Differimento del termine per il pagamento della tassa annuale
di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976,
n. 51, previsto dall'art. 65, comma 6, della legge 29 ottobre
1993, n. 427.
(GU n. 137 del 16-6-2003)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni, che disciplina la tassa di stazionamento per le
imbarcazioni e navi da diporto;
Visto l'art. 65, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993,
n. 427, che individua nel 31 maggio di ciascun anno o nel giorno
precedente all'effettiva messa in acqua dell'imbarcazione o della
nave il termine per il pagamento della tassa di stazionamento;
Considerato che il citato art. 65, comma 6, del citato decreto-legge
n. 331 del 1993 prevede che il termine di pagamento può
essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile,
di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti, ora
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover corrispondere alla risoluzione della IX Commissione
del Senato che impegna il Governo ad "adottare con la massima
sollecitudine i provvedimenti necessari a differire sino al 31
ottobre 2003 il termine per il pagamento della tassa di stazionamento
relativa all'anno in corso";
Decreta:
Il termine per il pagamento della tassa annuale di stazionamento
di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, previsto dall'art.
65, comma 6, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, é differito al 31 ottobre 2003.
Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
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Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUNARDI
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Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI
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