Disciplina delle patenti nautiche
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Premessa
Sicurezza della navigazione
Apparecchi radio
Patenti nautiche
Documenti da tenere a bordo
Dotazioni di sicurezza
Tassa di stazionamento
Regime fiscale finanziaria
2000
Locazione e noleggio
Importazione unità
da diporto
Navigazione con targa provvisoria
Navigazione occasionale
Sanzioni
Note
DISCIPLINA DELLE PATENTI NAUTICHE:
La normativa è improntata alla semplificazione e al ricorso diffuso
all'autocertificazione, all'immediato rilascio della patente nautica,
all'aggiornamento della residenza ed al rinnovo della patente
mediante l'invio di di un un apposito talloncino convalida (vedi
allegato B e allegato C).
La patente ha validità di dieci anni (cinque per gli ultra-sessantenni)
ed abilita al comando e alla condotta di unità da diporto a motore,
a vela anche se con motore ausiliario e motovelieri, aventi una
lunghezza fino a 24 metri per le seguenti specie di navigazione:
- a) entro 12 miglia dalla costa (patenti di tipo A);
- b) senza alcun limite (patenti di tipo B).
A richiesta dell'interessato, la patente può essere limitata
al solo motore. In tal caso il candidato non sostiene la prova
pratica per la vela.
Per il comando di unità da diporto di lunghezza superiore a 24
metri è necessario conseguire la patente per Nave da diporto ed
i possessori di tale abilitazione possono, altresì, comandare
e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri
a motore, a vela anche se con motore ausiliario e motoveliero.
La domanda per il rilascio va presentata in duplice copia alle
Capitanerie di Porto agli Uffici Circondariali marittimi (anche
agli Uffici Provinciali della M.C.T.C., per la patente entro le
12 miglia dalla costa).
La seconda copia della domanda, vistata dall'Ufficio, costituisce
autorizzazione provvisoria, valida tre mesi, prorogabili per altri
tre, per esercitarsi.
Dopo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, i candidati
devono dare la propria disponibilità a sostenere l'esame (prenotazione)
presso l'Ufficio dove hanno presentato la domanda, provvedendo
contestualmente a consegnare le attestazioni di pagamento delle
tasse e dei tributi previsti.
Nei successivi 45 giorni i candidati sono chiamati a sostenere
le prove di esame e, se idonei, ottengono la patente al tennine
delle prove stesse.
I candidati che non hanno superato l' esame possono ripetere la
prova, una sola volta, senza ulteriori oneri.
I possessori delle vecchie patenti nautiche per il comando di
unità da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa,
sono abilitati, in deroga, a navigare entro dodici miglia.
I possessori delle vecchie patenti per il comando di unità da
diporto a vela con motore ausiliario, sono abilitati, in deroga,
al comando di unità da diporto a motore, a vela anche se con motore
ausiliario e motoveliero, per la navigazione rispettivamente entro
12 miglia o senza alcun limite dalla costa.
Alla sostituzione del vecchio modello di patente provvede l'Ufficio
Marittimo o della M.C.T.C. in occasione della convalida della
patente stessa. I cittadini stranieri possono conseguire le patenti
nautiche e comandare le unità da diporto nazionali con le stesse
modalità previste per i cittadini italiani.
Il cittadino straniero tuttavia può comandare unità da diporto
di bandiera dello Stato di appartenenza con la patente italiana
a condizione che ciò sia previsto nella legislazione interna dello
Stato.
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