Classificazione unità da diporto
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Premessa
Sicurezza della navigazione
Apparecchi radio
Patenti nautiche
Documenti da tenere a bordo
Dotazioni di sicurezza
Tassa di stazionamento
Regime fiscale finanziaria
2000
Locazione e noleggio
Importazione unità
da diporto
Navigazione con targa provvisoria
Navigazione occasionale
Sanzioni
Note
NOTE:
(1) Paesi appartenenti all'Unione Europea:
Italia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Gennania,
Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Danimarca, Grecia, Regno
Unito, Svezia. Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo:
Islanda, Norvegia, Liechtestein.
(2) La L. 50/1971 defInisce "unità da
diporto" ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto,
ossia effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli
il fine di lucro. L'ambito di applicazione del D. Lgs. 436/1996
riguarda le unità da diporto comprese tra metri 2,50 e metri 24
di lunghezza fuori tutto. Esse devono essere contrassegnate da
una targhetta fissata sullo scafo ("marcatura") che riporta i
dati tecnici di costruzione, di progettazione e di abilitazione
alla navigazione dell'unità. Sono previste quattro categorie di
progettazione, contraddistinte dalle lettere A), B), C) e D).
In relazione alla categoria di progettazione, le unità sono abilitate
alle seguenti specie di navigazione:
A) -Senza alcun limite dalla costa;
B) -Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa
fmo a 4 metri (mare agitato);
C) -Litoranea con vento fmo a forza 6 e onde di altezza significativa
fmo a metri 2 (mare molto mosso);
D) -Speciale per la navigazione in acque protette con vento fino
a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri.
(3) La legge 50/1971 denomina: -nave
da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto
superiore a 24 metri; -imbarcazioni da diporto ogni unità destinata
alla navigazione da diporto avente lunghezza tutto superiore a
metri 7 ,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore
ausiliario; -Natante da diporto ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10
se a vela, anche se con motore ausiliario (]'eventuale iscrizione
nei registri: della proprietà navale comporta l'attribuzione automatica
del regime giuridico di imbarcazione da diporto, con i conseguenti
adempimenti fiscali di cui al paragrafo successivo).
(4) Per l'ltalia, essi sono: Il R.I.Na
-Registro Navale Italiano; ]'Istituto Giordano S.p.A., con sede
in Bellaria (Rimini); l'ANCCP -Agenzia nazionale certificazione
componenti e prodotti S.r.l., con sede in Milano (D. Lgs. 3 agosto.
1998, n, 314 e Decreto Interministeriale 9 novembre 1999, pubblicato
su G.U. n° 272 dei 19.11.1999).
(5) Trattasi di certificato rilasciato
dall'Ente tecnico suI prototipo.
(6) Trattasi di certificato rilasciato
dall'Ente tecnico ove non trattasi di prototipo. incarico ove
non trattasi di prototipo 3.
(7) per locazione di unità da diporto
si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga verso
corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo
l'unità da diporto.
L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita
con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
(8) per noleggio di unità da diporto
si intende il contratto con cui una delle parti in corrispettivo
del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto
una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo
convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni
stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri
escluso l'equipaggio.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante
alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
(9) Certificato di omologazione in caso
di unità costruite in serie, altresì, se trattasi di unità cancellate
dai RID deve essere tenuto a bordo l'estratto rilasciato dall'Autorità
Marittima dal quale risulti che l'unità era in precedenza abilitato
alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, oppure certificato
rilasciato dall'ente tecnico che attesti l'idoneità alla navigazione
entro le 12 miglia.
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