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Disciplina delle patenti nautiche

 

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DISCIPLINA DELLE PATENTI NAUTICHE:

La normativa è improntata alla semplificazione e al ricorso diffuso all'autocertificazione, all'immediato rilascio della patente nautica, all'aggiornamento della residenza ed al rinnovo della patente mediante l'invio di di un un apposito talloncino convalida (vedi allegato B e allegato C).
La patente ha validità di dieci anni (cinque per gli ultra-sessantenni) ed abilita al comando e alla condotta di unità da diporto a motore, a vela anche se con motore ausiliario e motovelieri, aventi una lunghezza fino a 24 metri per le seguenti specie di navigazione:

  • a) entro 12 miglia dalla costa (patenti di tipo A);
  • b) senza alcun limite (patenti di tipo B).

A richiesta dell'interessato, la patente può essere limitata al solo motore. In tal caso il candidato non sostiene la prova pratica per la vela.
Per il comando di unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri è necessario conseguire la patente per Nave da diporto ed i possessori di tale abilitazione possono, altresì, comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore, a vela anche se con motore ausiliario e motoveliero.
La domanda per il rilascio va presentata in duplice copia alle Capitanerie di Porto agli Uffici Circondariali marittimi (anche agli Uffici Provinciali della M.C.T.C., per la patente entro le 12 miglia dalla costa).
La seconda copia della domanda, vistata dall'Ufficio, costituisce autorizzazione provvisoria, valida tre mesi, prorogabili per altri tre, per esercitarsi.
Dopo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, i candidati devono dare la propria disponibilità a sostenere l'esame (prenotazione) presso l'Ufficio dove hanno presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni di pagamento delle tasse e dei tributi previsti.
Nei successivi 45 giorni i candidati sono chiamati a sostenere le prove di esame e, se idonei, ottengono la patente al tennine delle prove stesse.
I candidati che non hanno superato l' esame possono ripetere la prova, una sola volta, senza ulteriori oneri.
I possessori delle vecchie patenti nautiche per il comando di unità da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa, sono abilitati, in deroga, a navigare entro dodici miglia.
I possessori delle vecchie patenti per il comando di unità da diporto a vela con motore ausiliario, sono abilitati, in deroga, al comando di unità da diporto a motore, a vela anche se con motore ausiliario e motoveliero, per la navigazione rispettivamente entro 12 miglia o senza alcun limite dalla costa.
Alla sostituzione del vecchio modello di patente provvede l'Ufficio Marittimo o della M.C.T.C. in occasione della convalida della patente stessa. I cittadini stranieri possono conseguire le patenti nautiche e comandare le unità da diporto nazionali con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Il cittadino straniero tuttavia può comandare unità da diporto di bandiera dello Stato di appartenenza con la patente italiana a condizione che ciò sia previsto nella legislazione interna dello Stato.

 

 

 

Gennaio - 2007