto.
Quindi se Italiani ma ancora residenti all'estero, si può condurre l'imbarcazione con la patente estera o abilitazione conseguita all'estero.

Con la patente nautica é ora possibile assumere il comando anche delle unità da diporto di bandiera comunitaria. Da notare però che tra i Paesi dell'Unione Europea non vige il principio della reciprocità per cui prima di condurre un'unità di bandiera in un Paese dell'Unione Europea é necessario informarsi presso l'Autorità consolare se é consentito dalle leggi del Paese stesso.

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Noleggio ~ Locazione

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Considerazioni

 

Art. 10 D.L. 335/96

Cassetta Medicinali

 

 

 

Gennaio - 2007