Noleggio e Locazione
Unità da diporto
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Noleggio - Locazione
Le unità da diporto come stabilito nella legge 647/96,
possono essere adibite mediante contratti di noleggio o locazione
fra le parti per fini commerciali legate ad attività turistiche,
ricreative connesse al turismo locale, ma anche come previsto
dall'articolo 1 della nuova legge sulla nautica anche per l'insegnamento
della navigazione da diporto o come unità appoggio per
le immersioni subacquee a scopo sportivo.
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico.
4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante
contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della
navigazione da diporto, nonché come unità appoggio
per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Le società che fanno diving possono così trasportare
i subacquei sportivi con unità da diporto adibite ad attività
di charter mentre le scuole nautiche non sono più obbligate
ad addestrare i candidati agli esami con un mezzo nautico di loro
proprietà, ma possono farlo con unità da noleggiare.
Per esercitare l'attività di Locazione e di Noleggio
non viene richiesta alcuna autorizzazione amministrativa; le imprese
devono però aver stabile organizzazione nel territorio
comuunitario ed essere iscritte presso la Camera di Commercio.
Successivamente va presentata domanda all'ufficio d'iscrizione
dell'unità per l'annotazione sulla licenza di navigazione
dell'attività di noleggio o locazione che si vuole svolgere.
Per lo svolgimento delle attività commerciali le imprese
di Locazione e Noleggio devono tenere i registri contabili previsti
per tali attività.
LOCAZIONE unità da diporto
per locazione di unità da diporto, s'intende il contratto
con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere
all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto.
L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale
esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità
ed i rischi. In parole povere viene data la propria imbarcazione
con la quale, nel rispetto del contratto pattuito fra le parti,
il locatario effettua la navigazione con il mezzo nautico per
il periodo e con le modalità concordate.
Nel caso di locazione non vi é alcuna limitazione nel
numero di passeggeri imbarcati o trasportabili in quanto
non può essere maggiore di quanto é indicato nella
licenza di navigazione.
L'assicurazione: il locatore deve consegnare l'unità
in perfetta efficienza, completa delle dotazioni di sicurezza
e coperta da polizza assicurativa di cui alla legge n.990 del
24.12.1969. Il locatore, proprietario della barca, dovrà
dotare l'unità da diporto con i mezzi di salvataggio e
dotazioni di sicurezza previste per la navigazione (distanza
dalla costa) che il locatario intende effettuare.
Il beneficio del gasolio agevolato (esenzione dall'accisa)
é esteso alle unità da diporto impiegate nella sola
attività di noleggio. Nel presente caso della Locazione
non é quindi prevista nessuna agevolazione sull'acquisto
del gasolio.
Per assumere il comando di un'imbarcazione adibita nell'attività
di locazione bisogna essere in possesso della patente nautica
in corso di validità.
I cittadini dei Paesi dell'Unione europea (e anche dei Paesi
terzi), nonché i cittadini italiani residenti in un paese
estero (anche se comunitario), che abbiano un'abilitazione o documento
riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza, possono
comandare le unità da diporto italiane, nei limiti dell'abilitazione
posseduta.
I cittadini italiani in possesso di un'abilitazione estera, (anche
se di Paese dell'Unione Europea) residenti in italia o che residenti
all'estero rientrano definitivamente in italia, non possono più
comandare le unità da diporto di BANDIERA ITALIANA con
l'abilitazione straniera ma devono munirsi di una delle patenti
previste dalla legge sulla nautica da diporto.
Quindi se Italiani ma ancora residenti all'estero, si può
condurre l'imbarcazione con la patente estera o abilitazione conseguita
all'estero.
Con la patente nautica é ora possibile assumere il comando
anche delle unità da diporto di bandiera comunitaria. Da
notare però che tra i Paesi dell'Unione Europea non vige
il principio della reciprocità per cui prima di condurre
un'unità di bandiera in un Paese dell'Unione Europea é
necessario informarsi presso l'Autorità consolare se é
consentito dalle leggi del Paese stesso.
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